Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14472 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14472 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2025
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: COGNOME nata a PIOVE DI SACCO il 27/01/1974 NOME nato a PIOVE DI SACCO il 26/07/1976 COGNOME NOME nato a SANTA COGNOME IN COLLE il 11/10/1969 COGNOME NOME nato a DOLO il 01/08/1985 NOME nato a PADOVA il 27/12/1971
NOME nato a PIOVE DI SACCO il 01/07/1969
NOME nato a SAN DONA DI PIAVE il 31/08/1981
COGNOME nato a PIOVE DI SACCO il 16/06/1986
avverso la sentenza resa il 22 febbraio 2024 dalla Corte di appello di Venezia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi di COGNOME, COGNOME e COGNOME il rigetto dei ricorsi di COGNOME , COGNOME e COGNOME e l’annullamento con rinvio della sentenza nei confronti di COGNOME limitatamente alla pena sostitutiva
sentite le conclusioni degli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME per Crovi; NOME COGNOME per COGNOME e, in sostituzione, per COGNOME e COGNOME che hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, parzialmente riformando la sentenza resa dal Gup del Tribunale di Padova il 9 giugno 2023,
in accoglimento del concordato intervenuto tra le parti ex art.599 bis cod.proc.pen. ha rideterminato la pena per COGNOME e COGNOME
ha confermato la responsabilità di COGNOME per il reato di cui al capo 31 e per i reati contestati capi 1, 4,5, 7,8, 11 e 32, unificati dal vincolo della continuazione, e ha ridotto la pena infl ha confermato la responsabilità di COGNOME per i reati di cui ai capi 7, 8 e 11 e, riconosciute circostanze attenuanti generiche come equivalenti alla recidiva, ha rideterminato la pena;
ha ritenuto la continuazione tra i reati contestati nei confronti di COGNOME e ha rideterminat la pena;
ha confermato la condanna e il trattamento sanzionatorio nei confronti di COGNOME COGNOME e Cava zza.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati sottoindicati.
2.NOME COGNOME ha dedotto mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per poter pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
3.X0D0 NOME, condannato per i delitti rubricati ai capi 1, 4, 5, 7, 8, 11 e 32, unificati sott il vincolo della continuazione, nonché del reato contestato al capo 31, riqualificato ai sens dell’articolo 73 quinto comma d.p.r. 309/90, ha dedotto:
3.1 violazione dell’art. 34 comma 2 bis cod.proc.pen. in relazione all’art. 178 cod.proc.pen. poiché il giudice per l’udienza preliminare, dott.ssa COGNOME aveva svolto anche funzione di GIP e ha omesso di astenersi nonostante l’incompatibilità dovuta alla decisione che aveva adottato in merito all’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare nei confront dell’imputato.
La Corte di appello ha respinto il motivo di gravame, ritenendolo infondato poiché l’adozione del provvedimento da parte del GIP è stato adottato quando la fase processuale delle indagini preliminari era già terminata; nel caso in esame tuttavia il GUP nominato per l’udienza preliminare aveva già adottato dei provvedimenti in ambito cautelare; infatti con ordinanza del 14 Aprile 2023 aveva rigettato la richiesta formulata dall’imputato di revoca o sostituzione della misura cautelare, entrando nel merito della posizione dell’imputato.
2.2 Vizio della motivazione per travisamento della prova e manifesta illogicità della sentenza di condanna che ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato per la rapina commessa all’ufficio postale di Piove di Sacco, contestata al capo 1 dell’epigrafe.
La Corte d’appello ha travisato i fatti, in quanto ha ritenuto fondata la colpevolezza di COGNOME sulla base di meri elementi indiziari, riportati in dettaglio dal ricorrente, che non sarebb caratterizzati da certezza e gravità.
Il difensore contesta anche l’interpretazione delle intercettazioni meglio specificate nel ricor e ribadisce che la somiglianza fisica e dei capi di abbigliamento del rapinatore rispetto all corporatura dell’imputato e agli indumenti rinvenuti nella sua disponibilità sono elementi indiziari insufficienti a fornire prova certa della sua responsabilità.
2.3 Vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di furto aggravato delle targhe contestato al capo 5 e violazio dell’art. 192 cod.proc.pen. poiché la Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità d parte dell’imputato per delitti di furto di cui ai capi 1, 4, 5 e 7, travisando i fatti e assunte e fornendo una motivazione illogica, in particolare in ordine al furto della vettura Fia Punto avvenuto 111 giugno 2019;
in ordine al furto aggravato delle targhe contestato al capo 5, il tracciato installato sul veic nella disponibilità della coimputata COGNOME non prova che sul mezzo vi fosse anche NOME COGNOME e che abbia peraltro concorso nell’asportazione delle targhe. La chiamata in correità di NOME COGNOME che, per i delitti di cui ai capi di imputazione n. 4 e 5 ha accusato NOMECOGNOME deve ritenersi inattendibile e non risulta corroborata da riscontri esterni; COGNOME è una persona priv di scrupoli e di ogni freno di carattere morale ed etico e la stessa ha effettuato la chiamata pe ottenere la sostituzione della misura cautelare in carcere e il beneficio delle circostanz attenuanti generiche; per queste ragioni ha negato ogni suo coinvolgimento in ordine alla rapina aggravata perpetrata ai danni delle Poste di Piove di Sacco, consumata con la sua autovettura, e ha ammesso il proprio coinvolgimento solo in ordine ai furti contestati ai capi 4 e 5, per i qua non era stata accolta la richiesta di misura cautelare in carcere per carenza di gravi indizi, cos adottando una condotta processuale priva di ogni logica.
