Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi sono Troppo Generici
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: l’inammissibilità del ricorso in Cassazione quando i motivi presentati sono generici e non si confrontano specificamente con la decisione impugnata. Questa pronuncia offre spunti cruciali per comprendere i requisiti tecnici di un ricorso e i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di danneggiamento. L’imputato basava il suo ricorso su due motivi principali: in primo luogo, lamentava un presunto difetto di motivazione riguardo alla prova del reato; in secondo luogo, denunciava una violazione di legge relativa alla sussistenza dell’elemento soggettivo, ovvero l’intenzione di commettere il fatto.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi che meritano un’analisi approfondita, poiché toccano il cuore della funzione della Corte di Cassazione e dei doveri di chi redige un’impugnazione.
Il Principio della Specificità dei Motivi di Ricorso
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile per mancanza di specificità. La Corte ha sottolineato che un ricorso non può limitarsi a esporre delle lamentele generiche, ma deve instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata. È necessario, infatti, che vi sia una correlazione diretta tra le ragioni addotte nel ricorso e quelle espresse dal giudice nella sua motivazione. Ignorare le argomentazioni della decisione precedente, senza contestarle punto per punto, rende il motivo aspecifico e, di conseguenza, inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito in Sede di Legittimità
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte ha chiarito che la critica relativa all’elemento soggettivo del reato, così come formulata, non rappresentava una censura per violazione di legge, ma un tentativo di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti. Tale operazione è preclusa in sede di legittimità. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado di giudizio” dove si possono riesaminare le prove, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Se il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in modo logico e giuridicamente corretto, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella già effettuata.
le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità evidenziando due carenze fondamentali nell’atto di impugnazione. In primo luogo, ha rilevato che il ricorrente non aveva indicato la necessaria correlazione tra le proprie argomentazioni e quelle contenute nella decisione della Corte d’Appello. Un ricorso efficace deve “smontare” la motivazione del giudice precedente, non ignorarla. In secondo luogo, ha ribadito che la richiesta di una riconsiderazione dell’elemento soggettivo del reato si traduceva in una inammissibile richiesta di ‘rilettura’ degli elementi di fatto, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito, come stabilito da una consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite.
le conclusioni
Questa ordinanza conferma che la redazione di un ricorso per cassazione è un’attività altamente tecnica che non ammette approssimazioni. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, è indispensabile che i motivi siano specifici, pertinenti e strettamente ancorati a questioni di diritto. È inutile e controproducente tentare di far rivalutare alla Suprema Corte il materiale probatorio. La lezione è chiara: il successo di un ricorso dipende non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche e soprattutto dalla capacità di presentarle nel rispetto delle rigide regole procedurali che governano il giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: la mancanza di specificità del primo motivo, che non si correlava con la motivazione della sentenza impugnata, e perché il secondo motivo tendeva a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso manca di “specificità”?
Significa che il motivo è generico e non instaura un confronto critico con le argomentazioni della decisione che si contesta. Per essere specifico, un motivo deve indicare chiaramente quali parti della sentenza sono errate e perché, collegando le proprie critiche direttamente alla motivazione del giudice precedente.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti. Il suo compito è valutare se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione della sentenza è priva di vizi logici e giuridici. La valutazione nel merito degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di primo e secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44160 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44160 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AOSTA il 11/04/1973
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che il primo motivo proposto, che deduce il difetto di motivazione in ordine alla prova del reato di danneggiamento contestato, è manchevole dell’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (cfr. pag. 4) e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità;
osservato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il vizio di violazione di legge quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4), che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.