Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando l’Appello Non Può Essere Esaminato
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del ricorso in sede di legittimità. Spesso si crede erroneamente che l’appello alla Suprema Corte costituisca un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere l’intera vicenda. La realtà processuale è ben diversa, e comprendere il concetto di inammissibilità ricorso Cassazione è fondamentale per evitare esiti sfavorevoli e ulteriori condanne pecuniarie. Analizziamo insieme questo provvedimento per capire perché i ricorsi proposti sono stati respinti senza nemmeno entrare nel merito delle questioni.
I Fatti del Processo
Il caso origina da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Due imputati, ritenuti responsabili di determinati reati, decidevano di impugnare la decisione di secondo grado presentando ricorso alla Corte di Cassazione. Ciascuno, attraverso il proprio difensore, sollevava una serie di motivi volti a smontare l’impianto accusatorio e la logica della sentenza di condanna.
Le censure mosse alla sentenza d’Appello
Il primo ricorrente lamentava principalmente il cosiddetto ‘travisamento della prova’ riguardo a un’individuazione fotografica, ritenuta cruciale per l’accertamento della sua responsabilità, e un conseguente vizio di motivazione. In sostanza, sosteneva che i giudici di merito avessero interpretato erroneamente le prove a suo carico.
Il secondo ricorrente, invece, contestava la sentenza per vizio di motivazione riguardo al riconoscimento della sua colpevolezza, per la violazione di norme sostanziali relative al tentativo di reato (art. 56 c.p.) e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), che avrebbero potuto comportare una pena più mite.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema, con una motivazione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La ragione di fondo è un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è quello di stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente riesaminando le prove, ma solo di controllare se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e se la loro motivazione sia logica e non contraddittoria.
L’inammissibilità ricorso Cassazione per motivi ripetitivi
La Corte ha osservato che entrambi i ricorrenti, di fatto, non stavano denunciando veri e propri errori di diritto, ma stavano riproponendo le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Essi chiedevano alla Cassazione una nuova e diversa lettura delle prove, un’operazione che è preclusa in sede di legittimità. Tali motivi, definiti ‘riproduttivi’ o ‘aspecifici’, non mettono in luce un vizio della sentenza impugnata, ma si limitano a manifestare un dissenso rispetto alla valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito. Questo porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione.
La discrezionalità del giudice sulle attenuanti generiche
Particolarmente interessante è il punto relativo al diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ribadito che la determinazione del trattamento sanzionatorio e la concessione delle attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione può essere censurata in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica, arbitraria o del tutto assente, cosa che nel caso di specie non è stata ravvisata.
Le Conclusioni
La decisione in commento è un monito fondamentale: il ricorso per cassazione non è un ‘terzo tempo’ del processo in cui si rigioca la partita dei fatti. Per avere successo, il ricorso deve concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi logici evidenti e decisivi nella motivazione della sentenza impugnata. Proporre argomenti generici o ripetitivi, che mirano a una rivalutazione delle prove, non solo è inutile, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie. Pertanto, la redazione di un ricorso efficace richiede un’attenta analisi tecnica volta a individuare i soli profili ammessi dal giudizio di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile quando non denuncia specifici errori di diritto o vizi logici della motivazione, ma si limita a riproporre le stesse questioni di fatto già esaminate e decise nei precedenti gradi di giudizio, chiedendo di fatto una nuova valutazione delle prove.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo a condizioni molto specifiche. La contestazione è ammissibile solo se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione manifestamente illogica, arbitraria o del tutto assente, poiché la concessione delle attenuanti rientra nella sua ampia discrezionalità valutativa.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘riproduttivi’ di censure già vagliate?
Significa che le argomentazioni presentate nel ricorso per cassazione sono una mera ripetizione di quelle già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi e specifici profili di illegittimità della sentenza impugnata. Questo rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11085 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11085 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME COGNOME nato a ROMA il 28/10/1979
NOME nato a FRASCATI il 16/01/1973
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con i rispettivi difensori e distinti atti, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appell di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 15/11/2022 dal Tribunale di Civitavecchia per i reati loro rispettivamente ascritti.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato dal COGNOME (Travisamento della prova in relazione all’individuazione fotografica effettuata dalla teste NOME COGNOME in data 30/05/2016 e conseguente vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo A) non è consentito in sede di legittimità perché, oltre a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 4, 5, 6, 7, 8, sent. app.);
Ritenuto che i motivi sollevati dal COGNOME (vizio di motivazione della sentenza impugnata laddove ha riconosciuto la responsabilità dell’imputato di cui si chiede l’assoluzione; violazione dell’art. 56 cod. pen.; violazione dell’art. 62-bis cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (quanto alla responsabilità si vedano le pp. 8, 9, 10, 11 sent. app.; quanto all’invocato tentativo la p. 12 sent. app.). È parimenti inammissibile il motivo con cui il ricorrente lamenta il diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, poiché essendo la determinazione del trattamento sanzionatorio naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, essa risulta incensurabile, qualora, come nel caso di specie (pp. 12 e 13 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.