La valutazione di attendibilità intrinseca della chiamata in correità di NOME COGNOME avrebbe dovuto essere effettuata in modo più scrupoloso e non risulta assistita da elementi di riscontro esterno, sicché la Corte ha ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità in assenza di prova certa.
2.4 Vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione al giudizio di responsabilità per i delitti contestati ai capi 7 e 8 dell’imputazione in danno di NOMECOGNOME perché fondati sulle conversazioni registrate in carcere e intercorse tra l’imputato e i suoi familiari, avrebbero trovato conforto nell’esito della perquisizione effettuata presso la sua abitazione.
Osserva tuttavia il ricorrente che le confidenze rese dall’imputato, che riferiva di aver portat via una cassaforte da una imprecisata abitazione, non consentono di ricollegare il furto di cui
parla a quello consumato nell’abitazione di NOME COGNOME; neppure è vero che l’armadio blindato rinvenuto nell’abitazione dell’imputato fosse quello asportato presso l’abitazione del signor NOME COGNOME e anche il monitoraggio degli spostamenti GPS della vettura Twingo utilizzata non prova la partecipazione di Xodo al furto e comunque non permette di individuare con certezza il conducente.
In merito al tentativo di utilizzo indebito della carta bancomat contestato al capo 8 dell imputazione, le immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza non dimostrano che la persona inquadrata fosse l’odierno ricorrente.
2.5 Vizio di motivazione in relazione al delitto di illecita detenzione e porto in luogo pubbli delle armi comuni da sparo sottratte a NOME COGNOME e contestate al capo 11 della rubrica in quanto non vi è alcuna prova che le armi oggetto del furto presso l’abitazione di Arzegrande siano nel possesso dell’imputato e che le abbia portate in luogo pubblico. La completa estraneità dell’imputato è comprovata dal fatto che non è stato effettuato alcun sequestro di armi nei suoi confronti; il rinvenimento nella sua abitazione di un armadio blindato simile a quello asportato nell’abitazione del Canale non prova la commissione del furto e nemmeno la disponibilità delle armi in esso contenute.
2.6 Vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato contestato a capo 31 di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
2.7 Vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine al giudizio di responsabilità per il reato contestato al capo 32 di furto aggravato di alcuni utensili di proprietà di NOME COGNOME contenuti all’interno di un furgone parcheggiato sulla pubblica via.
La responsabilità dell’imputato si fonda su intercettazioni ambientali di conversazioni tra presenti avvenute all’interno della vettura di NOME COGNOME, oggetto di interpretazione erronea e travisante. Osserva inoltre il ricorrente che non sussiste l’aggravante prevista dall’art. 62 numero 2 cod.pen. in quanto non è stata esercitata violenza sulle cose, come affermato dalla stessa persona offesa, che non ha rinvenuto segni di effrazione, sicché la motivazione è frutto di travisamento.
2.8 Vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato contestato al capo e violazione dell’art. 62 bis cod.pen. per avere respinto la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante l’ampia ammissione delle sue responsabilità. Rileva il ricorrente che il rigetto dei motivi di appello poggia soprattutto sulle dichiaraz autoaccusatorie dell’imputato, sicché la sentenza incorre in contraddizione, in quanto le dichiarazioni spontanee sono state fondamentali per ritenere provata la sua penale responsabilità e il contributo processuale dell’imputato è stato dirimente per la conferma della condanna, mentre la Corte ha respinto l’istanza di concessione delle le attenuanti sul rilievo che la confessione è intervenuta in una fase in cui non era più necessaria.
2.9 Con memoria trasmessa il 20 gennaio 2025 la difesa ha presentato motivi nuovi deducendo:
2.9.1 violazione dell’art. 34 comma 2 bis cod.proc.pen. laddove la Corte ha respinto la relativa eccezione formulata con i motivi di appello poiché D GUP aveva respinto l’istanza di revoca della misura cautelare prima dell’udienza preliminare, esercitando la funzione di GIP il 22 settembre 2022;
2.9.2 Violazione del dovere di individuare e motivare i singoli aumenti per i reati unificati p continuazione.
3. COGNOME NOME
3.1 Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità per reati contestati ai capi 24 e 25 dell’imputazione, a causa della mancanza di puntuale correlazione con i motivi di doglianza formulati con l’appello, che la Corte di merito h correttamente esposto, ma a cui non ha fornito adeguata risposta; Il collegio di appello, ha riformato la sentenza di condanna riconoscendo la continuazione tra tutti i reati ascritti a COGNOME, ma non ha considerato che la coimputata COGNOME non ha mai fatto riferimento al ricorrente e che la sostanza stupefacente non è mai stata sequestrata o analizzata, sicché non è possibile verificare l’effettiva tipologia di sostanza di cui gli stessi facevano commercio, né principio attivo, trattandosi di mera droga parlata.
