Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21036 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21036 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CALTANISSETTA il 21/04/1968
avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 24 giugno
2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Caltanissetta il 30 gennaio 2024, con la quale NOME COGNOME concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiv
reiterata, specifica e infraquinquennale, era stato condannato alla pena di anni 6 di reclusi ed euro 27.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309
1990, accertato in Caltanissetta il 6 luglio 2023.
Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata prevalenza del riconosciute attenuanti generiche sulla contestata recidiva reiterata, specifi
infraquinquennale, è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, l’assenza di elementi positivi suscettibili di positivo apprezzame
elementi che nemmeno il ricorso indica in maniera sufficientemente specifica.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa censura il mancato riconosciment della continuazione esterna tra i fatti di causa e quelli relativi alle due precedenti se
irrevocabili emesse a carico di Ferrara, è anch’esso manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argo giuridici nella sentenza impugnata, nella quale (pag. 1-3), sono state diffusamente illustrat ragioni ostative al riconoscimento di una unitaria deliberazione criminosa tra le distinte cond illecite, condotte che, oltre a essere distanti temporalmente, erano connotate da profil eterogeneità, essendosi piuttosto espressione di una qualificata propensione a delinquere.
Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di meri non consentiti in sede di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601)
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in fattore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 31 genhaio 202bepoS ATA
CANC