Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32201 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32201 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 20/01/1982
avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione (art. 385, cod. pen.), deducendo violazione di legge in tema di computo della recidiva ai fini della pena.
Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo non consentito.
In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato.
Nello specifico, la sentenza impugnata ha puntualmente indicato gli elementi del fatto che, con valutazione nient’affatto irragionevole, ha ritenuto espressivi di una maggiore pericolosità dell’imputato (v. pagg. 3 s.).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’11 luglio 2025.