Inammissibilità ricorso Cassazione: Quando l’Appello è un Tentativo di Rivalutare i Fatti
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 7514 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Questa pronuncia offre spunti cruciali sull’inammissibilità ricorso Cassazione, chiarendo i confini invalicabili per chi intende impugnare una sentenza di secondo grado. Analizziamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Brescia, che aveva confermato la responsabilità penale di un imputato. L’appellante ha sollevato diversi motivi di doglianza, sperando di ottenere un annullamento della condanna. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità ricorso Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato attentamente i motivi del ricorso, concludendo che essi non rientravano nei limiti del sindacato di legittimità. La decisione si fonda su argomentazioni chiare e distinte per ciascuno dei punti sollevati dalla difesa.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
I primi due motivi del ricorso sono stati giudicati inammissibili perché miravano, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito. La difesa non ha evidenziato vizi logici o giuridici nel ragionamento della Corte d’Appello, ma ha proposto una lettura alternativa dei fatti. La Cassazione ha ricordato che il suo compito non è quello di riesaminare le prove, ma di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
La Genericità degli Altri Motivi
Anche gli altri motivi sono stati respinti. La censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche è stata definita di ‘assoluta genericità’. Allo stesso modo, il motivo sul riconoscimento della recidiva è stato giudicato infondato, poiché la Corte territoriale aveva esplicitamente e adeguatamente motivato la sua decisione, basandola sulla biografia criminale dell’imputato e sulla sua accresciuta pericolosità.
La Coerenza della Sentenza Impugnata
La Corte ha sottolineato come la sentenza di secondo grado avesse spiegato in modo logico e coerente la sussistenza del reato. Era stato dimostrato che l’imputato aveva agito sin dall’inizio con l’intento fraudolento di non adempiere a un’obbligazione, utilizzando artifizi e raggiri per rassicurare la controparte e indurla a effettuare la propria prestazione. Il ricorrente, nel suo appello, non si è confrontato con questa solida architettura motivazionale, limitandosi a denunciare vizi inesistenti.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella distinzione netta tra giudizio di fatto e giudizio di diritto. I giudici di legittimità hanno ribadito che il ricorso per Cassazione è ammissibile solo se denuncia una violazione di legge o un vizio di motivazione (illogicità manifesta o contraddittorietà). Non è sufficiente essere in disaccordo con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Il ricorrente deve individuare lo specifico errore di diritto o il preciso passaggio illogico nella motivazione, cosa che nel caso di specie non è avvenuta. La Corte ha concluso che il ricorso era solo un pretesto per chiedere un inammissibile ‘terzo grado’ di giudizio sui fatti, pretendendo un ‘diverso apprezzamento delle prove’.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa decisione conferma un orientamento consolidato e serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione richiede un’impostazione tecnica rigorosa. Chi intende presentare ricorso deve concentrarsi esclusivamente sui vizi di legittimità, evitando di riproporre questioni di fatto già decise. L’inammissibilità ricorso Cassazione non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche significative: la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver intrapreso un’azione giudiziaria priva dei presupposti di legge.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare errori di diritto, sollecitava una nuova valutazione delle prove e dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione. Inoltre, alcuni motivi erano generici e non si confrontavano adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare il merito della causa?
Risposta: Significa che la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Il suo ruolo è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio, senza riesaminare le prove.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Risposta: La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte senza validi motivi.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7514 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7514  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELFRANCO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
. IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché sollecita con i primi due motivi inammissibile diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito al fine di censura i criteri di attribuzione della responsabilità per i fatti-reato riconosciuti nel me confrontandosi con l’apparato motivazionale (sintetico ma esaustivo) speso sul punto dalla sentenza impugnata, che ha valutato la complessiva condotta dell’agente manifestatasi nei distinti reati rubricati, l’uno funzionale alla consumazione dell’altro.
Il terzo motivo con il quale si censura la negazione delle circostanze attenuanti generich si caratterizza per assoluta genericità. I vizi di motivazione (per caren2:a o mera apparenza) no trovano invece rispondenza nel puntuale corredo argomentativo che ha accompagnato la decisione di rigetto impugnata.
Del pari è a dirsi per il quarto motivo di ricorso speso in tema di riconoscimento applicazione della contestata recidiva, avendo la Corte territoriale esplicitamente argomenta le ragioni della ritenuta accresciuta colpevolezza e maggiore pericolosità, proprio per la mes di precedenti tematici che gravano la biografia criminale dell’imputato.
Con i motivi di ricorso si stigmatizzano, dunque, i criteri atti a qualificare i fatti r in istruttoria, sotto il duplice profilo della violazione di legge penale sostanziale e della i contraddittoria motivazione. Il ricorso si limita, tuttavia, a denunziare il vizio, senza ind ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell’illecito, c nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta pretendendo da questa Corte un diverso apprezzamento in fatto delle prove assunte nel contraddittorio non deducibile in sede di legittimità. La Corte di merito ha infatti logica spiegato che rispetto alle evidenze obiettive raccolte -tutte convergenti verso il peso svolto ricorrente nella induzione illecita del deceptus, che fu convinto solo grazie agli artifizi dell’agente.
Quanto alla tipicità del fatto ritenuto, la sentenza di secondo grado spiega in manie logica e coerente che il contraente sin dall’origine aveva assunto l’obbligazione col proposito non adempierla. Ha inoltre precisato la Corte che il reale intento frodatorio è stato accompagnat da artifizi consistiti nel rassicurare il contraente (anche attraverso la condotta descritta a B) circa il puntuale adempimento della prestazione, in modo da instillare fiducia nell’acquire ed indurlo ad effettuare la sua prestazione.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.