Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15439 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15439 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME nato a TRANI il 01/10/1999
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivl della dedsione
Visti gli alti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo dei difensore da COGNOME, ritenuto responsabile neHe conformi sentenze di merito del reato di cui ali’art,
73, comma 4, :1.P.R. 309/90.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta inosservanza c erronea applicazione degli artt. 99, 69 e 62-bis cod. peri.
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione delia pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono
sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza
!a gravità dei fatto e l’assenza di positivi elementi valutabili in suo favore;
considerato che, nel giudizio di cessazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena ia cui determinazione
non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 dei
30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142);
considerato che, al fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è richiesto ai giudice di mento ia considertìzione
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teee elementi all’uopo valutabili contenuti nell’art. 133 cod. pen., dovendo riteneesi
sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agii altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02:”Al fine
ritenere o escludere ie circostanze attenuanti generiche i! giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., que.lio ode
ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento dei beeeEcia, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità dei colpevole o al.lentità del reato ed alie modalità di esecuzione di esso può risultare all’eopc sufficiente”).
Considerato, quanto alla mancata esclusione della recidiva contestata, che ia sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nei ricorso, avendo la Coi- Le 3 er.tie ev.dienziato l’idoneità della condotta eriminosa pei – cui si procedo a rivelare Vaccresciuta pericolosità sociale dell’imputato.
Rilevato che la motivazione espressa in sentenza soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 GLYPH dep. 2012, Marciano’, Rv, 251690; Sei, 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 27(1419 GLYPH 01; Sei, 2. n. 10988 dei 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 – 01).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ai euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pae;:9crento fl(“W” .spese processuali e dello somma di euro tremila in favore del!a Cassa ammende.
Così deciso in data 2 aprile 2025
Il Consigliere. estensore
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E P -esidente