Inammissibilità ricorso Cassazione: quando la Corte Suprema non entra nel merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso in Cassazione, un concetto fondamentale nel nostro sistema processuale penale. Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, significa che la Corte Suprema non può esaminare il caso nel dettaglio, ma si ferma a una valutazione preliminare che riscontra vizi formali o sostanziali nell’atto di impugnazione. Analizziamo una decisione che chiarisce i confini tra questioni di fatto, non riesaminabili in sede di legittimità, e questioni di diritto, unico terreno di competenza della Cassazione.
I fatti del caso: la detenzione di stupefacenti e il ricorso in Cassazione
Due fratelli venivano condannati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La sostanza, cocaina, era stata ritrovata nella loro abitazione, confezionata in quindici dosi e nascosta in un divano, con un principio attivo sufficiente a ricavare oltre dieci dosi medie singole. 
Contro la sentenza della Corte d’Appello, i due imputati proponevano ricorso per cassazione, basandolo su due motivi principali:
1.  Una presunta violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all’effettiva illiceità della detenzione.
2.  Una critica al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione e le sue ragioni
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. La decisione si basa su una distinzione cruciale: il ruolo della Cassazione non è quello di un terzo grado di giudizio sul fatto, ma di un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge.
La riproposizione di doglianze di fatto
Il primo motivo è stato rigettato perché considerato una ‘mera doglianza in punto di fatto’. Gli imputati, infatti, non hanno evidenziato un errore di diritto commesso dalla Corte d’Appello, ma hanno tentato di proporre una rilettura alternativa delle prove, chiedendo alla Cassazione di rivalutare elementi già ampiamente analizzati e motivati nei gradi di merito. La sentenza impugnata aveva già spiegato in modo logico e coerente perché la detenzione fosse finalizzata allo spaccio, basandosi su elementi oggettivi come il confezionamento in dosi, la quantità di principio attivo e l’occultamento della sostanza.
Il corretto diniego della particolare tenuità del fatto (Art. 131-bis c.p.)
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Corte d’Appello aveva correttamente escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. sulla base di due argomenti solidi. In primo luogo, gli imputati erano già stati prosciolti per lo stesso motivo da un’altra accusa (ricettazione) nello stesso procedimento. In secondo luogo, uno dei due fratelli era stato condannato per ben cinque episodi analoghi commessi nei sei mesi successivi, un dato che dimostra una tendenza a delinquere incompatibile con il presupposto della ‘non abitualità’ del comportamento richiesto dalla norma.
Le motivazioni della decisione
La Suprema Corte ha ribadito un principio cardine del giudizio di legittimità: non sono ammesse censure che si risolvono in una semplice riproposizione di argomentazioni fattuali già esaminate e respinte dai giudici di merito. Il ricorso per cassazione deve individuare specifici vizi di legittimità (violazione di legge o vizi logici manifesti della motivazione), non limitarsi a contestare la valutazione delle prove. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno fatto altro che ripresentare le loro tesi difensive, senza criticare in modo specifico e pertinente il ragionamento giuridico della Corte d’Appello. Per questo motivo, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
Questa ordinanza sottolinea l’importanza di strutturare correttamente un ricorso per cassazione. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile concentrarsi su precise questioni di diritto e non tentare di ottenere una nuova valutazione del quadro probatorio. La decisione conferma inoltre che l’istituto della particolare tenuità del fatto non può essere invocato quando la condotta del reo non è occasionale, come dimostrato da precedenti specifici o da reati successivi della stessa indole. Per i professionisti del diritto, questo rappresenta un monito a distinguere nettamente tra il merito della causa e la legittimità della decisione, pena l’inevitabile inammissibilità del ricorso in Cassazione.
 
Perché il ricorso dei due fratelli è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano ‘mere doglianze in punto di fatto’, ovvero tentavano di ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione. Quest’ultima giudica solo la corretta applicazione della legge (questioni di diritto).
Per quale motivo non è stata concessa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Non è stata concessa per due ragioni principali: in primo luogo, gli imputati avevano già beneficiato di tale causa di non punibilità per un’altra accusa (ricettazione) nello stesso procedimento; in secondo luogo, uno dei due aveva commesso altri cinque episodi simili nei sei mesi successivi, dimostrando un comportamento non occasionale, requisito fondamentale per l’applicazione della norma.
Cosa ha considerato la Corte per affermare che la droga era destinata allo spaccio e non all’uso personale?
La Corte ha ritenuto provata la destinazione allo spaccio sulla base di elementi oggettivi analizzati dai giudici di merito: la sostanza (cocaina) era già suddivisa in quindici dosi, il principio attivo era sufficiente per oltre dieci dosi medie singole e la droga era stata occultata nel divano del soggiorno.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7608 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7608  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a IVREA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a IVREA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME, condannati entrambi per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in concorso tra loro, articolando due motivi di ricorso, deducono, nel primo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in o alla illiceità della detenzione della droga, e, nel secondo, la violazione di legge e il motivazione, con riguardo al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.
Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riprodutti deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice d merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurar rivalutazione e/o alternativa rilettura RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie, ed avulse da perti individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di meri posto che la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente perché deve ritenersi che gli imputati detenessero illecitamente la sostanza stupefacente sequestrata a casa loro, evidenziando, in particolare, che la stessa, costituita da cocaina, era confezionata in quind dosi, aveva un principio attivo dal quale erano ricavabili 10,3 dosi medie singole, ed era occult nel divano del soggiorno;
Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riprodutti deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono manifestamente infonda in quanto la Corte d’appello ha rappresentato come il fatto non possa ritenersi di particol tenuità, sia perché entrambi gli imputati erano accusati anche di ricettazione e sono st prosciolti da tale reato proprio ex art. 131-bis cod. pen., sia perché NOME COGNOME è sta condanNOME per altri cinque episodi analoghi successivamente commessi nell’arco dei successivi sei mesi;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna d entrambi i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità;
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese pr e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente