Inammissibilità Ricorso Cassazione: quando la difesa non basta
L’inammissibilità del ricorso in cassazione rappresenta uno degli esiti più severi per chi impugna una sentenza, poiché impedisce alla Suprema Corte di entrare nel merito della questione. Una recente ordinanza ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi e la semplice riproposizione di argomenti già discussi possano portare a questa conclusione, con conseguenze significative per il ricorrente. Analizziamo insieme il caso per capire i principi applicati dai giudici.
I Fatti del Processo
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato previsto dall’art. 95 del d.P.R. 115/2002, ovvero per aver reso false dichiarazioni al fine di ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La condanna, confermata dalla Corte d’Appello di Firenze, era di un anno di reclusione e 310,00 euro di multa.
L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione tramite il suo difensore, sollevando due questioni principali: la presunta insussistenza dell’elemento soggettivo del reato e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso: una difesa debole
La difesa ha tentato di smontare l’impianto accusatorio su due fronti:
1. Elemento Soggettivo: Si sosteneva che l’imputato non avesse agito con l’intenzione di frodare lo Stato. Secondo la difesa, non c’era la volontà di dichiarare il falso.
2. Attenuanti Generiche: Si contestava la decisione dei giudici di merito di non concedere le attenuanti, chiedendo un trattamento sanzionatorio più mite.
Tuttavia, come vedremo, questi argomenti non sono stati ritenuti sufficienti per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Corte sull’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su principi consolidati in giurisprudenza. La motivazione dei giudici si è articolata su due punti cruciali, corrispondenti ai motivi del ricorso.
In primo luogo, riguardo all’elemento soggettivo, la Corte ha osservato che il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza un reale e critico confronto con le motivazioni della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano già ampiamente spiegato come l’imputato fosse pienamente consapevole del reddito percepito dalla madre convivente, reddito che, già da solo, superava i limiti di legge per l’accesso al beneficio. La sua dichiarazione, pertanto, era stata correttamente ritenuta intenzionale. Ripetere il motivo senza contestare specificamente questo ragionamento rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
In secondo luogo, anche la doglianza sul diniego delle attenuanti generiche è stata giudicata inammissibile. La Corte d’Appello aveva giustificato la sua decisione in modo logico e non contraddittorio, valorizzando i numerosi precedenti penali dell’imputato. Questi precedenti sono stati considerati un indicatore di una spiccata tendenza a delinquere, rendendo immeritata la concessione di un trattamento sanzionatorio più favorevole. La Corte di Cassazione ha ribadito che la valutazione sulle attenuanti è un giudizio di merito che, se adeguatamente motivato, non può essere sindacato in sede di legittimità.
Le Conclusioni: le conseguenze dell’inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione ha comportato due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. In primo luogo, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, conformemente alla legge, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori. La decisione sottolinea l’importanza di formulare ricorsi specifici, critici e ben argomentati, evitando la sterile ripetizione di tesi già vagliate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché il ricorrente ha riproposto gli stessi motivi già presentati in appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, rendendo il gravame generico.
Qual è stata la valutazione della Corte riguardo all’intenzione di commettere il reato?
La Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito, secondo cui l’imputato era consapevole del reddito della madre convivente, che superava i limiti legali per ottenere il beneficio. Pertanto, la sua falsa dichiarazione è stata considerata intenzionale (dolosa).
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa dei numerosi precedenti penali dell’imputato. I giudici hanno ritenuto che questi precedenti indicassero una spiccata tendenza a delinquere, giustificando così il diniego di un trattamento sanzionatorio più mite.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6628 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6628 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha presentato ricorso avverso la sentenz Corte d’appello di Firenze, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermat Tribunale di Pistoia di condanna del predetto per il reato di cui all’art. 95, d. 2002 alla pena di anni uno di reclusione ed euro 310,00 di multa (in Pistoia, 11/5/
ritenuto che il ricorrente, con riguardo alla sussistenza dell’elemento soggetti ha sostanzialmente riproposto il motivo di gravame, senza un effettivo confront argomentazioni contenute nella sentenza impugnata (sul contenuto essenziale de d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui princi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito g una valutazione complessiva della condotta tenuta dal prevenuto, evidenziando c stesso avesse dichiarato di essere a conoscenza del reddito effettivamente perce madre convivente, di per sé già superiore ai limiti previsti dalla legge, per l’a detto beneficio, a prescindere dal conteggio dell’indennità per euro tremila;
che, anche con riferimento al dedotto vizio di motivazione circa il diniego delle generiche, il ricorso è inammissibile, inerendo la doglianza al trattamento sanzion risulta, viceversa, giustificato dai giudici del merito con argomentazioni log incongrue, avendo la Corte territoriale valorizzato i numerosi preceden dell’imputato, ritenendoli indicativi di una spiccata tendenza a delinquere (sulle attenuanti generiche e sul relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959);
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvis ragioni di esonero quanto alla causa d’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024