Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18925 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18925 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PORDENONE il 01/11/1982
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione
dell’art. 192 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità
perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, co
motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del su convincimento (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata),
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del
30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
considerato che il giudizio sulla pena – oggetto del secondo motivo di ricorso
– è stato congruamente motivato (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante
giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.