Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43111 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43111 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a Noto il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Lentini il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Lentini il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Lentini il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Lentini il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Lentini il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Lentini il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Lentini il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Lentini il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di COGNOME NOME e la dichiarazione di inammissibilità di tutti gli altri ricorsi; udito il difensore, AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME e, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, per COGNOME NOME, che, dopo breve discussione ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania con sentenza del 16/6/2023, in parzi riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Siracusa in data 9/6/2 che aveva condannato NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati loro rispettivam ascritti, rideterminava le pene.
NOME COGNOMECOGNOME a mezzo del difensore, ha interposto ricorso p cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, let ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 629 cod. pen., nonché man contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rileva co ricorrente, avvistato del tutto casualmente nella piazza di Lentini e contat NOME COGNOME COGNOMEzio di NOMENOME NOME quale era stata rub l’autovettura), si sia limitato a metterlo in contatto con NOME COGNOME COGNOME il soggetto che COGNOME potuto consentire il ritrovamento del veicolo disinteressandosi della trattativa tra i due, dell’esborso di denaro restituzione dell’autovettura; come, dunque, il COGNOME abbia agito nell’esc interesse della vittima, senza conseguire alcuna utilità. Denunzia, du l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto la territoriale – pur ritenendo l’attività svolta su incarico della persona senza che abbia percepito parte del prezzo, elemento quest’ultimo sintomat della liberalità della condotta posta in essere – giunge poi apoditticamen affermazione di una congetturale implicita adesione volontaria dell’intermedi NOME condotta illecita altrui.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 114 cod. pen mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Evide che la motivazione sulla esclusione della circostanza attenuante è apparen congetturale, atteso che ha fatto mal governo dei principi di diritto pi affermati dNOME giurisprudenza di legittimità, secondo cui la circo attenuante della partecipazione di minima importanza è applicabile nei casi in il ruolo assunto da taluno dei concorrenti nella fase preparatoria o in esecutiva abbia avuto un’efficacia causale del tutto marginale determinazione dell’evento, nel senso che il reato sarebbe stato ugualm posto in essere anche senza l’attività del correo; che,nel caso di specie, estorsivo sarebbe stato ugualmente posto in essere, pur senza la cond dell’odierno di corrente, in quanto il COGNOME aveva dichiarato d’ess
rivolto anche ad altri, che ben COGNOMEro potuto indicargli le persone alle rivolgersi per ottenere la restituzione dell’auto rubata di cui si discute.
2.3. Con il terzo motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1, b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Osserva i giudici di appello con una motivazione apparente non hanno riconosciuto circostanze attenuanti generiche, nonostante il ruolo marginale ricoperto COGNOME nella vicenda estorsiva, avendo valorizzato i precedenti penali, s considerare che l’ultimo risale al lontano 2001.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso pe cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’ 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione ai reati di cu C1) e I1). Evidenzia che la Corte territoriale non si è pronunciata sulla ri di irrogazione di una pena base più contenuta, con ciò incorrendo nel vizi omessa motivazione.
NOME COGNOMECOGNOME a mezzo del difensore, ha interposto ricorso pe cassazione.
4.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett ed e), cod. proc. pen., in relazione NOME ritenuta responsabilità per il re al capo F). Rileva che la motivazione è condizionata da una unidirezional interpretativa, tenuto conto che,dalle risultanze dibattimentali,non si evin il danneggiamento delle piante COGNOME finalizzato a costringere i titolar RAGIONE_SOCIALE ad effettuare assunzioni; che, invero, nulla esclude che danneggiamento sia stato perpetrato per ritorsione; che, in tal senso, d anche il dato cronologico, tenuto conto che il danneggiamento risulta perpetr dopo la denegata assunzione.
4.2 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione al reato di cui al capo F), evi come la Corte territoriale non si sia pronunciata sulla richiesta di riduzion pena nella misura massima per il tentativo, con ciò incorrendo nel vizi omessa motivazione.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione.
5.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 628 cod. pen., nonché motiv illogica. Rileva che la Corte territoriale ha confermato il giudizio di respon
del ricorrente in relazione NOME rapina di cui al capo E) con una motiva apparente, ritenendo che la difesa non avesse indicato elementi da cui p desumere eventuali contrasti tra il COGNOME e la coimputata NOME COGNOME, che aveva chiamato in correità; che, dunque, i giudici di appello hanno tralascia considerazioni difensive in ordine ai motivi di convenienza che avevano spinto COGNOME a confessare ed NOME sua denunciata inattendibilità; che, invero, essen NOME amico del compagno della dichiarante è inverosimile che questa l avesse individuato solo con il nome di battesimo e non anche con il cognom che anche il contenuto della conversazione n. 9576, intercettata il 26/2/ così come il controllo di polizia giudiziaria risalente a circa un anno prim commissione della rapina, costituiscono elementi idonei a fondare la confer del giudizio di penale responsabilità del ricorrente.