3.2 Violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché la Corte ha osservato che il richiamo al contegno processuale tenuto dal COGNOME non è sufficiente a giustificare la concessione delle attenuanti generiche, considerato che questi non ha reso alcun contributo nel corso delle indagini, ma così facendo incorre nel vizio di violazione di legge poiché la non collaborazione è espressione del diritto a silenzio e al non dichiarare contra se e non è l’accusato che deve dimostrare di essere innocente ma l’accusatore che ha l’onere di provare la colpevolezza; e la scelta di avvalersi della facoltà di non rendere dichiarazioni non può essere sanzionata dal giudicante.
4.COGNOME NOME condannato per i reati di cui ai capi 7 8 e 11 , deduce:
4.1 violazione di legge poiché l’ordinanza con cui il 22 Febbraio 2024 la Corte di appello di Venezia ha respinto la proposta di concordato formulata dalla difesa e accolta dalla Procura generale in relazione ai capi 7, 8 e 11 della rubrica non presenta adeguata motivazione e si è limitata ad affermare modo apodittico che la pena concordata tra le parti fosse incongrua, senza indicare le ragioni in forza delle quali non ha ritenuto di accogliere detta proposta.
4.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio per la mancata esclusione della contestata recidiva e per l’eccessivo aumento di pena apportato nell’ambito del vincolo della continuazione in relazione all’articolo 99 quarto comma cod.pen. . Nonostante la Corte non avesse accolto la proposta di concordato sulla pena, il Procuratore generale aveva insistito sulla richiesta di parziale riforma della sentenza e di riduzione dell
pena secondo il contenuto dell’istanza di concordato e la difesa aveva avanzato la richiesta di applicare la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare.
La Corte, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate e alla recidiva, ha condannato NOME COGNOME alla pena di quattro anni di reclusione e 1.200 C di multa, pena superiore a quella oggetto del concordato. La Corte non ha considerato quanto dedotto dalla difesa e cioè che l’imputato non aveva riportato condanne per fatti successivi a quelli oggetto del presente procedimento penale, valutazione questa che avrebbe potuto agevolmente portare all’esclusione della recidiva con le conseguenti determinazioni in punto di trattamento sanzionatorio.
Lamenta inoltre il ricorrente che la Corte ha determinato l’aumento di pena per la continuazione sulla pena base in misura superiore all’aumento minimo previsto dalla legge. Infatti anche tenendo conto del vincolo normativo di cui all’articolo 81 quarto comma cod.pen. determinato dal riconoscimento della recidiva reiterata, l’aumento di pena per la continuazione avrebbe potuto essere contenuto in anno uno mesi uno di reclusione mentre è stato determinato in misura superiore.
La Corte peraltro non ha operato la differenziazione tra i due reati satellite, posti continuazione con quello più grave, e la conseguente distinzione tra i due rispettivi aumenti di pena, così incorrendo in vizio di motivazione per manifesta illogicità.
4.3 Mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva nella detenzione domiciliare poiché la sanzione sostitutiva era stata richiesta anche in sede di discussione e la Corte non ha concesso la pena che avrebbe potuto applicare e non ha neppure motivato sul punto.
5. NOME
Pur avendo aderito al concordato sulla pena ai sensi dell’art. 599 bis cod.proc.pen. per i reati contestati ai capi 12, 13 e 15 della rubrica nonché per il reato di cui al capo 22, deduce violazione di legge per carenza di motivazione.
NOME COGNOME imputato del reato contestato al capo 33, per avere detenuto sostanza stupefacente di tipo cocaina che avrebbe venduto a molteplici clienti, deduce mancanza della motivazione in quanto la Corte di appello ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Padova, valorizzando elementi inconferenti e, in particolare, basandosi esclusivamente sul contenuto del materiale captivo, senza alcun riscontro oggettivo circa l’effettiva detenzione di sostanza stupefacente.
NOME condannato per il tentativo di rapina contestato al capo 26 deduce:
7.1 Violazione degli artt. 56 comma 3 cod.pen. e 192 comma 2 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in quanto sono stati travisati gli elementi di fatto che integrano la desistenza volontaria dalla commissione del reato di rapina contestato al capo 26 della imputazione.
La Corte di appello ha respinto il primo motivo di appello osservando che l’esecuzione del reato era stata interrotta perché gli imputati avevano avvistato un’autovettura BMW sospetta, che temevano essere guidata da personale delle Forze dell’Ordine. Osserva il ricorrente che la motivazione formulata dalla Corte di merito è carente, poiché il giudicante si è limitato ad avallare la decisione del primo giudice senza esporre i motivi in forza dei quali ha respinto la tesi difensiva; ricorda che l’esimente della desistenza volontaria nel tentativo non richiede un’autentica resipiscenza, potendo essere giustificata da motivi di qualsiasi natura anche utilitaristici, ma necessita di una deliberazione assunta in piena libertà, indipendentemente da fattori esterni e la Corte ha affermato in modo contraddittorio che la decisione era stata influenzata dalla presenza dell’autovettura degli operanti, che non era stata però identificata come tale dagli imputati.
La possibile presenza della Forze dell’Ordine e il mero sospetto che l’autovettura potesse essere condotta dalla PG. non inficia l’assunto difensivo, poiché comunque gli imputati hanno desistito volontariamente in ragione di un loro sospetto, poi rivelatosi fondato.
7.2 Violazione di legge e in particolare dell’art. 62 bis cod.pen. e vizio di motivazione laddov sono state negate le circostanze attenuanti generiche in quanto la Corte non ha preso in esame la minima gravità del fatto e la circostanza che la rapina non si è consumata per scelta degli imputati sicché la pena dovrebbe essere diminuita.
8. COGNOME condannato per il reato di cui al capo 26, deduce:
Vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità in relazione al delitto di tent rapina contestato al capo 26 in danno di Nassi, poiché la difesa aveva formulato doglianze nei confronti della sentenza di primo grado in quanto basata su presupposti non provati ma la Corte si è limitata ad aderire alle argomentazioni del primo giudice richiamandole e non ha risposto ai rilievi formulati con l’appello.
La Corte infatti nella sua motivazione fa richiamo a quanto indicato nei punti 17.1 e 34.1 che risultano riferiti agli altri due imputati aventi una posizione diversa rispetto ai fatti e così fa evita il confronto con i punti e le doglianze specifiche che riguardavano solo COGNOME NOME. In particolare non ha preso in considerazione la circostanza che il nome di COGNOME NOME non è emerso in nessuna intercettazione e che questi è stato visto dagli operanti di PG. transitare dinanzi all’abitazione della vittima intorno alle 21:45, mentre la rapina avrebb dovuto essere commessa intorno alle ore 1,30 di notte, per come emerge dalle intercettazioni; inoltre l’autovettura su cui transitava l’imputato era intestata alla cognata, dimorante con lu sicché detto veicolo non poteva essere certamente quello da utilizzare per la commissione della rapina. Osserva il ricorrente che è del tutto inverosimile che per consumare una rapina ,e/ progettata per le 02:00 di notte, gli occupanti avessero iniziato gli atti esecutivi alle 21:45
transito della autovettura deve essere considerato un mero sopralluogo eseguito da colui che era stato coinvolto per ultimo nella commissione del reato, come dimostra l’utilizzo dell’autovettura facilmente a lui riconducibile. Dopo le 21,45 nessun elemento riconduce al COGNOME, che pertanto non è dimostrato essere stato coinvolto negli atti esecutivi della rapina. In forza di questi elementi il ricorrente osserva che nei confronti dell’imputato non configuravano che meri atti preparatori penalmente non rilevanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Appare necessario premettere alla disamina dei singoli motivi, senza sacrificio di un esame specifico delle peculiarità di ciascuno, alcune questioni di diritto, inerenti a diversi moti ricorso proposti con argomentazioni sovrapponibili.
Si deve precisare che la Corte di appello ha pienamente confermato la ricostruzione in fatto e le considerazioni in diritto operate dal Giudice dell’udienza preliminare, così giungendo a conclusioni analoghe, sulla scorta di una conforme valutazione del compendio istruttorio, con motivazione del tutto immune da illogicità o omissioni sui temi devoluti. I giudici di appell hanno infatti pienamente condiviso, con motivazione logica e persuasiva, la decisione di primo grado, ricostruendo analiticamente la posizione e le condotte direttamente imputabili ai ricorrenti. È quindi opportuno ricordare che questa Corte ha ripetutamente chiarito che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 25759501; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615-01; Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, COGNOME).
Pertanto, in presenza di una “doppia conforme” anche nell’iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, 19 n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841-01; Sez. 3, n. 13266 del 19/02/2021, Quatrini).
Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscon all’imputazione, determina la nullità della sentenza d’appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa, comunque, essere
ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-01): ciò è riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali. In sede di legittimità, quindi, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglian prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente escludere la ricorrenza del vizio previsto dall’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti c implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 256879-01). Può osservarsi, ancora in via preliminare, come numerosi motivi proposti dai ricorrenti si caratterizzino per avere, nella maggior parte della loro articolazione, reiterato argomenti gi introdotti con l’atto di appello. I ricorrenti, di fatto, hanno riproposto le proprie argoment difensive al fine di giungere ad una lettura alternativa del merito, senza realmente confrontars con l’ampia, logica e persuasiva motivazione della Corte di appello, che ha analiticamente ricostruito le condotte poste a base della condanna degli stessi. Le difese hanno, di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con i limit sindacato di legittimità. Deve essere, in tal senso, sottolineato che è preclusa alla Corte cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia p anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diver giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 d 11/01/2018, COGNOME Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 27510001, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Da ciò consegue l’inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stes illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 26296501). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Parimenti, l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge sono ritualmente dedotte allorché si contesti la riconducibilità del fatto, come ricostruito dai giudici di merito, alla fat astratta delineata dalla norma incriminatrice, ma non possono essere dirette a revocare in
dubbio l’idoneità delle emergenze processuali a fondare la condanna che poggia su tale ricostruzione, neppure lamentando la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i suaccennati lim all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 60 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027-04).
