Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21956 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21956 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GIOVANNI COGNOME il 25/10/1999
avverso la sentenza dei 28/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
i
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la qua è stata confermata la penale responsabilità per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d. 309/1990, così riqualificata il reato ascritto, in relazione a plurimi episodi di cessione di so stupefacente del tipo cocaina e hashish.
Con un primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 438, comm cod. proc. pen., in quanto il giudizio abbreviato era condizionato all’acquisizione delle immag delle videocamere installate sulla parete del negozio “RAGIONE_SOCIALE” che, tuttavia, non sarebbero state acquisite.
Con un secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente, avendo la Corte valorizza circostanza equivoche quali il mero possesso di una banconota da euro 20,00 e l’asserito cenno rivolto al coimputato COGNOME, senza tuttavia fornire adeguata motivazione in ordin all’effettiva riconducibilità di tali elementi ad un’unica condotta di cessione della so stupefacente.
Con un terzo ed ultimo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi b di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate all Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diver lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone u valutazione, in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimi doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congru fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quind non censurabile.
Ed invero, quanto al primo motivo, la Corte ha correttamente ritenuto superflua la richies di rito abbreviato condizionato, alla luce di quanto è emerso in sede di interrogatorio di garan nonché del verbale di arresto ove veniva precisato che, nell’immediatezza dei fatti, mentr l’acquirente si dava alla fuga, si accertava che il COGNOME aveva tra le mani una banconota venti euro poco prima ricevuta dal soggetto non identificato, mentre COGNOME NOME COGNOME aveva nella mano destra una cipollina monodose termosaldata all’estremità contenente sostanza polverosa bianca di tipo cocaina. I fatti contestati, dunque, sono avvenuti sotto il diretto sg degli agenti accertatori ritenuti pienamente credibili, posto che non risulta alcun motivo di personale idoneo ad evidenziare un discredito degli operatori verso gli imputati; la versi alternativa offerta da quest’ultimi risulta contraddetta dalla circostanza che il Calabrese av ancora in mano, al momento dell’accertamento, la monodose che stava per consegnare all’acquirente che aveva già consegnato l’importo richiesto al Cariglia.
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso posto che è indubbia la penale responsabilità dell’imputato che ha realizzato la cessione dello stupefacente in concorso
con altro soggetto, dividendo i compiti relativi alla cessione, con la speranza, in tal mod sviare le indagini ed andare esenti da responsabilità.
Da ultimo, è manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso posto che, come sovente ricordato dalla giurisprudenza di legittimità, il mancato riconoscimento delle circostan
attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta
il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente i stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è
necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavore dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli rite
o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittim della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez.3
n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).
Nel caso in disamina, il giudice ha ritenuto di escludere i predetti benefici atte particolare pericolosità dell’agente, che al fine di realizzare la propria condotta, si era avva
soggetti terzi.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. pro pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese de procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28/03/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente