Inammissibilità del ricorso in Cassazione: quando un’impugnazione è destinata a fallire
L’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma per essere efficace deve rispettare precise regole formali e sostanziali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre uno spunto cruciale per comprendere i motivi che portano alla declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, in particolare per la mancanza di specificità dei motivi. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire quali errori evitare.
I fatti del caso: un’impugnazione generica contro una condanna per furto
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che aveva condannato due persone per reati contro il patrimonio (artt. 110, 624, 625 c.p.). Avverso tale decisione, entrambi gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, sollevando diverse questioni.
Il primo ricorrente lamentava un vizio di motivazione riguardo alla sua richiesta di applicazione della pena minima, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente giustificato la sua decisione. Il secondo, invece, denunciava una violazione di legge e un vizio di motivazione per la mancata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare. Quest’ultimo, inoltre, aveva già beneficiato di una rideterminazione della pena in appello sulla base di una richiesta concorde con la Procura Generale.
L’importanza della specificità nel ricorso: un requisito fondamentale
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i ricorsi, giungendo alla medesima conclusione: l’inammissibilità. La ragione di questa decisione risiede in un principio cardine del nostro sistema processuale, sancito dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale: i motivi di impugnazione devono essere specifici.
Cosa significa ‘specificità’? Significa che il ricorrente non può limitarsi a una critica generica e astratta della sentenza impugnata. Deve, invece, indicare con precisione gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che sostengono la sua censura, creando una correlazione diretta tra le argomentazioni della decisione criticata e quelle poste a fondamento del proprio ricorso. In assenza di questo confronto puntuale, il giudice dell’impugnazione non è in grado di esercitare il proprio controllo.
Le motivazioni della decisione: perché i ricorsi sono stati respinti
Nel caso del primo ricorrente, la Corte ha ritenuto il motivo ‘generico per indeterminatezza’. A fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta ‘logicamente corretta’, il ricorrente non aveva indicato gli elementi specifici che, a suo dire, la rendevano errata. Si era limitato a una doglianza generica, senza fornire al giudice di legittimità gli strumenti per valutare la fondatezza della sua critica.
Per quanto riguarda il secondo ricorrente, la Corte ha rilevato una duplice criticità. In primo luogo, il motivo era generico perché si limitava a ‘riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate’ in appello, senza confrontarsi con la motivazione del giudice del gravame. In secondo luogo, il ricorso era inammissibile perché verteva su una sentenza emessa a seguito di ‘concordato’ (o patteggiamento in appello), avverso la quale le possibilità di ricorso sono estremamente limitate e non includevano le censure sollevate.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità di entrambi i ricorsi in Cassazione, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende, come previsto in questi casi.
Conclusioni: lezioni pratiche per un ricorso efficace
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La redazione del ricorso non può essere un mero esercizio di stile o una semplice riproposizione di argomenti già spesi. È necessario un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata, evidenziando in modo chiaro e specifico i punti di debolezza e le presunte violazioni di legge. Un ricorso generico, vago o non correlato alle motivazioni del giudice di merito è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità, con conseguente spreco di tempo, risorse e la condanna alle spese.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile principalmente per mancanza di specificità dei motivi. Se il ricorrente non indica chiaramente le ragioni di fatto e di diritto che sostengono la sua critica e non si confronta specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, il ricorso è considerato generico e, quindi, inammissibile, come stabilito dall’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo è considerato ‘generico’ quando è privo dei requisiti di specificità prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Questo accade quando il ricorso non indica gli elementi specifici a base della censura o si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel grado di giudizio precedente, senza una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1246 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1246 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI DATA_NASCITA
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, nel rideterminare la pena di COGNOME NOME su concorde richiesta delle parti, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624,625, comma 1, nn. 2), 5), 7), comma 2, 61, n. 7) e 56, 624 cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente COGNOME lamenta vizio di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione del minimo della pena – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente COGNOME denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata previsione della sostituzione della pena inflitta con quella della detenzione domiciliare sostitutiva – è generico perché fondato su argomenti non specifici in quanto ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, il quale, ha, inoltre, applicato nel caso di specie la pena su concorde richiesta delle parti; non rientra inoltre nelle ipotesi in cui è possibile ricorrer avverso una richiesta di concordato ex art.599 bis cod. proc. pen.
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/12/2025