Tanto premesso, possono essere sinteticamente esaminate le singole censure avanzate con i ricorsi.
2.Ricorso COGNOME
Il ricorso è inammissibile poiché in caso di concordato in appello sono inammissibili le doglianz relative a motivi oggetto di rinunzia (Sez. 2, 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 – 01).
Nel caso in esame le censure in ordine al giudizio di responsabilità sono state oggetto di espressa rinunzia in appello e non possono essere proposte in questa sede.
3.Ricorso Xodo
3.1 La prima eccezione processuale è manifestamente infondata.
La Corte costituzionale ha più volte affermato che, per la ricorrenza di un’ipotesi incompatibilità del giudice, occorre che le precedenti valutazioni, anche di merito, siano stat compiute in “fasi diverse” del procedimento e non nel corso della medesima fase (cfr. ex multis ordinanze n. 123 del 2004, n. 370 del 2000 e n. 232 del 1999; sentenza n. 131 del 1996).
La giurisprudenza costituzionale, è costante, a partire almeno dal 1996, nel ritenere del tutt ragionevole che, all’interno di ciascuna delle fasi – intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva -, resti, in ogni caso, preservata l’esigenza di continuità di globalità, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento.
In questi casi, «il provvedimento non costituisce anticipazione di un giudizio che deve essere instaurato, ma, al contrario, si inserisce nel giudizio del quale il giudice è già correttame investito senza che ne possa essere spogliato: anzi è GLYPH la competenza ad adottare il provvedimento dal quale si vorrebbe far derivare l’incompatibilità che presuppone la competenza per il giudizio di merito e si giustifica in ragione di essa» (sentenza n. 177 de 1996).
La Corte di appello ha respinto l’eccezione proposta dalla difesa a pag. 22, con motivazione corretta e conforme ai principi suindicati; ma nel caso in esame va, in primis, rilevato che il ricorrente neppure allega di avere presentato istanza di ricusazione del giudice nei termini di legge, sicchè non ricorrono i presupposti formali per valutare nel merito la doglianza, poiché
la mancata astensione del giudice non comporta nullità della sentenza pronunziata, ove non sia stata avanzata tempestiva istanza di ricusazione.
3.2 Anche la seconda, la terza, la quarta , la quinta e la sesta censura sono generiche poiché non si confrontano con la sentenza che a pagina 25 ha affermato che i motivi formulati in punto di responsabilità sono infondati e, dopo avere sinteticamente esposto gli elementi a sostegno dei diversi capi d’imputazione, ha osservato che le censure difensive risultano superate dalla piena ammissione degli addebiti per i quali è intervenuta condanna, formulata per iscritto da Xodo e ribadita oralmente in udienza nel corso del giudizio di appello.
Le censure formulate con il ricorso sono una mera reiterazione di quelle dedotte con i motivi di appello e non sono consentite, poiché avanzano doglianze di merito e si confrontano direttamente con le fonti di prova, senza peraltro prendere in considerazione le motivazioni rese dalla Corte.
3.4 La settima censura, relativa al riconoscimento dell’aggravante dell’effrazione in relazione al furto in danno di Grande, è manifestamente infondata poiché la Corte rende corretta motivazione a pagina 27 della sentenza, affermando che la conversazione captata al 5 agosto 2019 ha tenore univocamente confessorio e ha consentito non soltanto di individuare con certezza la persona offesa del furto di utensili commesso qualche mese prima, ma anche le modalità della condotta illecita, eseguita forzando la portiera del furgone, anche se non risultavano segni evidenti di effrazione.
La sentenza impugnata non respinge in modo esplicito il motivo di gravame, ma lo stesso era formulato in modo generico e non superava il vaglio di ammissibilità, in quanto la difesa non si confrontava con la motivazione resa dal GUP; questi, a pagina 105 della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede e della violenza sulle cose, in ragione del fatto che l’imputato nel raccontare al suo interlocutore, nella conversazione registrata, come aveva eseguito il furto aveva riferito di avere tirato con estrema forza l portiera del furgone, che si era aperta senza lasciare segni di effrazione; l’aggravante pertanto è stata riconosciuta poiché la violenza, intesa come energia sulle cose, era stata esercitata e l’assenza di segni di effrazione non incide sulla sussistenza di tale elemento, ma al più sulla prova della violenza, che non era palesata da segni di effrazione, ma si fondava sul racconto confessorio dell’autore.
