Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Guida alla Sentenza 14546/2024
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 14546 del 2024 offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e, soprattutto, le ragioni che portano a una dichiarazione di inammissibilità ricorso cassazione. La decisione sottolinea un principio cardine del nostro sistema processuale: non basta dissentire da una sentenza, è necessario contestarla con argomenti specifici, pertinenti e critici rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato. Analizziamo insieme questo caso per trarne utili insegnamenti pratici.
I Fatti di Causa
Due persone, condannate dalla Corte d’appello di Firenze, decidevano di presentare un unico ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per contestare la sentenza di secondo grado. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna, sperando in un esito diverso nel massimo grado di giudizio.
I Motivi del Ricorso e l’inammissibilità ricorso cassazione
Il ricorso si articolava su diversi punti, che possiamo riassumere come segue:
1. Errata qualificazione giuridica del fatto: I ricorrenti contestavano il modo in cui i giudici di merito avevano inquadrato legalmente la loro condotta, deducendo un vizio di motivazione e una violazione di legge.
2. Determinazione della pena: Si lamentava un vizio di motivazione riguardo alla quantificazione della sanzione applicata.
3. Diniego delle attenuanti generiche: I ricorrenti criticavano la decisione della Corte d’Appello di non concedere le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
Tuttavia, come vedremo, la struttura di queste lamentele si è rivelata il loro punto debole, portando a una pronuncia sfavorevole.
La Decisione della Corte: Mancanza di Specificità
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La ragione principale, evidenziata per i primi due motivi, è stata la loro mancanza di specificità. I ricorrenti, infatti, non avevano formulato critiche mirate contro la logica della sentenza d’appello, ma si erano limitati a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio. La Corte ha sottolineato la ‘mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione’. In altre parole, un ricorso in Cassazione non può essere una semplice fotocopia delle difese precedenti; deve affrontare e smontare, punto per punto, il ragionamento del giudice che si contesta.
La Discrezionalità del Giudice sulla Pena e le Attenuanti
Per quanto riguarda il terzo e quarto motivo, la Corte li ha ritenuti ‘manifestamente infondati’. La graduazione della pena e la concessione delle attenuanti generiche, infatti, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere non è sindacabile in sede di legittimità se non è esercitato in modo palesemente arbitrario o illogico. Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva fornito una motivazione sufficiente. Inoltre, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: per negare le attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a esaminare ogni singolo elemento favorevole addotto dalla difesa, ma è sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli elementi ritenuti decisivi o sulla generale assenza di fattori positivi.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano su due pilastri fondamentali del processo penale. Il primo è il principio di specificità dei motivi di ricorso, che impone all’impugnante un onere di critica puntuale e argomentata contro la decisione che intende contestare. Non è ammissibile un generico dissenso, ma è richiesta una vera e propria confutazione logico-giuridica. Il secondo pilastro è il rispetto della discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze di fatto e nella determinazione della pena, un ambito in cui la Cassazione interviene solo per correggere errori di diritto o vizi logici macroscopici, non per sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. La preparazione di un ricorso di successo richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza impugnata, individuandone le specifiche debolezze argomentative. La mera riproposizione di tesi già sconfitte è una strategia destinata al fallimento e conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per mancanza di specificità. I motivi presentati si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’appello, senza contestare in modo mirato e critico il ragionamento della sentenza impugnata.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
Sì, ma solo in casi limitati. La determinazione della pena è un potere discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se tale potere è stato esercitato in modo arbitrario o con un ragionamento illogico, e non per sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente. Nel caso specifico, la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche?
La Corte ha ribadito che, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli indicati dalla difesa. È sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o alla mancanza di fattori positivi per giustificare la sua decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14546 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14546 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE), nato in Nigeria il DATA_NASCITA.990 COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE), nato in Nigeria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della Corte d’appello di Firenze dato avviso alle parti;
lette le conclusioni e memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME e di RAGIONE_SOCIALE, la quale, nel contestare la valutazione di inammissibilità dei ricorsi e nel ribadire e precisare i motivi di essi, ha concluso chiedendone l’accoglimento e il conseguente annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, proposti con un unico atto, nell’interesse di NOME e di NOME RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto che il primo e il secondo motivo dei ricorsi, con i quali si deduce il vizio della motivazione e la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, sono privi di specificità perché fondati su generici argomenti in fatto che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano le pagg. 4-6);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
considerato che il terzo e quarto motivo dei ricorsi, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai criteri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nella specie;
che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonch all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da ta valutazione (si veda, in proposito, la pag. 7);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2024.