5.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma lett. b), cod. proc. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio. Osse nel caso di specie, è stato erroneamente applicato il disposto di cui all’ comma 4, cod. pen.; che la Corte territoriale COGNOME dovuto applicare la p base di anni tre di reclusione, ratione temporis e poi procedere ad effettuare l’aumento per la circostanza ad effetto speciale più grave; che, dun l’aumento pari ad anni uno e mesi sei di reclusione per le circostanze aggrav di cui all’art. 628, comma terzo, nn. 3-bis e 3-quinques, cod. pen., risulta essere illegittimo.
NOME COGNOMECOGNOME a mezzo del difensore, ha proposto ricorso p cassazione.
6.1 Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen., contraddittorietà e illogicità della motivazione. Osserva che il concors ricorrente nel tentativo di estorsione ai danni di NOME COGNOME è ritenuto sulla scorta del contenuto di intercettazioni ambientali effet giorno del contestato reato all’interno dell’autovettura del COGNOME NOME COGNOME e delle dichiarazioni confessorie di NOME COGNOMECOGNOME ma entrambe sentenze di merito non specificano se ed in che modo si estrinsecarono e da furono poste in essere le minacce in danno della persona offesa per costring ad assumere il COGNOME, tenuto conto che il COGNOME ha sempre negato di av ricevuto minacce dai tre coimputati in discorso; che, in ogni caso, entramb sentenze di merito non indicano gli elementi dai quali desumere che il Co COGNOME a conoscenza delle minacce poste in essere dai coimputati in danno de persona offesa, posto che il ricorrente compare all’interno dell’autovettu COGNOME solo la sera in cui fu posto in essere il danneggiamento delle pi
che, dunque, la motivazione del provvedimento impugnato sul punto è apparente ed illogica, valorizzando sospetti e congetture, in luogo di indizi gravi, p concordanti.
6.2 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione NOME qualificazione giuridica contestato al capo F), nonché contraddittorietà e illogicità della motiva Ritiene che, in assenza della prova delle minacce NOME persona offesa, la con criminosa debba essere sussunta nella fattispecie di cui all’art. 635 cod evidenziando che dalle dichiarazioni rese dal COGNOME emerge che si trattò di ritorsione nei confronti del COGNOME, che non aveva acconsentito ad assume nella cooperativa. Osserva, altresì, che il delitto di estorsione, anche in p di una minaccia implicita, richiede che la condotta minacciosa sia percepita persona offesa; che, comunque, non vi è prova che il COGNOME sapesse dei propos dei coimputati, posto che è presente solo la sera in cui fu posto in es danneggiamento.
6.3 Con il terzo motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1, b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli art. 62-bis e 133 cod. pen. mancanza di motivazione sul punto. Rileva che la sentenza impugnata nell determinazione della pena base per il delitto tentato ha irrogato una eccessiva, violando il principio del divieto di reformatio in peius; che, pur avendo escluso la recidiva, non ha riconosciuto le circostanze attenuanti gener determinando una disparità di trattamento rispetto al COGNOME COGNOME; che motivazione in punto di circostanze attenuanti generiche è apparente ed violazione del principio costituzionale della finalità rieducativa della pena.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso p cassazione.
7.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 629 cod. pen., nonché illogic motivazione. Evidenzia che, con riferimento al reato di cui al capo D1), la Corte territoriale ha adottato una motivazione apparente, che non ha tenuto c delle doglianze difensive; che agli atti non vi sono elementi per poter r che l’COGNOME abbia concorso nella estorsione per la restituzione del ciclomot avendo ammesso le proprie responsabilità solo in ordine al furto del mezzo; c invero, dalle risultanze delle intercettazioni non emerge che il ricorrente partecipato NOME fase delle trattative né che abbia avuto contatti con la offesa, né che abbia partecipato NOME riscossione dei proventi del reato dunque, l’COGNOME sarebbe intervenuto solo per agevolare il recupero ciclomotore nell’esclusivo interesse della vittima, non essendo a conosce
dell’intento estorsivo del correo.
7.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 114 cod. pen., nonché della motivazione. Ritiene che la motivazione del provvedimento impugnato sia illogica, atteso che valorizza il ruolo di primo piano dell’COGNOME nel furt considerando che nell’estorsione ha avuto un ruolo del tutto marginale.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso pe cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’ 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione al reato di cui G). Evidenzia che la Corte territoriale non si è pronunciata sulla richi irrogazione di una pena base più contenuta, con ciò incorrendo nel vizi omessa motivazione.