Stante l’inammissibilità del motivo di appello, che può essere rilevato in questo grado di giudizio, non si è verificato alcun effetto devolutivo sul punto, sicchè va affermata la manifest infondatezza del motivo di ricorso in quanto la Corte di merito non aveva alcun onere motivazionale al riguardo.
Il motivo è inammissibile anche sotto altro profilo, in quanto non risulta supportato da adeguato interesse, poiché l’imputato non potrebbe comunque ricavare alcun effetto positivo dal suo eventuale accoglimento, in quanto dalla sentenza di primo grado emerge ( pagina 108) che la pena per il reato di cui al capo 32, unificato per continuazione agli altri, è st determinata in mesi tre di reclusione e 200 C di multa, poi ridotta per il rito; tale aumen
sanzionatorio è stato individuato nel rispetto della regola prevista dall’articolo 81 cpv. cod.pe mentre avrebbe dovuto essere determinato in forza della regola prevista dall’art. 81 quarto comma cod.pen, essendo stata riconosciuta a carico di Xodo l’aggravante della recidiva reiterata.
Ne consegue che nella determinazione degli aumenti sanzionatori per i reati satelliti unificati a più grave, l’imputato ha fruito di un indebito vantaggio in quanto gli aumenti di pena sono stat applicati in misura inferiore a quanto prescritto per legge; la pena così determinata non potrebbe essere suscettibile di ulteriori riduzioni essendo già stata determinata in misura illegale, sicchè anche l’eventuale esclusione di detta aggravante non avrebbe alcuna refluenza positiva sul regime di procedibilità e sul trattamento sanzionatorio.
3.5 L’ottava censura è manifestamente infondata.
E’ noto che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti da parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti de comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. (Ne fattispecie la Corte ha ritenuto giustificato il diniego motivato nella sentenza impugnata, avend riguardo alle ammissioni solo parziali dell’imputato e al suo comportamento non collaborativo emergente dalle intercettazioni telefoniche). (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 – 01)
Nel caso in esame la Corte di merito ha preso in considerazione il momento processuale in cui le dichiarazioni sono intervenute e ha ritenuto che il conseguente affievolimento dell’onere motivazionale a carico del collegio giudicante, intervenuto in secondo grado per effetto della confessione, non assuma rilevanza ai fini della concessione delle attenuanti generiche; in effetti l’ammissione dei fatti addebitati sopravvenuta nel corso del giudizio di appello non è stata dirimente ai fini dell’accertamento di responsabilità, considerato che l’imputato aveva già riportato condanna in primo grado e che la Corte ha, peraltro, correttamente, esplicitato tutt gli elementi del robusto compendio probatorio che conclamano la colpevolezza dell’imputato, a prescindere dalle sue ammissioni.
Non va peraltro trascurato che la confessione può assumere rilievo ai fini del beneficio di cui all’art. 62 bis cod. pen. in quanto espressione di resipiscenza e di revisione critica della prop condotta da parte dell’imputato e non in forza della maggiore semplicità della redazione della pronunzia di secondo grado , poiché tale elemento non rientra tra quelli di cui all’art. 1 cod.pen.
Ed infatti è stato precisato che è legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generic motivato con l’esplicita valorizzazione negativa dell’ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza. (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2 COGNOME, Rv. 271454 – 01)
3.6 L’inammissibilità del ricorso comporta l’inammissibilità dei motivi nuovi.
L’eccezione processuale è stata, comunque, già superata in radice dalle considerazioni formulate in relazione al primo motivo di ricorso.
La doglianza in merito agli aumenti sanzionatori è comunque generica e manifestamente infondata poiché la Corte ha confermato il calcolo riportato nella sentenza di primo grado, spiegando che non poteva essere ridotto in quanto il Gup aveva erroneamente determinato gli aumenti per i reati satellite in misura complessivamente inferiore al limite minimo di un terz della pena base previsto dall’art. 81 quarto comma cod.pen.nei confronti del soggetto recidivo reiterato.
4. Ricorso COGNOME
4.1 La prima censura è generica poiché la Corte ha reso idonea e congrua motivazione a pagina 33 della sentenza, evidenziando che le diverse cessioni contestate sono state oggetto di videoregistrazione all’interno dell’abitazione e della vettura della coimputata COGNOME ch all’epoca intratteneva una relazione sentimentale con COGNOME; costei ha poi ammesso di aver fatto uso di marijuana e di cocaina e di averla venduta; pur non intendendo indicare esplicitamente l’identità del proprio fornitore, tali ammissioni della coimputata confermano l solidità dell’impianto d’accusa, poiché queste cessioni di cocaina erano rese possibili dalla pregressa fornitura da parte di COGNOME.
Inoltre alle pagg. 34 e 35 della sentenza la Corte esamina specificamente il contenuto di alcuni passaggi delle intercettazioni ambientali da cui emerge con inequivoca evidenza che COGNOME cedeva quantità ragguardevoli di sostanza stupefacente del tipo cocaina alla COGNOME.
Si tratta di elementi probatori inequivoci che non vengono neppure fatti oggetto di specifica censura da parte del ricorrente, che incorre pertanto nel vizio di genericità, in quanto non s confronta con la motivazione resa al riguardo.
