Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3287 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3287 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CATANZARO il 20/09/1985
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’art. 640 cod. pen., oltre ad esser dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 co pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, co indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità del ragioni argomentate nella decisione impugnata, per come integrata dalle confermate ragioni del primo giudice, e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni dei giudi censurati, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazion delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante crit valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sind del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e deci travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, peraltro, quanto alla forma concorsuale del reato, le relative censure no risultano previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/ Montebello; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, COGNOME, Rv. 279908 – 01; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pa 3, 5 – 7);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 3 dicembre 2024.