Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19586 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19586 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a PARTINICO il 21/02/1997
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME ch deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all’affermazione della pen responsabilità con riferimento ai capi 4), 9), 18), 19), 20) e 22)- è inammissibile perché, lu dall’evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricost fatto, che esulano dal perimetro stabilito dell’art. 606 cod. proc. pen. e perché merament riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argome giuridici dalla Corte di merito, la quale ha confermato l’affermazione della pena responsabilità, già ritenuta dal primo giudice (cfr.f7 e ss. della sentenza di primo grado), un apparato argomentativo esauriente e privo di criticità logica (cfr. p. 2 quanto al capo 4, quanto al capo 9, p. 4 quanto al capo 18, p. 4-5 quanto al capo 19, p. 5.7 quanto al capo 20, p. 7-8 quanto al capo 22);
rilevato che il secondo motivo, che denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge relazione all’art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché generico e, in ogni cas manifestamente infondato, avendo la Corte di merito logicamente escluso la qualificazione del fatto in temine di “particolare tenuità” in considerazione delle accertate modalità de condotta, avendo il Lo COGNOME realizzato, insieme ad altri correi, una piccola piazza di spacci avvalendosi di un ingegnoso sistema di cessione della cocaina finalizzato ad eludere le investigazione, nonché della reiterazione delle condotte delittuose;
rilevato che il terzo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego d circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito, per un verso, ha ribadito l’assenza di elementi valutabili a tal fi ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l’applicazione delle circostanze i esame non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590), e, sul punto, il motivo è generico; per altro verso, ha adeguatamente motivato la congruità sia della pena base, lievemente superiore al minimo in relazione alla modalità e alla reiterazione delle cessioni di cocaina, sia degli aumenti di pe per la continuazione, nella misura di due mesi e 500 euro ciascuno, valutando la gravità delle singole condotte;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.