Inammissibilità ricorso Cassazione: quando l’impugnazione è solo apparente
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio pratico dei requisiti di ammissibilità di un ricorso per Cassazione, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi. Un’impugnazione che si limita a ripetere le argomentazioni già respinte nel grado precedente, senza una critica puntuale alla decisione impugnata, è destinata a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e i principi affermati dalla Suprema Corte.
I fatti del processo
Un soggetto, condannato in primo grado e in appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su tre punti principali: la contestazione della responsabilità penale, basata su una presunta inattendibilità della persona offesa; l’eccessività della pena inflitta; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
La Corte d’Appello aveva già ampiamente motivato su tutti questi aspetti, confermando la valutazione del giudice di primo grado sia sulla ricostruzione dei fatti sia sulla commisurazione della sanzione. Nonostante ciò, il ricorrente riproponeva le medesime questioni dinanzi alla Corte di Cassazione.
La decisione della Suprema Corte: i motivi dell’inammissibilità ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su una serie di valutazioni procedurali molto rigorose.
Innanzitutto, i giudici hanno qualificato il primo motivo di ricorso come una mera e “pedissequa reiterazione” di quanto già dedotto e puntualmente disatteso in appello. Un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, non può essere una semplice ripetizione, ma deve assolvere alla sua funzione tipica: quella di una critica argomentata e specifica contro le ragioni della sentenza impugnata. In questo caso, il ricorso era solo “apparente”, mancando di una reale confutazione del percorso logico-giuridico seguito dalla Corte di merito.
L’inammissibilità ricorso Cassazione e la discrezionalità del giudice
Anche le censure relative al trattamento sanzionatorio sono state ritenute infondate. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la graduazione della pena, così come la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia viziata da palese illogicità, cosa che nel caso di specie non è stata ravvisata. La Corte d’Appello aveva infatti motivato, seppur sinteticamente, la propria decisione facendo riferimento alla gravità della condotta.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano principalmente sull’articolo 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, che impone la specificità dei motivi di ricorso. Un motivo è generico quando non indica gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che lo sostengono, impedendo al giudice dell’impugnazione di comprendere la censura e di esercitare il proprio sindacato. Nel caso di specie, a fronte di una motivazione logicamente corretta della sentenza d’appello, il ricorrente non ha fornito elementi specifici a sostegno della propria tesi.
Un ulteriore e decisivo argomento riguarda la richiesta di sospensione condizionale della pena. La Corte ha rilevato che tale beneficio non avrebbe mai potuto essere concesso, ai sensi dell’art. 163 c.p., a causa dei tre precedenti penali e di un provvedimento di sorveglianza speciale risultanti dal certificato penale del ricorrente. Questo dato oggettivo rendeva la relativa doglianza manifestamente infondata, oltre che generica.
le conclusioni
L’ordinanza conferma la necessità per chi impugna una sentenza in Cassazione di formulare censure specifiche e pertinenti, che si confrontino criticamente con la motivazione del provvedimento contestato. La semplice riproposizione dei motivi d’appello, senza un’analisi puntuale delle ragioni addotte dal giudice del gravame, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Questa decisione serve da monito sulla serietà e sul rigore tecnico richiesti per accedere al giudizio di legittimità, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile se si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti senza una critica specifica alla sentenza impugnata (motivo apparente), oppure se i motivi sono generici e non indicano chiaramente le ragioni di fatto e di diritto della censura, come richiesto dall’art. 581 c.p.p.
La Corte di Cassazione può riesaminare la quantità della pena decisa dal giudice di merito?
No, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile dalla Corte di Cassazione, a meno che la motivazione non sia manifestamente illogica o contraddittoria. La Corte si limita a un controllo di legittimità, non di merito.
Per quale motivo è stata negata la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale della pena è stata negata perché il ricorrente aveva tre precedenti penali e un provvedimento di sorveglianza speciale a suo carico. La presenza di tali precedenti penali impediva per legge la concessione del beneficio, rendendo la relativa richiesta manifestamente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39046 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39046 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, considerato che la prima doglianza, con cui si contesta l’affermazione di responsabilità e la ritenuta attendibilità della persona offesa, oltre che l’eccessivi della pena irrogata, non è deducibile, perché si risolve nella pedissequa reiterazione del motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi la stessa considerare non specifica, ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in ordine alla attendibilità della persona offesa (si veda il punto 3 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità, della sussistenz del reato e della quantificazione della pena;
osservato che la doglianza relativa al trattamento sanzioNOMErio è manifestamente infondata, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena – anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base – rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è sufficientemente assolto attraverso un sintetico, ma congruo, riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, individuati nelle gravi modalità della condotta;
ritenuto, quanto alla doglianza relativa alla mancata sospensione condizionale della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che trattasi di motivo generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di u motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto, peraltro, che il beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. mai avrebb potuto essere riconosciuto, in considerazione dei tre precedenti penali e del provvedimento di sorveglianza speciale, che risultano annotati nel certificato penale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della. ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,l1 ricorrente al pagamento d spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024
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Il Consigliere Estensore
Il Presidente