Inammissibilità ricorso Cassazione: quando la Corte Suprema non entra nel merito
L’inammissibilità ricorso Cassazione è un concetto cruciale nel nostro sistema processuale penale. Significa che l’appello finale, quello alla Corte Suprema, non viene nemmeno esaminato nel suo contenuto perché presenta difetti che ne impediscono la valutazione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quali siano i limiti di un ricorso e perché non possa trasformarsi in un ‘terzo grado di giudizio’. Analizziamo il caso per comprendere meglio.
I fatti di causa e i motivi del ricorso
Il caso nasce dal ricorso di un uomo, condannato in appello per il reato di rapina aggravata in concorso. L’imputato si è rivolto alla Corte di Cassazione lamentando, essenzialmente, tre vizi nella sentenza della Corte d’Appello:
1. Errata affermazione di responsabilità: Secondo la difesa, la motivazione sulla sua partecipazione al reato (ex art. 110 c.p.) era viziata.
2. Sussistenza dell’aggravante: Si contestava la motivazione relativa alla circostanza aggravante dell’uso dell’arma.
3. Mancata concessione delle attenuanti generiche: La difesa riteneva ingiustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove e di giungere a una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella dei giudici di merito.
La decisione sulla inammissibilità ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte Suprema non è un giudice del fatto, ma del diritto. Il suo compito non è rivalutare le prove, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
I primi due motivi sono stati considerati inammissibili perché reiteravano le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza individuare specifici vizi di legittimità. Si trattava, secondo la Corte, di ‘mere doglianze in punto di fatto’, con cui si tentava di proporre una valutazione delle prove alternativa a quella, congrua e logica, operata dalla Corte territoriale. Questo tentativo di ottenere un terzo giudizio sul merito è una delle cause più comuni di inammissibilità ricorso Cassazione.
La valutazione sulle circostanze attenuanti generiche
Anche il terzo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. I giudici di appello avevano adeguatamente motivato la loro scelta evidenziando:
* L’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato.
* Il suo ruolo non minimale nella commissione del reato.
* La presenza di precedenti penali specifici.
Questa motivazione è stata ritenuta conforme ai principi consolidati della giurisprudenza, che richiedono una giustificazione puntuale per la concessione (o il diniego) di tali attenuanti.
le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è un monito per chi intende adire il massimo grado di giudizio. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione del giudice di merito. Per superare il vaglio di ammissibilità, il ricorso deve evidenziare un vizio di legittimità, come un’errata interpretazione di una norma di legge o un’illogicità manifesta e decisiva nella motivazione, che renda la sentenza incomprensibile o contraddittoria. Proporre una diversa lettura delle prove o contestare l’apprezzamento del materiale probatorio, senza dimostrare un vero e proprio ‘travisamento della prova’, equivale a chiedere alla Corte di fare ciò che la legge le vieta: giudicare di nuovo i fatti.
le conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione è uno strumento straordinario di controllo sulla legalità delle decisioni, non un’ulteriore opportunità per discutere la ricostruzione dei fatti. La difesa deve quindi concentrarsi sull’individuazione di specifici errori di diritto o vizi logici macroscopici, altrimenti il rischio di incappare in una pronuncia di inammissibilità è estremamente elevato.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre cose, non denuncia vizi di legittimità (errori di diritto o di procedura), ma si limita a contestare la valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dai giudici di merito, proponendo una ricostruzione alternativa.
Perché i primi due motivi di ricorso sono stati respinti come inammissibili?
Sono stati respinti perché considerati ‘mere doglianze in punto di fatto’. Il ricorrente si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e disattese dalla Corte d’Appello, senza individuare un reale vizio di motivazione, ma chiedendo di fatto una nuova valutazione delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Per quale motivo la Corte ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto ‘manifestamente infondato’ il motivo perché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata, basata sull’assenza di elementi positivi, sul ruolo non marginale dell’imputato nel reato e sulla presenza di precedenti penali specifici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34871 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34871 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME e vista la memoria depositata il 10 luglio 2025, e pertanto tardivamente;
considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si lamenta vizio della motivazione posta a base dell’affermazione di responsabilità ex artt. 110-628 cod. pen. (il primo) e della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell’uso dell’arma (il secondo), non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede poiché, con profili di censura privi di specificità, in quanto reiterativi di quelli già rappresentati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, il ricorrente ha prospettato mere doglianze in punto di fatto, tese a contestare una decisione erronea perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, tendendo a prefigurare un diverso apprezzamento delle risultanze processuali e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, invero, estranei al sindacato del presente giudizio ed avulsi da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici di appello, facendo applicazione di congrui argomenti logici e giuridici, e indicando evidenti elementi probatori a base del loro convincimento, hanno correttamente affermato la configurabilità del contributo concorsuale dato dall’odierno ricorrente alla realizzazione del reato di rapina ascrittogli e la sussistenza dei presupposti applicativi della circostanza di cui all’art. 628, comma terzo, n.1, cod. pen. (si vedano le pagg. 7-11 della impugnata sentenza);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine all’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di appello adeguatamente assolto l’onere argomentativo sul punto (si veda pag. 12 della impugnata sentenza, ove si è evidenziata l’assenza di elementi di segno positivo, il non aver svolto un ruolo minimale nella realizzazione del reato in concorso, la presenza di precedenti penali specifici), conformemente ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 3, n. 241 28 del 18/03/2021, Rv. 291590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 luglio 2025.