Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21979 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21979 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nata a BOLOGNA il 04/03/1994
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione
posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 624 e 493 ter co pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla
corte di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi
da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg.
3, 4 e 5 della sentenza impugnata in cui la Corte di merito ha valorizzato, ai fini dell dichiarazione di responsabilità per il delitto di furto e di utilizzo indebito di car
credito a titolo di concorso, plurimi convergenti elementi indiziari: la COGNOME risulta intestataria ed effettivamente in possesso della autovettura a bordo della quale
viaggiava la donna che, avvicinatasi alla vettura della vittima, sottraeva la borsetta con la carta di credito lasciata sul sedile ed era fortemente somigliante con una delle persone
riprese dalle videocamere del centro Mediaworld ove era avvenuto non solo il prelievo, ma anche l’utilizzo indebito della carta di credito, operazioni alle quali la COGNOME immortalata in entrata e in uscita dal Centro commerciale, aveva materialmente contribuito poiché aveva consegnato la carta di credito con la quale erano stati eseguiti il prelievo e l’acquisto di beni, mostrando di aderire all’esecuzione diretta del delitto d parte di terze persone);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura deg elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 maggio 2025
Il Consigliere COGNOME
Pr DEPOSITATA
Il Presidente