4.2 Anche la seconda censura è generica poiché la Corte di merito a pagina 42 della sentenza impugnata ha evidenziato che non sono state allegate obiettive e positive circostanze, idonee a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche, considerati i precedenti penali dell’imputato che, solo in forza di un benevolo atteggiamento del giudicante non hanno dato luogo all’applicazione della contestata recidiva. Ed in effetti l’esclusione della recidiva non risu ostativa o in contrasto con la valorizzazione dei precedenti penali ai fini del diniego del attenuanti generiche, poiché si tratta di valutazioni distinte.
E’ stato infatti precisato che la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti pena dell’imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica riconoscimento della recidiva contestata, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istit (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275319 – 01)
Inoltre la Corte ha sottolineato che la scelta processuale del COGNOME di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato non è idonea a giustificare la concessione del beneficio ex art 62 bis cod.pen., considerato che l’imputato ha già ottenuto in relazione a questa scelta processuale un significativo sconto di pena.
5.Ricorso Crovi
5.1 La prima censura non è consentita poiché secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, che il Collegio ritiene di condividere, non è ricorribile per cassazione da p dell’imputato, difettando il suo interesse ad impugnare, l’ordinanza di rigetto ex art. 599-b comma 3-bis, cod. proc. pen. della concorde richiesta di accoglimento dei motivi di appello, in quanto il predetto, a seguito della reiezione della proposta di concordato, può articolare l propria difesa tanto sui motivi afferenti alla responsabilità, rinunciati all’atto della pro quanto su quelli inerenti al trattamento sanzionatorio. (In motivazione, la Corte ha altre precisato che, a seguito del rigetto della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen., le p possono presentare una nuova proposta, emendata dai vizi rilevati dal giudice di appello). (Sez. 2, n. 3124 del 23/11/2023, dep. 2024, Tullo, Rv. 285819 – 01)
Va al riguardo osservato che l’art. 599 bis cod.proc.pen. non prevede un istituto premiale come l’art. 444 cod.proc.pen. ma soltanto una modalità agevolata e acceleratoria di definizione del giudizio di appello, rispetto al quale la parte non matura alcun diritto, sicchè l’eventuale rig della proposta non comporta alcuna violazione delle prerogative della difesa.
Va comunque rilevato che la Corte ha reso succinta ma idonea motivazione nell’ordinanza dibattimentale, dando atto delle ragioni a sostegno del rigetto.
5.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza sul riconoscimento della recidiva evidenziando, a pagina 46 della sentenza, che le innumerevoli condanne riportate da COGNOME nell’arco di oltre 15 anni palesano la sua ingravescente pericolosità e la sua consuetudine nell’esecuzione di gravi delitti contro il patrimonio e la persona, di cui i reati oggetto del pres giudizio sono espressione.
La circostanza che, in epoca successiva alla commissione dei reati per cui è processo, l’imputato non abbia riportato ulteriori condanne non incide sulla valutazione della recidiva, che è un’aggravante relativa alla persona, che va parametrata alla condizione in cui l’autore della condotta versa nel momento in cui consuma il reato, e che presuppone un giudizio di maggiore pericolosità del predetto in relazione ai precedenti penali. La condotta successiva al reato può assumere rilevanza ai fini del trattamento sanzionatorio ex art. 133 cod.pen. e di altri eventua benefici. Le doglienza in ordine all’entità del trattamento sanzionatorio non sono consentite poiché incidono su valutazioni discrezionali dei giudici di merito che non risultan
manifestamente illogiche e pertanto esulano dal sindacato di legittimità e dalle competenze di questa Corte.
Anche gli aumenti sanzionatori per i reati satellite sono stati effettuati in misura contenuta pertanto, non necessitano di particolare motivazione.
5.3 La terza censura è infondata.
Occorre rilevare che dall’esame dei motivi di appello non emerge che sia stata avanzata una richiesta in tal senso; la richiesta di riconoscimento della sanzione sostitutiva era inserita ne richiesta di concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen., che è stata respinta con ordinanza resa in dibattimento. Con la succinta motivazione di questo provvedimento, la pena concordata non è stata ritenuta congrua e la semilibertà è stata considerata inidonea a contenere la spiccata pericolosità dell’imputato. Si tratta di considerazioni non manifestamente illogiche che rientrano nell’ambito delle valutazioni discrezionali del giudice di merito in ordine alla opportunità applicare le sanzioni sostitutive.
E’ vero che la sostituzione della pena è stata invocata oralmente in sede di conclusioni, ma deve al riguardo evidenziarsi che con l’ordinanza resa in udienza la Corte aveva già manifestato la propria contrarietà alla sostituzione della pena, motivando in ordine alla sua inadeguatezza a consentire la rieducazione del Crovi; in sentenza la Corte non ha formulato esplicita motivazione in ordine alla misura sostitutiva, ma ha sottolineato che i precedenti attestano l’ingravescente pericolosità dell’imputato, confermando le valutazioni negative in ordine alla personalità dell’imputato, alla base della determinazione del trattamento sanzionatorio e del rigetto del concordato.
