Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando l’Appello è Inefficace
Presentare un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase cruciale che richiede rigore e precisione tecnica. Una recente ordinanza della Corte ci offre un’importante lezione sull’inammissibilità del ricorso in Cassazione, un esito che vanifica gli sforzi difensivi e comporta conseguenze economiche. Il caso in esame dimostra come la semplice riproposizione di argomenti già discussi e respinti nei gradi precedenti sia una strategia destinata al fallimento, se non supportata da una critica puntuale e specifica della sentenza che si intende impugnare.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in Corte d’Appello per il delitto di ricettazione, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi alla base dell’impugnazione erano due: in primo luogo, si contestava la qualificazione giuridica del fatto, ritenendo che non integrasse gli estremi del reato contestato; in secondo luogo, si lamentava la mancata conversione della pena detentiva inflitta in una pena pecuniaria. La difesa, quindi, cercava di ottenere una revisione della condanna sia sotto il profilo della natura del reato sia sotto quello della sanzione applicata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate dall’imputato. L’esito non è stato solo la conferma della condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni: Il Principio di Specificità e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno respinto l’appello. La Corte ha ritenuto il ricorso “privo di specificità”, un vizio procedurale fatale previsto dall’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale. Ma cosa significa concretamente?
Significa che i motivi presentati erano una mera riproduzione delle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello. La difesa non ha instaurato un vero e proprio dialogo critico con la sentenza impugnata, ma si è limitata a ripetere le proprie tesi. La Cassazione ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse già fornito “corretti argomenti logici e giuridici” per giustificare sia la sussistenza del delitto di ricettazione sia il diniego della conversione della pena.
L’inammissibilità, spiegano i giudici, deriva proprio dalla “mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”. In altre parole, non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario dimostrare, punto per punto, dove e perché quella sentenza ha sbagliato nell’applicare la legge o nel valutare le prove, confrontandosi direttamente con le argomentazioni del giudice che l’ha emessa. Un ricorso che ignora questo confronto è un atto sterile, destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per una Difesa Efficace
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non si tratta di un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma di un controllo di legittimità sulla corretta applicazione del diritto da parte dei giudici dei gradi inferiori. Pertanto, un ricorso efficace non può essere una semplice lamentela o una riproposizione di vecchie tesi. Deve essere un’analisi tecnica e puntuale, capace di smontare il ragionamento giuridico della sentenza impugnata, evidenziandone i vizi specifici. In assenza di questo sforzo critico, l’inammissibilità del ricorso in Cassazione è una conseguenza quasi certa, che comporta non solo la fine del percorso giudiziario ma anche un ulteriore onere economico per l’imputato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile, come nel caso di specie, quando è privo di specificità, ovvero quando si limita a riproporre le stesse ragioni già discusse e respinte nei gradi di giudizio precedenti senza un confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi del ricorso devono essere ‘specifici’?
Significa che l’atto di impugnazione deve indicare in modo chiaro e puntuale le parti della sentenza che si contestano e le ragioni di diritto per cui si ritengono errate. Deve esserci una correlazione diretta tra le critiche mosse e le argomentazioni sviluppate dal giudice nella decisione che si impugna.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità del ricorso?
Oltre alla conferma della condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, nel caso specifico pari a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14579 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14579 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Senegal il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della Corte d’appello di Catania
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di AVV_NOTAIO;
ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il viz di motivazione in ordine alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto contestato, è privo specificità perché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 sulla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di ricettazione contestato e pag. 5 sulle ragioni del dinie dell’invocata conversione);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2024.