Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Critica alla Pena è Generica
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi per Cassazione, in particolare quando l’oggetto della doglianza è la misura della pena inflitta. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione diventa una conseguenza inevitabile se i motivi proposti non superano una critica generica e si limitano a riproporre questioni già valutate, senza un’analisi puntuale della sentenza impugnata. Questo principio è fondamentale per comprendere la funzione della Suprema Corte e i doveri processuali dell’appellante.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’unico motivo di ricorso sollevato riguardava la presunta erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena. Nello specifico, il ricorrente contestava la congruità della sanzione inflitta, richiamando i criteri di cui agli articoli 132 e 133 del Codice Penale, che regolano il potere discrezionale del giudice nella commisurazione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione – ovvero, se la pena fosse giusta o meno – ma si ferma a un livello preliminare. La Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi per poter essere esaminato, non superando la cosiddetta ‘soglia di ammissibilità’. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Riproduzione dei Motivi e l’Inammissibilità Ricorso Cassazione
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato a dichiarare l’inammissibilità del ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha osservato che il motivo di ricorso era meramente ‘riproduttivo’ di profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti con argomenti giuridici corretti dalla Corte d’Appello.
In altre parole, il ricorrente non ha formulato una critica specifica e puntuale alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre le stesse lamentele già avanzate nel precedente grado di giudizio. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: un ricorso è inammissibile se non è ‘scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata’.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ‘sufficiente e non illogica’ per la pena inflitta, facendo esplicito riferimento ai parametri previsti dall’art. 133 del Codice Penale. Di fronte a una motivazione adeguata, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare perché quel ragionamento fosse errato, contraddittorio o illogico, cosa che non è avvenuta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza evidenzia una lezione pratica di fondamentale importanza per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso la decisione del giudice di merito. È necessario, invece, strutturare un’impugnazione che dialoghi criticamente con la sentenza che si intende contestare, smontandone punto per punto le argomentazioni logico-giuridiche. Quando si contesta la misura della pena, la critica deve concentrarsi sulla presunta violazione dei criteri legali (art. 133 c.p.) o sulla manifesta illogicità della motivazione del giudice. In assenza di tali elementi, il ricorso si espone a una quasi certa dichiarazione di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e analitica contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa si intende per motivazione sufficiente riguardo alla pena?
Si intende che il giudice di merito ha fornito una spiegazione logica e non contraddittoria delle ragioni che lo hanno portato a determinare quella specifica sanzione, facendo esplicito riferimento ai criteri stabiliti dalla legge, come quelli indicati nell’art. 133 del Codice Penale (gravità del reato e capacità a delinquere del reo).
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19058 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19058 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTIGLIONE DELLA PESCAIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l’erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 132 e 133 cod. pe non supera la soglia di ammissibilità poiché riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte d giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi de argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, dove legittimità della pena inflitta in primo grado è stata confermata facendo esplic riferimento ai parametri previsti dall’art. 133 cod. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19/03/2024
Il Consigliere Estensore