Deve, in conclusione, rilevarsi che la Corte di merito ha formulato, nel corso del giudizi esplicitamente e nella sentenza implicitamente, un giudizio di inidoneità della misura sostitutiva già richiesta con il concordato, con considerazioni che non vengono neppure contestate in modo specifico dal ricorrente. La censura che, al riguardo è generica, non può pertanto trovare accoglimento.
6.Ricorso Marcato
Il ricorso è inammissibile poiché l’unico motivo non è consentito in ragione dell’adesione dell’imputato al concordato sulla pena e della correlata rinunzia ai motivi di appello avverso l’affermazione di responsabilità.
7. Ricorso NOME
L’unico motivo di ricorso è del tutto aspecifico e non si confronta con l’articolata motivazion resa dalla Corte di appello che, nel condividere le argomentazioni del GUP, ha evidenziato i numerosi elementi di prova che integrano il robusto compendio probatorio a sostegno della prospettazione accusatoria.
La censura è anche manifestamente infondata poiché la Corte ha ben spiegato che la colpevolezza dell’imputato non si basa esclusivamente sul tenore dei dialoghi intercettati, ma anche sulle video riprese che hanno consentito di registrare in diretta le cessioni di sostanza stupefacente.
8. Ricorso Major
La censura formulata con il ricorso è generica e manifestamente infondata poiché la Corte ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimi ha reso idonea e congrua motivazione a pagina 52 della sentenza.
È configurabile il tentativo e non la desistenza volontaria nel caso in cui la condotta delittuo si sia arrestata prima del verificarsi dell’evento non per volontaria iniziativa dell’agente, ma fattori esterni che impediscano comunque la prosecuzione dell’azione o la rendano vana. (Sez. 2, n. 51514 del 05/12/2013, COGNOME, Rv. 258076 – 01)
La mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell’azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell’azione criminosa. (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535 – 01)
Va poi ricordato che in tema di desistenza dal delitto, grava su chi la deduce l’onere della prova che l’interruzione dell’azione criminosa sia dipesa dalla volontà dell’agente e non da fattor esterni che ne abbiano impedito la prosecuzione. (Sez. 1, n. 51383 del 28/09/2023, R., Rv. 285758 – 01)
Nel caso in esame anche il difensore riconosce che il piano criminoso venne interrotto per un elemento di disturbo, costituito dall’avvistamento della BMW dei Carabinieri in borghese, che insospettiva e preoccupava i correi, ma incorre in un errore di diritto ritenendo che la desistenza dei correi possa essere qualificata come volontaria e possa assumere rilievo, anche se cagionata da una preoccupazione legata ad un fattore esterno, poiché detto elemento non era obiettivamente ostativo all’esecuzione del progetto criminoso.
Di contro va ribadito che è irrilevante la circostanza che gli imputati avessero il sospetto o certezza dell’intervento delle Forze dell’ordine, poiché la loro desistenza non può riteners volontaria, in quanto è stata certamente provocata da un accadimento esterno, intervenuto nel corso dell’esecuzione del reato che, suscitando la preoccupazione di essere bloccati in itinere, li ha indotti a desistere. E’ sufficiente osservare che, se non vi fosse stato l’avvistamen dell’auto sospetta, i correi avrebbero eseguito il piano criminoso, per escludere la volontariet della desistenza.
8.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte ha sottolineato l’inesistenza di elementi concreti e obiettivi suscettibili di essere favorevolmente valutati al fine riconoscimento delle attenuanti generiche e la difesa si limita a valorizzare la mancata
consumazione del reato, elemento che incide sulla qualificazione giuridica della condotta come tentativo e ha già determinato la riduzione della pena ex art. 56 cod.pen..
Ricorso Cavazza NOME
L’unico articolato motivo di ricorso risulta reiterativo delle doglianze formulate con i motiv appello, cui la Corte ha reso esaustiva risposta e comunque manifestamente infondato.
Basta al riguardo ribadire che è indubbio che l’imputato unitamente agli altri correi transitav nei pressi del luogo in cui avrebbe dovuto consumarsi l’agguato poche ore prima del rientro a
casa della persona offesa e che l’iter criminoso è stato interrotto dalla presenza dell’auto dell
Polizia; che la rapina fosse già nella fase esecutiva è confermato dal fatto che il corre
COGNOME era già in attesa nel luogo concordato per recuperare i complici e rimase ad attenderli preoccupato che fossero stati tratti in arresto. L’ipotesi difensiva che l’imput
presente alle ore 21,45 nell’auto con i complici nei pressi dell’abitazione della vittima, poss essersi allontanato dal luogo del delitto e non abbia proseguito l’iter criminoso è implausibile
non torva alcun riscontro in atti.
In conclusione per le ragioni sin qui evidenziate va dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi
Varotto NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME e COGNOME NOME con la loro conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congruo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende .
Il rigetto del ricorso di Crovi comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende .
Roma 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
La Presidente
NOME COGNOME
c