Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Valutazione dei Fatti Blocca l’Appello
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, specialmente in materia penale. Il caso riguarda un ricorso contro una condanna per spaccio di stupefacenti, ma il suo cuore giuridico risiede nel concetto di inammissibilità ricorso Cassazione, un esito processuale che si verifica quando l’impugnazione non rispetta i requisiti di legge. Vediamo perché i Supremi Giudici hanno respinto le doglianze dell’imputato, delineando i confini invalicabili tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Condanna per Spaccio di Stupefacenti
Il ricorrente era stato condannato nei gradi di merito per aver partecipato a un’attività di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la sua responsabilità, basando la decisione su una serie di elementi di fatto che ne provavano il concorso nel reato. Secondo la ricostruzione, l’imputato svolgeva il ruolo di ‘vedetta’, una funzione essenziale per garantire il buon esito dell’attività illecita. Insoddisfatto della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso e l’inammissibilità ricorso Cassazione
Le doglianze presentate alla Suprema Corte si concentravano principalmente su tre punti:
1. Errata ricostruzione dei fatti: Il ricorrente contestava il modo in cui i giudici di merito avevano interpretato le prove e ricostruito la sua partecipazione al reato.
2. Mancato riconoscimento dell’attenuante: Si lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minima importanza del suo contributo al reato, prevista dall’art. 114 del codice penale.
3. Trattamento sanzionatorio: Si criticava l’entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
Tuttavia, come vedremo, tutte queste censure si sono scontrate con i principi fondamentali che regolano il giudizio di legittimità, portando a una dichiarazione di inammissibilità ricorso Cassazione.
Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte di Cassazione ha immediatamente chiarito che le censure proposte erano ‘non consentite nel giudizio di legittimità’. La Suprema Corte non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono ri-valutare le prove o proporre una diversa ricostruzione dei fatti. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere un nuovo esame del merito è un’operazione destinata al fallimento.
La Motivazione Adeguata del Giudice di Merito
I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva fornito una ‘congrua e adeguata motivazione’, priva di vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza. La decisione dei giudici di merito era supportata da una ‘particolareggiata ed esaustiva disamina’ degli elementi di fatto, che giustificava in modo non illogico la colpevolezza dell’imputato. Di fronte a una motivazione solida, la Cassazione non può intervenire.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di fatto, di competenza esclusiva dei tribunali di merito (primo e secondo grado), e il giudizio di diritto, riservato alla Corte di Cassazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le critiche mosse dal ricorrente non denunciavano una violazione di legge o un vizio logico manifesto della motivazione, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Anche riguardo al mancato riconoscimento dell’attenuante, la Corte ha rilevato l’insindacabilità della valutazione del giudice di merito, che aveva logicamente motivato la sua decisione evidenziando il ruolo essenziale di ‘vedetta’ svolto dall’imputato, tutt’altro che di minima importanza per l’attività di spaccio.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un appello mascherato. Le parti non possono utilizzare questo strumento per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti se la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione logica e coerente. La conseguenza diretta dell’inammissibilità, come previsto dall’art. 616 c.p.p., è la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, ovvero controlla solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente. Non può riesaminare le prove o ricostruire diversamente i fatti, compiti che spettano esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate. Come conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della ‘cassa delle ammende’, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Perché non è stata riconosciuta l’attenuante della minima partecipazione al reato?
L’attenuante non è stata riconosciuta perché i giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione logica e adeguata, che il ruolo di ‘vedetta’ svolto dall’imputato non fosse di minima importanza. Al contrario, è stato considerato essenziale per il buon esito dell’attività di spaccio, rendendo quindi inapplicabile la specifica attenuante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33461 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33461 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 15/12/1979
avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
R.G. 15469/25
Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Roma ha fornito adeguata motivazione in relazione all’accertamento del concorso del ricorrente nella detenzione e spaccio della sostanza stupefacente, avendo evidenziato una serie di elementi di fatto che sorreggono in modo non illogico tale lettura con una particolareggiata ed esaustiva disamina;
ritenuto che le ulteriori doglianze riferite al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p. ed al trattamento sanzionatorio sono ugualmente inammissibili per l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate in considerazione del ruolo di vedetta svolto dall’imputato, essenziale per il buon esito dell’attività di spaccio;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2025
Il Consigli GLYPH estensore
Il Presidente