Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Motivazione è Coerente
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta un esito cruciale nel processo penale, che impedisce alla Suprema Corte di esaminare il merito della questione. Una recente ordinanza ci offre lo spunto per analizzare i presupposti di tale decisione, in particolare quando il ricorso si fonda su una presunta illogicità o carenza di motivazione della sentenza impugnata. Il caso in esame riguarda un ricorso avverso una condanna per violazione delle prescrizioni imposte da una misura di prevenzione, dove le doglianze si concentravano sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla sussistenza della recidiva.
I Fatti del Caso
Un soggetto, già condannato in primo grado, vedeva confermata la sua pena dalla Corte di Appello di Cagliari a un anno, un mese e dieci giorni di reclusione per il reato previsto dall’art. 75, comma 2, del D.Lgs. 159/2011.
Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione tramite il suo difensore, articolando un unico motivo. Le critiche principali mosse alla sentenza d’appello erano:
1. Erronea applicazione dell’art. 99 c.p. sulla recidiva: si contestava la valutazione della Corte sulla sussistenza della recidiva.
2. Manifesta illogicità e carenza di motivazione: il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello si fosse limitata a confermare la decisione di primo grado, omettendo una motivazione autonoma e approfondita sia sulla mancata concessione delle attenuanti generiche sia sulla ritenuta recidiva, nonostante la risalenza dei precedenti penali e la ridotta gravità del fatto.
L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi dei Motivi
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può riesaminare il merito dei fatti, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha riscontrato che le lamentele del ricorrente non trovavano fondamento. Contrariamente a quanto sostenuto, la Corte di Appello aveva esplicitamente motivato sia le ragioni per negare le attenuanti generiche, sia quelle per ritenere sussistente la recidiva contestata. La Cassazione ha sottolineato che la motivazione della corte territoriale non presentava alcun vizio, né di mancanza né di contraddittorietà.
Le Motivazioni della Suprema Corte
L’ordinanza chiarisce che il ricorso era basato su doglianze che, di fatto, miravano a ottenere una nuova valutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito se questa è sorretta da una motivazione logica e coerente con le risultanze processuali.
Il provvedimento della Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva fornito una spiegazione chiara e plausibile delle sue decisioni. Pertanto, il ricorso è stato giudicato come manifestamente infondato, non essendo riuscito a evidenziare un vizio logico-giuridico reale nella sentenza impugnata. Questa valutazione di palese infondatezza è il presupposto per l’inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Egli è stato condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria viene irrogata quando, come in questo caso, i motivi di ricorso sono ritenuti evidentemente inammissibili e non emergono elementi per considerare che il ricorrente abbia agito senza colpa nel proporre l’impugnazione. La decisione ribadisce l’importanza di presentare ricorsi fondati su vizi concreti e non su un generico dissenso rispetto alla valutazione dei giudici di merito.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Perché le lamentele (doglianze) del ricorrente sulla motivazione della sentenza d’appello sono state ritenute infondate. La Suprema Corte ha verificato che la Corte d’Appello aveva adeguatamente spiegato le ragioni sia per negare le attenuanti generiche sia per confermare la recidiva contestata.
Cosa significa che la motivazione della Corte d’Appello non presentava vizi?
Significa che la sentenza impugnata non era né priva di motivazione né contraddittoria nelle sue argomentazioni. La Cassazione ha ritenuto che le ragioni fornite dalla Corte territoriale fossero logiche, coerenti e sufficienti a giustificare la decisione presa.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e, data l’evidente infondatezza dei motivi, anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45930 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45930 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a QUARTU SANT’ELENA il 26/08/1977
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza in data 8 aprile 2024 confermava la condanna di COGNOME alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all’art. 75 co 2 D.Lgs. 159/2011.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, che articolava in un unico motivo.
Con l’unico motivo di ricorso lamentava la erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione laddove meramente confermativa della motivazione del giudizio di primo grado.
Lamentava l’omessa motivazione circa la mancata concessione delle attenuanti generiche, ovvero circa la ritenuta sussistenza della recidiva contestata, nonostante la risalenza nel tempo dei precedenti e la ridotta gravità del fatto per cui si procede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Le doglianze espresse dal ricorrente non trovano corrispondenza alcuna nel tessuto motivazionale dell’impugnato provvedimento che, a pag. 4, esplicita sia e ragioni che hanno portato a negare la concessione delle attenuanti generiche, sia a ritenere sussistente la contestata recidiva.
La Corte di Appello non è incorsa in alcun vizio di motivazione, né sotto il profilo della mancanza della stessa, né sotto il profilo della sua contraddittorietà.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2024