NOME COGNOMECOGNOME COGNOME mezzo del difensore, ha proposto ricorso pe cassazione.
9.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, le b), cod. proc. pen., in relazione NOME conferma della penale responsabilità quantum della pena inflitta, anche in relazione NOME posizione di altri coimp Osserva che la Corte territoriale nulla ha specificato sul punto, se non che NOME COGNOME ha ammesso di aver partecipato NOME rapina sub E), chiamando in correità altri soggetti, tra cui l’odierno ricorrente; che, tuttavia, la COGNOME, m indicato con nome e cognome gli altri due concorrenti, ha fatto riferimen “NOME“, senza indicarne il cognome ovvero il soprannome; che tale prenome in Sicilia è molto comune, per cui la dichiarante potrebbe aver fatto un no caso per proteggere il convivente NOME COGNOMECOGNOME che, nella individuazio dello COGNOME quale concorrente nella rapina nemmeno soccorrono l dichiarazioni della persona offesa, che ha fatto riferimento ad un soggetto circa un metro e ottanta centimetri, mentre il ricorrente sarebbe alto ci metro e novanta centimetri per centosessanta chilogrammi di peso; che dunque, dinnanzi a tale macroscopico errore di persona , i giudici di appello hanno “rimediato” ritenendo che le descritte imprecisioni COGNOMEro dovute al avanzata della persona offesa, NOME concitazione del momento e al tem trascorso dai fatti; che tali discrasie non consentirebbero l’affermazione responsabilità dello COGNOME al di là di ogni ragionevole dubbio, non soccorr all’uopo nemmeno il controllo di polizia giudiziaria avvenuto circa un anno pr della rapina per cui si procede. Rileva, infine, la difesa che l’essersi so COGNOME NOME verifica dibattimentale delle dichiarazioni rese in fase di in preliminari integra la violazione dell’art. 526, comma 1-bis, c d. proc. pen., tema
sul quale la Corte territoriale è rimasta silente.
9.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli art. 62-bis e 133 cod. pen., nonché mancanza di motivazione sul punto. Rileva che la sentenza impugnata non ha tenuto conto della giovane età del ricorrente, delle sue pre condizioni psicofisiche, della mancanza di precedenti penali specifici, n mancato uso di armi e della brevità dell’atto criminoso, rendendo motivazione del tutto carente.
10. NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso p cassazione. 10.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, le b) ed e), cod. proc. pen., in relazione NOME identificazione del ricorrente mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Ritiene la individuazione del ricorrente come colui che COGNOME ceduto un’arma da spa a NOME COGNOME ed a NOME COGNOME si fondi sul travisamento del dichiarazioni testimoniali rese dall’ispettore COGNOME COGNOME e sulla e interpretazione di una conversazione tra presenti intercettata in data 16/2/ precisando come in ogni caso non vi siano elementi agli atti che consentano affermare che il COGNOME sia soprannominato COGNOME; che, invero, il COGNOME ha dichiarato di conoscere le voci degli imputati nel pres procedimento per conoscerli personalmente per motivi di ufficio (arres convocazioni in caserma, perquisizioni), mentre il COGNOME non sarebbe stato arrestato, né convocato in caserma, né ancora sottoposto a perquisizione, co conseguenza che il COGNOME non COGNOME potuto riconoscere la voc dell’odierno ricorrente come quella di uno degli interlocutori della conversa del 16/2/2016; che, per altro verso, la Corte territoriale ha male interpr contenuto della conversazione in discorso, peraltro, basandosi sulla trascri della polizia giudiziaria, piuttosto che su quella del perito; che, infine, d intercettazioni telefoniche che vedono coinvolto in altro procedimento il Cast che sarebbero servite per la comparazione della voce, non vi è traccia in atti Corte di Cassazione – copia non ufficiale
10.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione NOME sussistenza del reato di 4 legge n. 895 del 1967, nonché mancanza, contraddittorietà o manifest illogicità della motivazione. Rileva che erroneamente il COGNOME è stato condan sia per il reato di detenzione che per quello di porto dell’arma comune da s sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che, qualor detenzione sia limitata al tempo necessario per portare l’arma in luogo pubb al fine di cederla, non sussiste il reato di detenzione illegale, essendo la
assorbita in quella del porto; che ; dagli atti , non risulta che colui che ebbe a cedere l’arma la avesse detenuta anche prima del trasporto in luogo pubblico fine della cessione.
