Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento su un principio cardine del processo penale: la regola sulla inammissibilità del ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha ribadito con fermezza che non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare efficacemente; è necessario articolare critiche specifiche e pertinenti, che si confrontino direttamente con le ragioni esposte dal giudice precedente. In caso contrario, il ricorso viene bloccato in partenza, senza alcuna analisi sul merito della questione.
I Fatti del Caso: dalla Condanna al Ricorso
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990). La condanna, emessa dal Tribunale in seguito a un giudizio abbreviato, era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Milano.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, sollevando due questioni principali:
1. Erronea applicazione della legge e illogicità della motivazione riguardo alla sussistenza del reato contestato.
2. Mancato riconoscimento della fattispecie di minore gravità (il cosiddetto “piccolo spaccio” previsto dal comma 5 dell’art. 73).
Le Ragioni dell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel vivo di queste contestazioni. Ha invece dichiarato l’inammissibilità del ricorso per un vizio procedurale fondamentale: la mancanza di specificità dei motivi. I giudici hanno osservato che le argomentazioni presentate dal ricorrente erano una mera riproposizione di quelle già discusse e respinte in modo argomentato dalla Corte d’Appello.
Il ricorrente, in sostanza, si è limitato a ripetere le sue tesi senza spiegare perché le motivazioni della Corte d’Appello fossero errate. Questo comportamento viola il principio secondo cui l’impugnazione deve instaurare un dialogo critico con la decisione impugnata.
Il Principio di Diritto della Suprema Corte
La Corte ha richiamato la propria consolidata giurisprudenza, secondo cui un ricorso è inammissibile non solo quando è generico, ma anche quando manca una correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e i motivi di ricorso. L’impugnazione non può ignorare le argomentazioni del giudice precedente; deve, al contrario, prenderle in esame e contestarle punto per punto. Un ricorso che si limita a ripresentare le stesse doglianze, senza attaccare il ragionamento logico-giuridico della sentenza, è destinato a essere dichiarato inammissibile per aspecificità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è netta e si fonda su un presupposto procedurale. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre all’infinito le stesse questioni. È, invece, un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Per attivare questo controllo, è indispensabile che il ricorrente individui con precisione i vizi della decisione precedente e li critichi in modo specifico. Poiché in questo caso il ricorrente si è limitato a una riproduzione pedissequa di motivi già vagliati e disattesi, la Corte ha ritenuto l’impugnazione priva del requisito essenziale della specificità, come richiesto dall’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione si traduce in una chiusura definitiva del processo. L’inammissibilità del ricorso comporta che la condanna della Corte d’Appello diventi irrevocabile. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La lezione pratica che se ne trae è fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza: un ricorso efficace non è una semplice ripetizione, ma un’analisi critica e puntuale delle motivazioni del provvedimento che si contesta.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso?
Perché i motivi del ricorso erano una mera riproduzione delle stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza presentare un confronto specifico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso devono essere “specifici”?
Significa che non basta ripetere le proprie ragioni, ma è necessario argomentare in modo dettagliato perché la decisione del giudice precedente è sbagliata, analizzando e criticando punto per punto le sue motivazioni, mostrando la correlazione tra le censure e il testo della decisione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza, e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8418 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8418 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MAGENTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviat9 dal ‘locale Tribunale, per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990.
Ritenuto che i motivi sollevati (erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90; erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, medesimo decreto) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (si vedano, quanto alla configurabilità del reato contestato le pp. 9 e 10 ; quanto all’invocata fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, le pp. 12 e 13), rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto. È, invero, pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv, 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
ti
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t:remila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presldente