Inammissibilità ricorso Cassazione: Cosa Succede Quando i Motivi sono Deboli?
L’ordinanza n. 7763 del 2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui requisiti necessari per presentare un’impugnazione efficace. Comprendere quando e perché si verifica l’inammissibilità ricorso Cassazione è fondamentale per evitare esiti sfavorevoli. Questo provvedimento chiarisce che la genericità dei motivi, la proposizione tardiva di eccezioni e il tentativo di rimettere in discussione il merito dei fatti sono errori che portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un soggetto condannato sia in primo grado che in appello per i reati previsti dagli articoli 385 (evasione) e 496 (false dichiarazioni sull’identità) del codice penale. La Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la sentenza di condanna. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, sollevando quattro distinti motivi di ricorso, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
## I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità ricorso Cassazione
Il ricorrente ha basato la sua difesa su quattro argomentazioni principali, tutte respinte dalla Suprema Corte:
1. Mancanza di Motivazione: Il primo motivo lamentava una presunta carenza di motivazione nella sentenza d’appello. La Cassazione lo ha giudicato generico, in quanto si limitava a formulare affermazioni astratte senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della Corte territoriale.
2. Incompetenza Territoriale: Con il secondo motivo, veniva eccepita l’incompetenza territoriale del giudice di primo grado. Questa eccezione è stata dichiarata inammissibile perché non era stata sollevata nei motivi di appello, risultando quindi tardiva.
3. Insussistenza del Reato (art. 496 c.p.): Il terzo motivo contestava la sussistenza stessa del reato di false dichiarazioni. La Corte ha stabilito che tale motivo non era consentito in sede di legittimità. Si trattava, infatti, di un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti (“travisamento del fatto”) e una rilettura delle prove, attività preclusa alla Cassazione, specialmente a fronte di una “doppia conforme” di condanna (cioè due sentenze uguali nei primi due gradi di giudizio).
4. Esclusione della Non Punibilità (art. 131 bis c.p.): L’ultimo motivo contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Anche questo è stato ritenuto inammissibile perché riproponeva censure già esaminate e respinte dal giudice d’appello con argomentazioni logiche e corrette, senza che il ricorrente muovesse critiche specifiche a tali argomentazioni.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, i motivi di ricorso devono essere specifici e non generici, dovendo confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. In secondo luogo, le questioni procedurali, come l’incompetenza territoriale, devono essere sollevate nei tempi e nei modi previsti dalla legge, altrimenti si considerano rinunciate. Infine, il ruolo della Corte di Cassazione è quello di giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. L’aver tentato di ottenere una nuova valutazione delle prove è stato uno dei fattori chiave che ha portato all’inammissibilità ricorso Cassazione.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce l’importanza di una corretta formulazione dei motivi di ricorso per Cassazione. Un’impugnazione basata su doglianze generiche, su questioni procedurali sollevate tardivamente o su un tentativo di ridiscutere il merito del processo è destinata all’inammissibilità. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in 3.000 euro. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento straordinario, da utilizzare solo in presenza di vizi di legittimità specifici e ben argomentati.
Perché il primo motivo di ricorso è stato considerato generico?
Perché si esauriva in mere proposizioni astratte prive di riferimenti specifici al reale corredo argomentativo su cui si basava la condanna della Corte d’Appello.
Per quale ragione l’eccezione di incompetenza territoriale è stata dichiarata inammissibile?
L’eccezione è stata ritenuta inammissibile perché non era stata proposta con i motivi di appello, risultando quindi tardiva per la presentazione in sede di Cassazione.
È possibile contestare la valutazione dei fatti davanti alla Corte di Cassazione?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Pertanto, non può effettuare una nuova valutazione delle prove o una rilettura alternativa delle fonti probatorie, soprattutto a fronte di una doppia sentenza conforme di condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7763 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7763 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SARNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 385 cod. pen. (capo A) e 496 (capo B) cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancanza di motivazione in merito alla condanna del ricorrente, è generico perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che eccepisce l’incompetenza territoriale del giudice di primo grado, è inammissibile, perché non proposto con i motivi di appello:
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato di cui all’art. 496 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché deduce motivi estranei al novero di quelli previsti dall’art. 606, cod. proc. pen. (“travisamento del fatto”); esso inoltre è costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;
Ritenuto che l’ultimo motivo di ricorso, che contesta l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., è riproduttivo di profili di censu già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scaditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag.3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024