Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando e Perché i Motivi Vengono Respinti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio pratico dei limiti entro cui è possibile contestare una sentenza di condanna davanti alla Suprema Corte. Comprendere le ragioni che portano a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione è fondamentale per evitare errori procedurali e per valutare correttamente le possibilità di successo di un’impugnazione. Questo caso, riguardante un reato di spaccio di sostanze stupefacenti, evidenzia come la Corte non riesamini i fatti, ma si limiti a un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
I fatti del caso
Un soggetto veniva condannato dalla Corte di Appello di Napoli per cessione di sostanze stupefacenti. La condanna si basava, tra le altre cose, sul contenuto di intercettazioni telefoniche. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la sentenza di secondo grado su due fronti principali: la valutazione delle prove raccolte tramite le intercettazioni e l’entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva, unitamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
I motivi del ricorso e l’inammissibilità in Cassazione
Il ricorrente ha fondato la sua impugnazione su due distinti argomenti, entrambi giudicati manifestamente infondati dalla Suprema Corte, portando alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
La valutazione delle intercettazioni telefoniche
Il primo motivo di doglianza riguardava una presunta violazione dell’art. 192, comma 3, del codice di procedura penale, in relazione alla valutazione del contenuto delle intercettazioni. La difesa sosteneva che il giudice d’appello avesse interpretato erroneamente le conversazioni.
La Corte di Cassazione ha subito chiarito un punto procedurale cruciale: un errore nella valutazione della prova non costituisce una violazione di legge da far valere ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) o c) c.p.p. Tale doglianza può essere sollevata solo come vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) ai sensi della lettera e) dello stesso articolo. Anche inquadrando il motivo in questa prospettiva, la Corte lo ha ritenuto infondato, poiché la sentenza d’appello aveva fornito una argomentazione corretta e non illogica per ritenere provata la condotta di cessione di droga.
La quantificazione della pena e le attenuanti generiche
Il secondo gruppo di motivi concerneva aspetti della cosiddetta regiudicanda: l’eccessività della pena (fissata in due anni e quattro mesi di reclusione e seimila euro di multa) e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Anche su questo punto, la Corte ha ribadito un principio consolidato: la determinazione della pena e la valutazione delle attenuanti rientrano nell’apprezzamento esclusivo del giudice di merito. Questo potere discrezionale non è sindacabile in sede di legittimità se la decisione è supportata da una motivazione esauriente e logica. Nel caso di specie, i giudici d’appello avevano adeguatamente giustificato la loro decisione valorizzando il ruolo dell’imputato come fornitore e spacciatore (pusher) e le specifiche modalità del fatto, ritenendo tali elementi ostativi a una pena più mite o alla concessione delle attenuanti.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su principi procedurali e giurisprudenziali consolidati. In primo luogo, ha riaffermato la distinzione tra violazione di legge e vizio di motivazione, specificando che la valutazione del materiale probatorio rientra nel secondo ambito e può essere censurata solo se la motivazione del giudice di merito risulta palesemente illogica o contraddittoria. In secondo luogo, ha confermato che la quantificazione della sanzione penale è un’attività discrezionale del giudice di merito, insindacabile in Cassazione se sorretta da una motivazione coerente e non manifestamente errata. La sentenza impugnata, secondo la Corte, rispettava pienamente questi canoni, fornendo una giustificazione logica sia per l’accertamento della responsabilità sia per la determinazione della pena.
Le conclusioni
L’ordinanza in commento è un monito sull’importanza di formulare correttamente i motivi di ricorso per Cassazione. Non è possibile chiedere alla Suprema Corte di effettuare una nuova valutazione dei fatti o di sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito. Lo scrutinio di legittimità si concentra esclusivamente sulla correttezza giuridica e logica del percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata. La conseguenza dell’inammissibilità è severa: non solo la condanna diventa definitiva, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro.
Quando un motivo di ricorso sulla valutazione delle prove è inammissibile?
Quando viene presentato come una violazione di legge (ai sensi dell’art. 606, co. 1, lett. b o c, c.p.p.), anziché come un vizio di motivazione (lett. e). La valutazione delle prove spetta al giudice di merito, e in Cassazione si può contestare solo la manifesta illogicità o la contraddittorietà della sua argomentazione, non il risultato della valutazione stessa.
La Corte di Cassazione può ridurre una pena ritenuta troppo alta?
No, la determinazione dell’entità della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione non può riesaminare tale decisione, a meno che la motivazione a sostegno della pena sia del tutto assente, manifestamente illogica o contraddittoria, cosa che nel caso di specie non è stata riscontrata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta due conseguenze principali: la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44460 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44460 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CERCOLA il 05/03/1985
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME Salvatore; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo di ricorso che denuncia violazione di legge, in relazione all’art. 192 comma 3, cod. proc. pen., in ordine alla valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche, è manifestamente infondato, in quanto la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta in relazione a tale aspetto né quale violazione di legge ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza;
che, pertanto, essa può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen., ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo d provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 278196) ma che, nel caso in esame, anche tale motivo è manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 7 della sentenza impugnata onde ritenere accertata la condotta di cessione (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) ascritta all’imputato;
Ritenuto che gli ulteriori motivi di ricorso involgono profili della regiudicanda, quello della eccessività della pena (determinata in anni due e mesi quattro di reclusione ed euro seimila di multa) e della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, rimessi all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatars nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione poiché i giudici di appello hanno valorizzato il ruolo dell’imputato (fornitore e pusher) e le modalità del fatto inferendo da tali elementi la carenza di elementi idonei a giustificare una pena più lieve ovvero l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2024