Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi sono Generici
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso in Cassazione, un esito purtroppo comune quando l’atto di impugnazione non rispetta i requisiti di legge. Il caso riguarda un ricorso presentato contro una sentenza di condanna della Corte d’Appello, ma la Corte Suprema lo ha respinto senza nemmeno entrare nel merito della questione. Vediamo perché la specificità dei motivi è un elemento non negoziabile nel processo penale.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna. Tuttavia, l’atto presentato si è rivelato fatale per le sorti del ricorrente, non a causa di un’infondatezza nel merito, ma per un vizio di forma e di sostanza che ne ha precluso l’esame.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una sintetica ma inequivocabile ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non valuta se il ricorrente avesse torto o ragione, ma si ferma a un gradino prima: l’atto con cui si è rivolto alla Corte non era idoneo a provocare una valutazione di merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: il principio di specificità e l’inammissibilità del ricorso in Cassazione
Il cuore della decisione risiede nel concetto di specificità del ricorso. La Corte richiama un suo precedente orientamento (sentenza n. 8700 del 2013) per ribadire un principio cardine della procedura penale: l’impugnazione non è un semplice lamento, ma una “critica argomentata” contro il provvedimento che si contesta.
Per essere ammissibile, un ricorso deve:
1. Indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta.
2. Realizzare un confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata. Non basta riproporre le stesse difese dei gradi precedenti, ma è necessario spiegare perché la decisione del giudice di appello è sbagliata, punto per punto.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che il motivo presentato fosse “del tutto privo di specificità”. In altre parole, il ricorso era generico, non si confrontava con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello e non forniva alla Cassazione gli strumenti per comprendere dove e perché il giudice di secondo grado avrebbe errato. Questa carenza strutturale ha reso inevitabile la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
La decisione della Corte di Cassazione ha due conseguenze immediate e rilevanti per il ricorrente:
* Definitività della Condanna: La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Non ci sono più mezzi ordinari per contestarla.
* Sanzioni Economiche: Oltre a dover pagare le spese del procedimento, il ricorrente è stato condannato a versare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o redatti senza il dovuto rigore tecnico.
Questo caso serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione è un’attività tecnica che richiede massima precisione e rigore argomentativo. La genericità non è ammessa e conduce a una declaratoria di inammissibilità con conseguenze negative per l’assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era del tutto privo di specificità, non contenendo una critica argomentata e un confronto puntuale con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono i requisiti essenziali di un ricorso secondo la Corte?
Secondo la Corte, un ricorso, per non essere inammissibile, deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, realizzando un confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23987 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23987 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
premesso che si è osservato (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584 01) che “la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta”;
ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen. è del tutto privo d specificità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/4/2024