Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Critica è Essenziale
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione. La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità di un ricorso per cassazione presentato contro una condanna per violazione della normativa sugli stupefacenti, sottolineando come la mancanza di una critica puntuale alla decisione impugnata renda il gravame inefficace. Questa pronuncia offre spunti cruciali per comprendere i requisiti di un ricorso ammissibile.
Il Contesto Giudiziario
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di La Spezia per il reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990. L’imputato aveva presentato appello presso la Corte d’Appello di Genova, ma il suo gravame era stato dichiarato inammissibile. Non dandosi per vinto, l’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso presso la Corte di Cassazione avverso l’ordinanza della corte territoriale.
L’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione: Analisi della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Il fulcro della decisione risiede nella constatazione che i motivi addotti dal ricorrente non erano supportati da una necessaria e approfondita analisi critica delle argomentazioni che la Corte d’Appello aveva posto a fondamento della sua ordinanza.
In altre parole, il ricorso si limitava a riproporre le proprie tesi senza confrontarsi specificamente con la decisione impugnata. La Cassazione ha richiamato l’orientamento consolidato, incluse le Sezioni Unite (sentenza n. 8825/2017), secondo cui un atto di impugnazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata della decisione e non può essere una semplice ripetizione di doglianze generiche. Il ricorrente non ha prospettato ragioni concrete, né in fatto né in diritto, a sostegno della propria richiesta, rendendo il ricorso sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conseguenze della Declaratoria di Inammissibilità
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria non è una punizione discrezionale, ma una conseguenza prevista dalla legge quando l’inammissibilità non è dovuta a cause non imputabili al ricorrente. La Corte ha citato in proposito la sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale, che ha legittimato tale meccanismo sanzionatorio come deterrente contro impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte sono chiare e lineari. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché mancava dei requisiti essenziali di specificità. La difesa non ha sviluppato un confronto critico con la decisione della Corte d’Appello, limitandosi a una esposizione generica senza individuare specifici vizi logico-giuridici nel provvedimento impugnato. Secondo la giurisprudenza costante, l’atto di impugnazione deve dialogare con la sentenza che contesta, evidenziandone gli errori e proponendo una lettura alternativa supportata da argomenti di fatto e di diritto. In assenza di questo confronto critico, il ricorso si riduce a un esercizio formale, incapace di innescare una revisione effettiva della decisione, e come tale deve essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame è un monito sull’importanza della tecnica redazionale e dell’argomentazione giuridica negli atti di impugnazione. Per accedere al giudizio di legittimità, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia percepita, ma è indispensabile articolare una critica precisa, puntuale e pertinente rispetto alle motivazioni del giudice del grado precedente. L’inammissibilità del ricorso per cassazione non è solo una barriera procedurale, ma anche la conseguenza logica di un’impugnazione che non riesce a scalfire la coerenza argomentativa della decisione contestata, comportando inoltre significative conseguenze economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso in esame è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e privo di una necessaria analisi critica delle argomentazioni contenute nell’ordinanza della Corte d’Appello. Non prospettava specifiche ragioni di fatto e di diritto a sostegno della richiesta.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per proporre un ricorso in Cassazione?
No. Secondo la Corte, non è sufficiente un mero disaccordo. È necessario formulare motivi specifici che contestino in modo critico e argomentato le ragioni giuridiche e logiche della decisione impugnata, come stabilito dalla giurisprudenza consolidata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38572 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38572 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che la difesa dell’imputato COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Genova, indicata epigrafe, con la quale è stata dichiarata la inammissibilità del gravame proposto avverso sentenza del Tribunale di La Spezia di condanna per il reato di cui all’art. 73, d.P. 309/1990;
ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., pe proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso cassazione) e senza neppure prospettare le ragioni in fatto e in diritto a sostegno de richiesta;
considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024
La Consigliera est.
Il Presidente
NOME COGNOME
e-ele-A9-(499
NOME COGNOME