10.3. Con il terzo motivo si duole della violazione dell’art. 606, comm lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento circostanza attenuante di cui all’art. 5 della legge n. 895 del 1967, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Osserva erroneamente la Corte territoriale non ha riconosciuto la circostanza attenua in quanto ha valorizzato l’uso che successivamente ne sarebbe stato fatto, s considerare che tale circostanza di fatto può essere riferita a chi ha i portato a termine la rapina, non anche a chi è estraneo NOME stessa comunque, l’arma non sarebbe quella utilizzata per commettere la rapina, att che nel dialogo intercettato il 16/2/2016 il COGNOME riferisce all’interlocut l’arma gli sarebbe stata restituita il giorno dopo, mentre la rapina ven commessa tre giorni dopo la restituzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiara inammissibile.
1.1. I primi due motivi, invero, non sono consentiti, in quanto sono costi da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalut alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma lett. e), cod. proc. pen., dNOME legge n. 46 del 2006, resta non deducib giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processu quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legitti infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del comp probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe NOME Cassazion compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è qu di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito della decisione. In altri termini, il controllo sulla motivazione rimesso al gi legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’ determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’uti della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da alt
del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/1/2 COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, COGNOME, Rv. 280747 01)
Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisio giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento può, quindi, estendersi all’esame ed NOME valutazione degli elementi di acquisiti al processo, riservati NOME competenza del giudice di merito, rispe quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricer una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.
Dunque, il dissentire dNOME ricostruzione compiuta dai giudici di merito voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce un censura di fatto sul profilo specifico dell’affermazione di responsa dell’imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazi violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaus percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.
Peraltro, la sentenza impugnata, in relazione NOME ricostruzione dei ascritti all’imputato ed al mancato riconoscimento della circostanza attenuan cui all’art. 114 cod. pen., costituisce una cd. doppia conforme della decisi primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono esser lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo sta rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entra decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019 E., Rv. 277218 – 01).
Deve esser evidenziato, inoltre, che entrambi i motivi sono reiterati medesime doglianze inerenti NOME ricostruzione dei fatti e all’interpretazio materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in te precisi e concludenti dNOME Corte territoriale, che ha evidenziato, qua concorso nell’estorsione, il ruolo di rilievo avuto dall’odierno ricorrente, consentito l’inizio e la prosecuzione delle trattative estorsive, cui ha par attivamente, anche organizzando gli incontri tra il COGNOME ed COGNOME, in tal modo costituendo l’anello di comunicazione tra quest’ultimo persona offesa, circostanze queste desunte dal contenuto inequivoco del conversazioni telefoniche intercettate, tutte puntualmente richiamate dai gi di appello; ha altresì messo in evidenza come la condotta tenuta dal Pale
abbia agevolato non la persona offesa, ma il COGNOME e come non emerga dagl atti l’esistenza di rapporti di amicizia o di stretta vicinanza tra il ricor COGNOME, che COGNOMEro potuto rendere verosimile la ricostruzione in chiave altruistica della condotta del COGNOME. Quanto al mancato riconoscimen della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., la Corte territ valorizzato la rilevanza del contributo fornito NOME realizzazione dell’esto che – avendo reso possibili i contatti tra le parti ed avendo consen prosecuzione delle trattative – è stato ritenuto significativo ai fi realizzazione del reato.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile, in quanto pecca genericità l’unico motivo cui è affidato, non risultando esplicitamente enunci argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diri fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza tema di dosimetria della pena si limita ad una mera asserzione, se esplicitarne le ragioni sottese.
Peraltro, già la Corte territoriale (pag. 46 della sentenza impugnata) a ritenuto generico il corrispondente motivo di appello, per cui vi è un ult motivo di inammissibilità della doglianza. Ed invero, la giurisprudenza
legittimità, con un orientamento, cui il Collegio intende dar seguito, r inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. p ricorso per Cassazione che deduca una questione che non ha costituito ogget dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettaz nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in ter specifici – ipotesi questa che, per i motivi sopra evidenziati, nemmeno ricorr caso di specie – con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 – 01; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Gald Rv. 270316 – 01).
In altri termini, l’eventuale difetto di motivazione della sentenza di appe ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, no formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano vi da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abb in concreto pronunciato tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022, Te Rv. 283808 – 01; Sez. 6, n. 20522 del 8/3/2022, COGNOME, Rv. 283268 – 01) Del resto, non COGNOME senso l’annullamento della sentenza di appello con rin al giudice di secondo grado a causa dell’omesso esame di un motivo di gravame che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato a declaratoria di inammissibilità.
3. Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
3.1. Il primo motivo è aspecifico, posto che si confronta solo in appare con la decisione impugnata. Invero, reitera doglianze già sottoposte all’e della Corte territoriale, in relazione alle quali è stata resa una moti congrua ed immune da vizi logici. In particolare, che non si trat danneggiamento, ma di un tentativo di estorsione risulta, secondo i giudic appello, dal contenuto inequivoco delle conversazioni intercettate, da cui eme che era stato richiesto ad uno dei titolari della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, di assumere soggetti vicini al COGNOME (n. 5138 del 4/11/2015), avendone possibilità, in considerazione delle dimensioni dell’azienda (n. 555 9/11/2015), ma che questi non aveva acconsentito; che , emblematica, è stata ritenuta l’espressione pronunciata dal ricorrente, immediatamente dopo danneggiamento di oltre cento piante: … solo quelle che gli ho buttato per terra … e lui Io capisce; che la circostanza per cui il COGNOME abbia dichiarato di no aver ricevuto minacce, non rileva, in quanto, ai fini della configura dell’estorsione, le minacce possono essere anche implicite, purché abbi l’idoneità e la inequivocità di incutere timore e coartare la volontà della p offesa; che tale è stata ritenuta l’azione di danneggiamento di un cosp numero di piante (circa cento), tenuto conto che esse costituiscono la f
principale di sostentamento dell’azienda agricola e che l’azione segue richiesta inevasa di assunzioni di personale. Il ricorrente, dunque, si l reiterare la propria versione dei fatti, secondo cui il danneggia costituirebbe una ritorsione seguita NOME sua mancata assunzione, senza tut tener conto del contenuto delle conversazioni intercettate, che, com evidenziato la Corte territoriale, smentiscono la tesi difensiva considerazioni svolte in ordine al carattere implicito della minaccia.
Come reiteratamente affermato dNOME giurisprudenza di legittimità, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esamina ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti d necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dNOME decisione impugn e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/202 B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 – 01).
3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, sia pure modo conciso, la Corte territoriale – richiamando la gravità del fatto e l’in del dolo, elementi sui quali si è soffermata in maniera diffusa nella ricostr dell’occorso – ha dato sufficientemente conto delle ragioni per cui ha riten effettuare la diminuzione per il tentativo nella misura minima di un terzo.
4. Il ricorso di NOME COGNOME COGNOME è destituito di fondamento.
4.1. Il primo motivo non è consentito, in quanto ripropone pedissequament le stesse doglianze avanzate con i motivi di appello, in ordine NOME inattend della chiamante in correità NOME COGNOME ed NOME insufficienza degli elementi l’affermazione della penale responsabilità: si tratta di questioni che son affrontate e risolte dNOME Corte territoriale con motivazione congrua ed esaus della quale, tuttavia, il ricorso non tiene affatto conto, di talchè il appalesa del tutto aspecifico.
Ed invero, il provvedimento impugnato evidenzia sia l’assenza di qualsivogl contrasto tra la dichiarante ed il ricorrente, nemmeno segnalato dNOME difesa, riscontri NOME chiamata in correità, rappresentati dalle risultanze conversazione intercettata circa un’ora dopo la rapina, la n. NUMERO_DOCUMENTO del 26/2 delle ore 10.58, nel corso della quale NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME dovu partecipare NOME rapina, indica coloro che l’avevano materialmente effett indicando tra gli altri “NOMENOMENOME la sentenza specifica, altresì, che si nome particolare e non comune e che, secondo la testimonianza di NOME COGNOME, uno degli ufficiali di polizia giudiziaria che avevano condotto le ind
l’unico “NOME” COGNOME NOME polizia di Lentini COGNOME proprio il COGNOME, met infine in evidenza le frequentazioni tra l’odierno ricorrente e gli altri e materiali della rapina e con il COGNOME, testimoniati sia da un contro polizia, che dai numerosi contatti telefonici emergenti dalle banche dati.
Orbene, a fronte di tali argomentazioni, il primo motivo di ricorso si lim reiterare i motivi di appello, senza confrontarsi puntualmente con esse, cade nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, let cod. proc. pen, NOME inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 42046 17/7/2019, COGNOME NOME, Rv. 277710 – 01; Sez. 2, n. 45958 de 21/10/2022, COGNOME, non massimata).
4.2. Il secondo motivo è infondato.
Invero, la pena cui è pervenuta la Corte territoriale non è illegale, an errata nei passaggi intermedi. La circostanza aggravante ad effetto speciale grave andava individuata ai sensi dell’art. 628, comma 4, cod. pen., disciplina il concorso di due o più delle circostanze di cui al precedente c terzo e che all’epoca dei fatti prevedeva la pena della reclusione da sei a anni e della multa da euro 1.538 a 3.098. Dunque, la pena base è st correttamente individuata in quella di anni sei di reclusione ed euro tremi multa, poi aumentata NOME pena irrogata in ragione dell’altra circostan effetto speciale di cui all’art. 7 d. I. n. 152/1991, aumento effettuato a nei limiti dell’art. 63, comma quarto, cod. pen. e adeguatamente motiva avendo i giudici di appello valorizzato la gravità del fatto e la particolare i del dolo (cfr. sentenza impugnata pagine 29 e 30).
