Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41127 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41127 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità ex artt. 110-628 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto solo formalmente teso a censurare difetti della motivazione posta a base del provvedimento impugnato, essendo invero volto a contestare il risultato probatorio cui sono pervenuti i giudici di merito, prefigurando una rivalutazione e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, avulsi dal sindacato del presente giudizio, essendo preclusa a questa Corte la possibilità di sovrapporre la propria valutazione dei dati probatori a quella compiuta nei precedenti gradi;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
che, nella specie, deve ravvisarsi come i giudici di appello, con valutazione conforme delle medesime risultanze processuali valorizzate dal giudice di primo grado, esponendo logica e lineare motivazione, abbiano indicato la sussistenza di sufficienti elementi che, complessivamente considerati, permettono di affermare la partecipazione dell’odierno ricorrente nella rapina ascrittagli (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende/
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025,
Il Consigliere estensore
La Presidente