Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7836 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7836 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAPUA il 24/08/1976
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 640, primo e secondo comma, n. 2-bis, 131-bis, 133 e 62-bis cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 46437 del 27/09/2023, Metus, Rv. 285519 – 01; Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800; Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, COGNOME, Rv. 280663; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, COGNOME, Rv. 278231; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2024.