Del resto, la pena determinata in seguito all’erronea applicazione concorso di circostanze è illegale solo ove ecceda i limiti edittali, a nulla r che i passaggi intermedi che hanno portato NOME sua determinazione siano err (Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione; Sez. n. 15438 del 7/2/2024, Gamper, Rv. 286287 – 01; Sez. 5, n. 1205 de 20/11/2020, dep. 2021, Magini, Rv. 280434 – 01; Sez. 5, n. 8639 de 20/1/2016, COGNOME, Rv. 266080 – 01; Sez. 6, n. 32243 del 15/7/2014, Tanz Rv. 260326 – 01; Sez. 6, n. 22136 del 19/2/2013, COGNOME, Rv. 255729 – 01; Se 2, n. 20275 del 7/5/2013, COGNOME, Rv. 255197 – 01).
5. Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
5.1. I primi due motivi non sono consentiti, perché aspecifici. Invero, tengono conto della trama motivazionale del provvedimento impugnato che ha compiutamente indicato le ragioni per cui è stato confermato il giudizio di pr grado in ordine NOME penale responsabilità del COGNOME per il tentativo di esto in danno della RAGIONE_SOCIALE In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato come
il ricorrente COGNOME compiutamente a conoscenza del proposito criminoso d coimputati e di come abbia attivamente partecipato NOME realizzazione danneggiamento delle piante dell’azienda per “convincere” il COGNOME assumere persone a loro gradite. Sotto il primo profilo, invero, i giudici di a hanno valorizzato il contenuto della conversazione tra presenti n. 5553, cap in data 9/11/2015, quando l’autovettura con a bordo i tre coimputati (NOME COGNOME, NOME COGNOME ed COGNOME COGNOME appunto) si trovava ancora a Lentini nel corso della quale l’odierno ricorrente faceva espresso riferimento ai mez all’autovettura del COGNOME ed al luogo in cui erano parcheggiati, d desumendo che COGNOME pienamente a conoscenza delle intenzioni dei coimputati di recarsi presso la cooperativa , RAGIONE_SOCIALE; hanno poi ritenuto che nello stesso senso deponesse il contenuto di altri due dialoghi intercettati prima commissione del reato (la n. 5556) ed immediatamente dopo il danneggiamento, quest’ultima intrattenuta appena il COGNOME COGNOME il COGNOME erano rientra macchina (la n. 5558), entrambe relative NOME presenza in loco di altre autovetture e di telecamere. Sotto il secondo profilo, è stato evidenziato i ricoperto dal COGNOME, che ha contribuito dal punto di vista causale mediant descrizione dei luoghi e l’indicazione, ritenuta di fondamentale importanza ai della buona riuscita del piano, dell’ingresso del fondo, quale emerge d conversazione n. 5556. Del resto, secondo la Corte territoriale, che il ruo COGNOME COGNOME proprio quello di indicare il percorso da compiere trova confer nella circostanza per cui, sebbene l’autovettura utilizzata COGNOME quel COGNOMECOGNOME COGNOME guida vi era l’odierno ricorrente, che peraltro nel cor giudizio ha ammesso di conoscere i luoghi per aver prestato attività lavora presso la RAGIONE_SOCIALE In conclusione, i giudici di appello hanno messo in evidenza come il COGNOME abbia condotto i coimputati nel luogo in cui è stata posta in es l’attività di danneggiamento, ma li ha poi attesi, per consentir loro di allon rapidamente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto NOME configurabilità del tentativo di estorsione e non danneggiamento, si rinvia alle considerazioni svolte al punto 3.1., dove è trattata la posizione del COGNOME.
Ebbene, entrambi i motivi non si confrontano con gli argomenti spesi nell motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a riproporre le doglianze già poste NOME Corte di appello, con la conseguenza che per ciò solo sono dest all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale s previsti ed ammessi, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimen impugnato, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata fatto del tutto ignorato.
