Inammissibilità ricorso Cassazione: la decisione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità ricorso Cassazione per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Questo provvedimento della Suprema Corte ribadisce principi fondamentali sulla redazione degli atti di impugnazione e sulla discrezionalità del giudice di merito nella valutazione della pena. Analizziamo come la Corte ha affrontato un caso di spaccio di stupefacenti, confermando la decisione della Corte d’Appello.
I fatti del processo
Due soggetti avevano proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. La condanna riguardava reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. I ricorrenti contestavano, tra le altre cose, il trattamento sanzionatorio ricevuto, ritenendolo eccessivo e non adeguatamente motivato.
La decisione della Corte sulla inammissibilità ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un vaglio preliminare, concludendo che le impugnazioni non possedevano i requisiti minimi per essere esaminate. La Corte ha ritenuto i motivi addotti non solo ‘manifestamente infondati’, ma anche affetti da ‘genericità’.
Inammissibilità ricorso Cassazione: Le motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione sono essenzialmente due.
In primo luogo, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione completa ed esaustiva. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, i giudici di merito avevano adeguatamente argomentato la valutazione sulla gravità dei reati. Erano state prese in considerazione le plurime e numerose cessioni di droga, un elemento che denota un’attività non occasionale. Un altro fattore determinante era stata la vicinanza dei luoghi di spaccio a istituti scolastici, circostanza che aumenta la pericolosità sociale della condotta.
In secondo luogo, la Corte ha confermato la corretta valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti. A uno dei ricorrenti era stata riconosciuta la recidiva, mentre a entrambi era stata contestata l’aggravante speciale prevista dall’art. 80 del d.P.R. 309/90 (Testo Unico Stupefacenti). Il giudice di merito aveva ritenuto queste aggravanti equivalenti alle circostanze attenuanti generiche, operando un bilanciamento che rientra pienamente nella sua discrezionalità e che, se congruamente motivato come in questo caso, non è sindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è la condanna dei ricorrenti, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha disposto il versamento di una somma di 3000 euro ciascuno in favore della cassa delle ammende, ritenuta equa in ragione delle questioni dedotte. Questa ordinanza serve come monito sull’importanza di formulare ricorsi specifici e giuridicamente fondati, evidenziando che una critica generica alla motivazione di una sentenza ben argomentata è destinata all’insuccesso e comporta ulteriori oneri economici per chi la propone.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi presentati erano sia manifestamente infondati, cioè palesemente privi di fondamento giuridico, sia generici. La sentenza impugnata, infatti, conteneva già una motivazione completa ed esaustiva sulle questioni sollevate.
Quali elementi ha considerato il giudice di merito per stabilire la pena?
Il giudice di merito ha basato la sua valutazione sulla gravità dei reati, considerando le numerose cessioni di stupefacenti, la pericolosità sociale derivante dalla vicinanza dello spaccio a istituti scolastici e le circostanze aggravanti, come la recidiva per uno degli imputati e l’applicazione dell’art. 80 del d.P.R. 309/90 per entrambi.
Quali sono le conseguenze economiche per i ricorrenti a seguito della decisione?
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali e, individualmente, al versamento di una somma di 3000 euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42999 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42999 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi sono manifestamente infondati oltre che affetti da genericità, atteso che nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto, è contenuta una motivazione completa ed esaustiva in ordine al trattamento sanzionatorio per la valutazione adeguatamente argomentata della gravità dei reati in ragione delle plurime e numerose cessioni, della vicinanza dello spaccio a istituti scolastici, e considerate anche le aggravanti della recidiva riconosciuta a NOME NOME e quella dell’art. 80 d.P.R. 309/90, riconosciuta per entrambi, ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche;
ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024
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