Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede il rispetto di rigorosi requisiti formali e sostanziali. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare le gravi conseguenze derivanti dalla inammissibilità ricorso Cassazione, un esito che non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche significative sanzioni economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla decisione di un individuo di impugnare una sentenza emessa da una Corte d’Appello territoriale. Convinto della fondatezza delle proprie ragioni, il soggetto ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, chiedendo l’annullamento della precedente pronuncia.
La Decisione della Suprema Corte e l’Inammissibilità Ricorso Cassazione
Contrariamente alle aspettative del ricorrente, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso “inammissibile”. Questo significa che i giudici non sono entrati nel merito della questione sollevata, ma si sono fermati a una valutazione preliminare, riscontrando la mancanza dei presupposti necessari affinché il ricorso potesse essere esaminato. Tale decisione ha reso definitiva la sentenza della Corte d’Appello.
Le Conseguenze Economiche della Pronuncia
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. L’ordinanza ha infatti statuito due condanne a carico del ricorrente:
1. Pagamento delle spese processuali: Il soggetto è stato condannato a sostenere tutti i costi relativi al procedimento dinanzi alla Cassazione.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: È stata inoltre disposta la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista dalla legge proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è estremamente sintetica e non articola le specifiche ragioni giuridiche che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. Questa modalità di redazione, tipica delle procedure semplificate, è comune quando il ricorso viene ritenuto manifestamente infondato o privo dei requisiti essenziali previsti dal codice di procedura. In questi casi, la Corte ritiene che le carenze dell’atto siano talmente evidenti da non richiedere una motivazione estesa, procedendo con una decisione rapida che definisce il giudizio.
Conclusioni
Il caso analizzato ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è una semplice prosecuzione del processo, ma un rimedio straordinario, soggetto a limiti precisi. La presentazione di un ricorso senza un’adeguata valutazione dei presupposti di ammissibilità espone al rischio concreto di una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione. Tale esito non solo vanifica la possibilità di ottenere una revisione della sentenza impugnata, ma comporta anche l’imposizione di rilevanti sanzioni economiche, rendendo la condanna precedente definitiva e più onerosa.
Qual è stato l’esito del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
L’ordinanza spiega perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile?
No, l’ordinanza non fornisce una motivazione dettagliata, limitandosi a dichiarare l’inammissibilità. Questo suggerisce che il ricorso fosse manifestamente privo dei requisiti richiesti dalla legge per essere esaminato nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19990 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19990 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI 0435E27) nato il 21/09/1997
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
178/ RG. 4598
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di cui all’art. 336 cod. pen
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile in quanto deduce l’erronea quantificazione della continuazione nonostante la Corte di merito nella penultima pagina abbia specificamente
argomentato l’aumento, ex
art. 81 cod. pen., in ragione della presenza di più pubblici ufficiali
(Sez. U, n. 40981 del 2018);
ritenuto che dall’inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 5/05/2025