5.2. li terzo motivo è manifestamente infondato. Invero, non vi è stata
violazione del divieto di reformatio in peius, tenuto conto che la Corte territoriale, avendo confermato la pena base individuata dal Tribunale in quattro di reclusione ed euro duemila di multa e avendo escluso la recidiva sensibilmente ridotto la pena irrogata al ricorrente; né si ravvisa la disp trattamento rispetto al COGNOME COGNOMECOGNOME al quale sono state riconosciut circostanze attenuanti generiche per il comportamento processuale caratterizzato dNOME confessione del danneggiamento delle piante. Del resto, sussiste disparità di trattamento nel caso di riconoscimento delle circos attenuanti generiche in favore di un imputato e non del concorrente nello st reato, purché venga fornita logica ed adeguata motivazione in ordine NOME dive valutazione della gravità dei fatti rispettivamente contestati e della cap delinquere manifestata da ciascuno (Sez. 6, n. 12692 del 30/1/2024, Ardizzone Rv. 286191 – 02; Sez. 3, n. 40322 del 23/6/2016, C., Rv. 268276 – 01), com hanno fatto nel caso di specie i giudici di appello, valorizzando per il R l’avvenuta confessione.
6. Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
Invero, entrambi i motivi cui è affidato reiterano le identiche doglianz fatte valere innanzi ai giudici di appello, peraltro, tutte in fatto e final una lettura alternativa delle fonti di prova, ma soprattutto non tengo minima considerazione la trama argonnentativa della sentenza impugnata, che ha ben spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto il concorso dell’ nell’estorsione consumata in danno di NOME COGNOME con un ruolo nul affatto marginale. In particolare, la Corte territoriale ha corrett valorizzato le risultanze della attività di captazione, da cui emerge c ricorrente abbia partecipato attivamente alle trattative per la restituzi ciclomotori da lui stesso rubati, sia pure tramite NOME COGNOME che ha avuto contatti diretti con la persona offesa (conversazione 4694 del 27/10/2015, ore 16.11, nel corso della quale il COGNOME rassi COGNOME‘COGNOME sulla circostanza che mai COGNOME portato avanti la trattativa c COGNOME senza coinvolgerlo) e come in prima persona abbia partecipato con i COGNOME allo spostamento dei mezzi ed al loro collocamento nel luogo in c sarebbero stati successivamente recuperati dNOME persona offesa (conversazio n. 4692 del 27/10/2015, ore 15.56), ritenendo di conseguenza non secondario ruolo svolto dall’COGNOME nella vicenda estorsiva di cui al capo D1). Con puntuali argomenti i due motivi di ricorso non si confrontano, destinandosi i modo NOME inammissibilità.
7. Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile, per essere generico, o
che manifestamente infondato, l’unico motivo cui è affidato.
Generico perché non enuncia alcun rilievo critico rispetto alle ragioni su si fonda la sentenza impugnata, riducendosi la doglianza in tema di dosimet della pena ad una mera asserzione, senza che siano esplicitati i motivi sotte
Manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha motiva adeguatamente in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di dover confer la pena irrogata dal Tribunale, avendo evidenziato i) la particolare gravità del fatto, commesso in danno di un soggetto molto anziano e con un uso di violenz eccedente il necessario, l’intensità del dolo, che ha evinto dallo strata utilizzato per farsi aprire la porta, iii) nonchè la negativa personalità desumibile dai precedenti penali da cui l’COGNOME risulta gravato.
Trattasi, dunque, di motivazione adeguata ed immune da vizi logici, come tale, dunque, non censurabile in sede di legittimità.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
8.1. Il primo motivo non è consentito, in quanto aspecifico.
Invero, è articolato intorno NOME identificazione dello COGNOME nel NOME che ha partecipato NOME rapina di cui al capo E), ma non tiene in considerazio motivazione della sentenza impugnata che dà ampiamente conto dei motivi per i quali la Corte territoriale ha identificato l’odierno ricorrente come uno degli materiali della rapina in discorso. Sull’attendibilità della chiamante in cor provvedimento impugnato ha messo in evidenza come non emergano dagli atti elementi indicativi di intenti calunniosi e come dette dichiarazioni tr riscontro i) nel contenuto dell’intercettazione n. 9576 del 26/2/2016 delle o 10.58, nel corso della quale NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME dovut partecipare NOME rapina, indica tra coloro che l’avevano materialmente effet Cuncittuni, nella testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria NOME COGNOMECOGNOME che ha riferito che il suo ufficio era a conoscenza della circostan cui lo COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME tale soprannome in ragione delle sue fatte fisiche, iii) nei rapporti di frequentazione del ricorrente con il COGNOME COGNOME nello stesso reato. Quanto NOME inutilizzabilità, ai sensi dell’a comma 1-bis, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese dNOME Coc nell’interrogatorio davanti al Giudice per le indagini preliminari, la sent primo grado – che, costituendo una doppia conforme di condanna, va lett congiuntamente a quella di secondo grado – ne ha dichiarato la pie utilizzabilità, in assenza di opposizione sul punto da parte degli imput momento della acquisizione. Ebbene, il motivo di ricorso si confronta so apparentemente con il tessuto motivazionale del provvedimento impugnato, nell’evidente tentativo di parcellizzare gli elementi a carico dell’imputato.
