Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando Ripetere gli Stessi Motivi è Controproducente
L’ordinanza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un’importante lezione sulla tecnica redazionale dei ricorsi. Il caso riguarda una condanna per ricettazione e la successiva impugnazione, ma il suo fulcro è una questione procedurale cruciale: l’inammissibilità ricorso Cassazione quando i motivi sono una semplice riproposizione di quelli già esaminati e respinti in appello. Analizziamo questa decisione per comprendere perché la strategia difensiva basata sulla mera ripetizione si rivela non solo inefficace, ma anche costosa.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione. In sede di appello, la difesa aveva chiesto il riconoscimento dell’ipotesi attenuata prevista dall’articolo 648, quarto comma, del codice penale, che prevede una pena ridotta per i fatti di “particolare tenuità”. La Corte d’Appello di Torino, tuttavia, aveva respinto tale richiesta, motivando la sua decisione sulla base della “non lieve entità dei fatti” e delle “modalità della condotta” dell’imputato.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua impugnazione su due motivi principali, entrambi volti a criticare il mancato riconoscimento della circostanza attenuante.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte non è entrata nel merito della questione. Ha invece dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non si basa sulla fondatezza o meno della richiesta di attenuante, ma su un vizio procedurale fondamentale: la natura dei motivi di ricorso presentati. Secondo i giudici, i motivi erano una “pedissequa reiterazione” di quelli già sollevati in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Mancanza di Specificità e il Ruolo del Ricorso in Cassazione
Il cuore della decisione risiede nel principio di specificità dei motivi di ricorso per Cassazione. La Corte ha chiarito che un ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già vagliate nel grado precedente. Deve, invece, svolgere una funzione di critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata. In altre parole, il ricorrente deve spiegare precisamente perché le motivazioni della Corte d’Appello sono errate in diritto o viziate logicamente.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una chiara giustificazione per negare l’attenuante (gravità dei fatti e modalità della condotta). Il ricorso in Cassazione, omettendo di contestare specificamente questo ragionamento, si è limitato a ripresentare la richiesta, risultando così un atto “non specifico ma soltanto apparente”. Questo tipo di approccio snatura la funzione stessa del giudizio di legittimità, che non è un terzo grado di merito per rivalutare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. L’inammissibilità ricorso Cassazione diventa, quindi, la sanzione per un atto che non assolve alla sua tipica funzione critica.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso efficace non è quello che ripete ostinatamente le proprie ragioni, ma quello che analizza a fondo la sentenza impugnata, ne individua i punti deboli sul piano logico-giuridico e costruisce una critica puntuale e motivata. La “pedissequa reiterazione” è una strategia perdente che porta non solo al rigetto del ricorso, ma anche a ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. La lezione è chiara: per sperare in un esito favorevole in Cassazione, è indispensabile un’argomentazione nuova, specifica e mirata a demolire il ragionamento del giudice precedente, non a ignorarlo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera e letterale ripetizione degli argomenti già discussi e respinti dalla Corte d’Appello, mancando quindi del requisito di specificità richiesto per un ricorso in Cassazione.
Cosa si intende per ‘pedissequa reiterazione’ in un contesto legale?
Significa riproporre le stesse identiche argomentazioni di un precedente grado di giudizio senza formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza che si sta impugnando. È un ‘copia e incolla’ di difese precedenti, considerato proceduralmente inefficace.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26036 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26036 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che con entrambi i motivi di ricorso con i quali si deduce la mancata concessione dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma quarto cod. pen. s indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazio di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito ( argomenti esposti a p. 7 sulla non lieve entità dei fatti e sulle modalità condotta), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avvers la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
Il Consi liere Es ensore
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Il Presidente