Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi di Appello si Scontrano con i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in sede di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. L’analisi del provvedimento offre spunti cruciali per comprendere i limiti dell’impugnazione e le ragioni che portano a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti sanzioni economiche. Il caso in esame riguarda quattro persone condannate per lesioni aggravate e minaccia grave, i cui ricorsi sono stati respinti senza nemmeno entrare nel merito delle loro argomentazioni.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. Quattro imputati, ritenuti colpevoli dei reati di lesioni aggravate e minaccia grave, decidevano di presentare ricorso per Cassazione. Un imputato agiva con il proprio difensore, mentre gli altri tre presentavano un ricorso unico tramite un difensore comune. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, contestando sia la ricostruzione della loro responsabilità penale sia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili, evidenziando vizi che ne hanno impedito l’esame nel merito. La decisione si fonda su una distinzione netta tra questioni di diritto, uniche ammesse in Cassazione, e questioni di fatto, non sindacabili in quella sede.
I Motivi del Primo Ricorrente
Il primo imputato basava il suo ricorso su due motivi principali:
1. Illogicità della motivazione sulla responsabilità: La Corte ha qualificato questa censura come una mera “doglianza in punto di fatto”. L’imputato, in sostanza, non contestava un errore di diritto, ma proponeva una rilettura del materiale probatorio a lui più favorevole, un’operazione preclusa in sede di legittimità.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Anche questo motivo è stato respinto. La Corte ha ritenuto che la decisione del giudice d’appello fosse “sufficientemente motivato”, poiché faceva riferimento a elementi specifici (indicati a pag. 5 della sentenza impugnata) che giustificavano il diniego.
Le Censure degli Altri Ricorrenti
Il ricorso cumulativo degli altri tre imputati è stato giudicato inammissibile per ragioni simili:
1. Genericità e mancanza di supporto: Il primo motivo è stato considerato vago, privo delle necessarie ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste.
2. Doglianze di fatto: Il secondo motivo, come per il primo ricorrente, si risolveva in una critica alla valutazione delle prove, e quindi inammissibile.
3. Diniego delle attenuanti: La Corte ha confermato che la motivazione della sentenza d’appello sul punto era congrua e logica, rendendo la censura infondata.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si basa sul ruolo che essa ricopre nell’ordinamento giuridico. La Cassazione è un “giudice di legittimità”, il cui compito è assicurare la corretta applicazione e interpretazione della legge, non riesaminare i fatti come un “giudice di merito”. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché tentavano, di fatto, di ottenere una nuova valutazione delle prove, chiedendo alla Suprema Corte di sostituire il proprio giudizio a quello dei giudici dei gradi precedenti.
Inoltre, per quanto riguarda le circostanze attenuanti generiche, la loro concessione o il loro diniego rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale decisione può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione è palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente, cosa che nel caso di specie non è stata riscontrata. Una motivazione congrua, anche se sintetica, è sufficiente a rendere la scelta del giudice incensurabile in sede di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve essere redatto con rigore tecnico, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità. La semplice contestazione della ricostruzione fattuale o la critica a una valutazione discrezionale del giudice, se adeguatamente motivata, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le conseguenze non sono solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie ammontava a tremila euro per i ricorrenti.
Perché un ricorso basato sulla rivalutazione delle prove viene dichiarato inammissibile in Cassazione?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti, non riesaminare le prove o i fatti del processo. I ricorsi che chiedono una nuova valutazione fattuale sono quindi al di fuori della sua giurisdizione e vengono dichiarati inammissibili.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo a condizioni molto precise. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione del giudice. È necessario dimostrare che la motivazione fornita per negare le attenuanti è palesemente illogica, contraddittoria o del tutto mancante. Se la motivazione, come in questo caso, è considerata congrua e sufficiente, il motivo di ricorso è inammissibile.
Quali sono le conseguenze pratiche della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna impugnata. Inoltre, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41064 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41064 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA NOME nato a SANT’AGATA DE GOTI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SANT’AGATA DE’ GOTI il DATA_NASCITA NOME nato a SANT’AGATA DE’ GOTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che gli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, con unico ricorso a firma del comune difensore, nonché l’imputato COGNOME NOME, con il proprio difensore, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per i reati rispettivamente ascritti di lesioni aggravate e di minaccia grave;
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso dell’imputato COGNOME NOME, che deducono – rispettivamente – l’illogicità della motivazione in relazione alla responsabilità dell’imputato come risultante dal materiale probatorio e l’illogicità in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili, perché il primo motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto, mentre il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato attraverso un congruo riferimento agli elementi ostativi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 5);
Ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso degli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che deducono rispettivamente, l’illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale degli imputati, la non corretta valutazione del compendio probatorio ed infine la mancata concessione delle attenuanti generiche sono inammissibili in quanto: con il primo motivo prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; il secondo motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto; il diniego delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivato (si veda pag. 5);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/10/2024