8.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, relativo al mancat riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, è suffici evidenziare che tale statuizione è giustificata da motivazione esent manifesta illogicità – avendo la Corte territoriale confermato il negativo giu di personalità effettuato dal giudice di prime cure e non avendo rinvenuto atti elementi positivi idonei al riconoscimento delle circostanze atten generiche, evidenziando viceversa la gravità del fatto, posto in essere modalità insidiose e la particolare intensità del dolo – con la conseguenza insindacabile in cassazione.
9. Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
9.1. Il primo motivo non è consentito, in quanto – riproponendo le ste doglianze articolate nei motivi di appello, esaminate e risolte dNOME territoriale con motivazione adeguata ed immune da profili di illogicità – ri aspecifico.
Invero, il provvedimento impugnato fonda la responsabilità del COGNOME i relazione NOME detezione ed al porto in luogo pubblico di una pistola sul cont di una conversazione intercettata, la n. 9141 del 16/12/2016, nel corso d quale un soggetto – riconosciuto dagli agenti operanti dalle caratteristiche voce, nell’odierno ricorrente – consegna a NOME COGNOME COGNOME pistola con d colpi in dotazione. A fronte delle obiezioni difensive, che contestavan circostanza che l’ufficiale di polizia giudiziaria Di NOME potesse essere in di riconoscere la voce del COGNOMECOGNOME i giudici di appello hanno evidenziato c l’imputato COGNOME conosciuto agli uffici di polizia e come la sua voce COGNOME ben agli operatori della Polizia di Stato, in quanto già sottoposto ad intercett tanto che il confronto tra la voce del soggetto intercettato nella conversazi 9141 sopra citata e quella del COGNOME COGNOME circa cinquanta conversazi intercettate ha avuto esito positivo. Ritiene il Collegio che siffatta motivazi congrua, esaustiva e priva di vizi di logicità, dunque, non sindacabile in q sede. Del resto, la difesa, in luogo di evidenziarne eventuali criticità logic limitata a riproporre pedissequamente le stesse doglianze già avanzate appello, senza confrontarsi con gli argomenti spesi dNOME Corte territoriale.
9.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha fatto buon governo del principio di diritto più affermato dNOME giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in tema di concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per continenza qu detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzion dell’arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico sussista altresì la prova che l’arma non sia stata in precedenza detenuta (S
–
n. 27343 del 4/3/2021, COGNOME, Rv. 281668 – 01; Sez. 6, n. 46778 del 9/7/2015, COGNOME, Rv. 265489 – 01; Sez. 1, n. 18410 del 9/4/2013, COGNOME, Rv. 25568 – 01). È stato inoltre precisato che, in mancanza di specificazione da dell’imputato circa la contemporaneità delle due condotte, il giudice di me non è tenuto ad effettuare verifiche, potendo attenersi al criterio logico normale anteriorità della detenzione rispetto al porto. Nel caso di sp tuttavia, vi è di più, avendo i giudici di appello evidenziato che , dal contenuto della intercettazione citata si desume che l’arma COGNOME nella disponibili COGNOME già prima della cessione al COGNOME ed al COGNOME, tanto che il COGNOME era impegnato a restituirla il giorno successivo.
9.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.
Invero, correttamente la Corte di appello ha effettuato una valutazi complessiva del fatto, tenendo conto anche della destinazione dell’arma cedut con la quale il COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME dovevano commettere una rapina.
Le decisione assunta nella sentenza impugnata, legata ad una motivat valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, risulta conforme al principio di diritto reiteratamente enunciato da questa Cort legittimità secondo il quale, in materia di reati concernenti le armi, la circ attenuante di cui all’art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 può essere anche per le componenti oggettive e soggettive del fatto, diverse da qu concernenti la qualità e la quantità delle armi illegalmente gestite (Sez 3852 del 13/12/2019, dep. 2020, Keshi, Rv. 278239 – 01; Sez. 1, n. 26270 d 27/3/2013, COGNOME, Rv. 255827 – 01).
10. All’inammissibilità del ricorso proposto dal COGNOME, dal COGNOME, COGNOME, dal COGNOME, dall’COGNOME, dall’COGNOME, dallo COGNOME e dal COGNOME segu sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa ne determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore del Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata; al rigetto del ricorso del COGNOME consegue l condanna al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso di NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, INDIRIZZO, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 31/10/2024.