Inammissibilità ricorso Cassazione: Quando e Perché la Corte Suprema dice No
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei rigorosi criteri che regolano l’accesso al giudizio di legittimità, delineando i confini entro cui un imputato può contestare una sentenza di condanna. Comprendere le ragioni che portano a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione è fondamentale per chiunque si approcci al sistema della giustizia penale. La Corte, con una decisione netta, ha respinto il ricorso di un imputato, condannato in appello, basandosi su principi consolidati sia di diritto sostanziale che processuale.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Roma, presentava ricorso alla Corte di Cassazione, articolando diverse censure contro la sentenza. I motivi del ricorso vertevano principalmente su tre aspetti: la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, la presunta inattendibilità dei riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini e, infine, una lamentela sul trattamento sanzionatorio ritenuto sproporzionato rispetto a quello applicato ad altri coimputati nella stessa associazione criminale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello precedente, constatando la mancanza dei presupposti stessi per un giudizio di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi ritenuti infondati o pretestuosi.
Le Motivazioni: L’analisi sull’inammissibilità del ricorso in Cassazione
La Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso, evidenziandone la manifesta infondatezza e la natura prettamente di merito, non consentita in sede di legittimità.
Superamento dei Limiti per la Sospensione Condizionale
Il primo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La pena inflitta in concreto (due anni e sei mesi di reclusione) superava i limiti di legge previsti per poter beneficiare della sospensione condizionale. Tale beneficio è infatti applicabile solo per pene detentive non superiori a due anni. Non trattandosi inoltre di un soggetto di età inferiore ai ventuno anni, non erano applicabili deroghe. La richiesta, quindi, era priva di qualsiasi fondamento giuridico.
Validità del Riconoscimento nel Rito Abbreviato
Anche il secondo motivo è stato respinto. La difesa contestava la validità del riconoscimento operato dalla Polizia Giudiziaria. La Corte ha chiarito che l’attendibilità di tale riconoscimento non necessitava di ulteriori prove, come le foto segnaletiche, perché era già sorretto dalla conoscenza diretta che le forze dell’ordine avevano dell’imputato. Inoltre, e questo è un punto cruciale, l’imputato aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato. Questa scelta processuale comporta la rinuncia al contraddittorio nella formazione della prova e la piena utilizzabilità degli atti di indagine, inclusi i riconoscimenti fotografici effettuati dai testimoni. La censura era quindi infondata e reiterativa di questioni già implicitamente superate con la scelta del rito.
Il Trattamento Sanzionatorio come Questione di Merito
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura relativa al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente si lamentava di aver ricevuto una pena più severa rispetto ad altri membri della stessa associazione. I giudici hanno ribadito un principio cardine del giudizio di legittimità: la quantificazione della pena è una valutazione di merito, riservata esclusivamente al giudice delle fasi precedenti (primo grado e appello). La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria, cosa non riscontrata nel caso di specie. Il confronto con le pene di altri sodali non è un parametro che può essere utilizzato per un vaglio di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma con forza i paletti del giudizio di Cassazione. Dimostra che il ricorso all’ultimo grado di giudizio non può essere un tentativo di rimettere in discussione l’intera vicenda processuale o la valutazione delle prove. I motivi devono essere specifici, pertinenti a questioni di diritto e non possono invadere l’area del merito, riservata ai giudici di primo e secondo grado. La scelta di un rito speciale come il giudizio abbreviato, inoltre, ha conseguenze procedurali non trascurabili, come l’accettazione dell’utilizzabilità degli atti di indagine. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende serve da monito contro la proposizione di ricorsi dilatori o manifestamente infondati, che appesantiscono il sistema giudiziario senza reali possibilità di successo.
Perché il ricorso sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è stato respinto?
È stato respinto perché la pena inflitta, pari a due anni e sei mesi di reclusione, superava il limite massimo di due anni previsto dalla legge per la concessione di tale beneficio, e il ricorrente non rientrava in categorie che potessero godere di limiti più ampi.
Perché le prove basate sui riconoscimenti fotografici sono state considerate valide?
Sono state considerate valide perché, con la scelta del giudizio abbreviato, l’imputato ha accettato che il processo si basasse sugli atti di indagine, rinunciando al contraddittorio. Inoltre, il riconoscimento era supportato dalla conoscenza pregressa dell’imputato da parte delle forze dell’ordine, rendendo superflue ulteriori formalità probatorie.
È possibile contestare in Cassazione la propria pena confrontandola con quella di altri coimputati?
No, secondo la Corte questa è una valutazione di merito. La quantificazione della pena è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione sulla pena è illogica o assente, ma non può riesaminare la congruità della sanzione o fare paragoni con altre posizioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6158 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6158 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TIVOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato atteso che la pena in concreto irrogata (anni due e mesi sei di reclusione) supera i limiti di ammissibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena non trattandosi di soggetto infraventunenne;
ritenuto che il secondo motivo è ugualmente manifestamente infondato oltre che reiterativo non essendo stata l’allegazione delle fotosegnaletiche dell’imputato ritenuta necessaria per vagliare l’attendibilità del riconoscimento operato dalla Polizia Giudiziaria, perché sorretto dalla conoscenza dell’imputato da parte delle forze dell’ordine e dalla piena utilizzabilità in sede di abbreviato degli atti di indagine relativi ai riconoscimenti fotografici operati dai diversi testimoni, essendo il giudizio abbreviato sorretto dalla rinuncia al contraddittorio nell’assunzione delle prove;
ritenuto l’inammissibilità delle censure in merito al trattamento sanzionatorio basate sul raffronto con le pene irrogate ad altri sodali della stessa associazione, non essendo tali valutazioni di merito suscettibili di un vaglio in sede di legittimità;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 gennaio 2024
Il Consig re estensore
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Il Pridnte