L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Il Principio di Specificità
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare regole procedurali molto rigorose. Una di queste è il principio di specificità dei motivi. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità delle doglianze porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, impedendo di fatto un esame nel merito della questione. Vediamo insieme cosa è successo e quali lezioni possiamo trarne.
Il Contesto della Vicenda Giudiziaria
Il caso ha origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello di Bologna. L’imputato era stato giudicato colpevole per la violazione dell’art. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011. In sede di appello, la difesa aveva ottenuto una riduzione della pena grazie alla non applicazione della recidiva, ma non era riuscita a ottenere il proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, secondo quanto previsto dall’art. 131-bis del codice penale.
Contro questa decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un’unica violazione di legge: la carenza di motivazione. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente spiegato l’iter logico-giuridico che l’aveva portata a confermare la sua responsabilità penale.
Il Vizio di Aspecificità e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il motivo? Una palese e insanabile aspecificità. I giudici di legittimità hanno osservato che il ricorso non si confrontava minimamente con la motivazione della sentenza impugnata.
In pratica, il ricorrente ha sollevato una critica generica e astratta sulla mancanza di motivazione, senza però indicare quali parti della sentenza d’appello fossero carenti e perché. La Corte ha sottolineato come i giudici di secondo grado avessero, in realtà, risposto in modo puntuale alle uniche questioni sollevate con l’atto di appello, ovvero la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. e la discussione sul trattamento sanzionatorio.
La Necessaria Correlazione tra Ricorso e Sentenza
La decisione riafferma un principio cardine del diritto processuale penale: è inammissibile il ricorso per cassazione quando manca una chiara correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. L’atto di ricorso non può ignorare le affermazioni del provvedimento che intende censurare. Se lo fa, cade nel vizio di aspecificità, che, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale, ne determina l’inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha motivato la propria decisione richiamando la sua costante giurisprudenza. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva correttamente risposto alle uniche doglianze proposte in quella sede, relative all’esclusione della particolare tenuità del fatto e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso in Cassazione, invece, introduceva una critica del tutto generica sulla motivazione della responsabilità, senza contestare specificamente le argomentazioni sviluppate dai giudici di merito. Tale modus operandi viola il principio secondo cui l’impugnazione deve contenere una critica puntuale e specifica al provvedimento contestato, pena l’aspecificità che conduce all’inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. Non è sufficiente lamentare un vizio in astratto; è indispensabile dimostrare, punto per punto, dove e come il giudice precedente ha errato, confrontandosi direttamente con il testo della sua decisione. In caso contrario, il ricorso sarà considerato un’impugnazione generica e, come tale, destinata a non superare il vaglio di ammissibilità della Corte di Cassazione. Le conseguenze non sono banali: oltre alla conferma della condanna, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in 3.000 euro.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile quando manca di requisiti fondamentali previsti dalla legge, come la specificità dei motivi. Nel caso analizzato, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le critiche erano generiche e non si confrontavano puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso devono essere ‘specifici’?
Significa che la parte che impugna una decisione deve indicare in modo chiaro e preciso la correlazione tra le ragioni esposte nel provvedimento contestato e i motivi della propria critica. Non è sufficiente una lamentela astratta, ma è necessario spiegare perché e in quali punti la motivazione del giudice precedente sarebbe errata.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
Secondo l’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18090 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18090 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna, in data 30 marzo 2023, lo ha condannato per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, ritenendo non qualificabile il fatto come “di particolare tenuità” ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen., ed accogliendo, invece, la richiesta di riduzione della pena, mediante la disapplicazione della recidiva;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge per la carenza della motivazione, non avendo la Corte indicato l’iter argornentativo attraverso cui ha individuato i profili di responsabilità a suo carico;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha correttamente risposto alle uniche doglianze proposte con i motivi di appello, relative solo alla omessa concessione dell’assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cocl.pen. e al trattamento sanzionatorio, ed ha peraltro ribadito, mediante l’autonoma ricostruzione del fatto e il riassunto della motivazione della sentenza di primo grado, le ragioni di fatto e di diritto della condanna;
ritenuto che debba essere ribadito il constante principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «E’ inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. all’inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv, 236945);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente