Inammissibilità ricorso Cassazione: quando le censure sono ripetitive
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi presentati dinanzi alla Suprema Corte. Quando un ricorso si limita a riproporre argomentazioni già vagliate e respinte, il rischio concreto è una declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprendere le ragioni giuridiche alla base della decisione.
I fatti del processo e il ricorso in appello
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Trieste. L’imputato era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall’art. 340 del codice penale, ovvero l’interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. Avverso tale decisione, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, contestando diversi aspetti della sentenza impugnata, tra cui la configurabilità stessa del reato, la presenza dell’elemento soggettivo del dolo e la mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p. (esercizio di un diritto). Veniva inoltre criticata la misura della pena inflitta.
La decisione: l’inammissibilità del ricorso in Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 8 marzo 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un vaglio preliminare, concludendo che l’atto presentato dalla difesa non possiede i requisiti minimi per essere esaminato. La conseguenza diretta per il ricorrente è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su una constatazione fondamentale: il ricorso era una mera replica di censure già adeguatamente esaminate e disattese dai giudici dei gradi di merito. Gli Ermellini hanno sottolineato come le argomentazioni della Corte d’Appello fossero giuridicamente corrette, puntuali rispetto alle doglianze difensive, coerenti con le prove emerse nel processo e prive di manifeste incongruenze logiche.
In sostanza, il ricorso non introduceva nuovi elementi di diritto o vizi logici tali da giustificare un intervento della Corte di Cassazione. Quest’ultima, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si può riesaminare il fatto, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Riproporre le stesse questioni fattuali o interpretative già respinte, senza evidenziare un vizio specifico della sentenza impugnata, porta inevitabilmente a una pronuncia di inammissibilità del ricorso in cassazione.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del processo penale: il ricorso per Cassazione deve essere specifico e non può limitarsi a una generica contestazione della decisione di merito. Per avere una possibilità di accoglimento, il ricorso deve evidenziare con precisione gli errori di diritto o i vizi di motivazione in cui sono incorsi i giudici precedenti. La semplice riproposizione delle medesime argomentazioni difensive si traduce in un atto processuale inefficace, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. È un monito per i difensori a formulare ricorsi mirati, che attacchino specifici profili di illegittimità della sentenza, anziché tentare una sterile rivisitazione del merito della vicenda.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a replicare profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti dai giudici di merito, senza sollevare nuove questioni di diritto o vizi logici della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Su quali punti specifici si basava il ricorso respinto?
Il ricorso contestava la configurabilità del reato (art. 340 c.p.), la sussistenza del dolo, la mancata applicazione della causa di giustificazione dell’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.) e la misura della pena irrogata. Tutti punti che la Corte ha ritenuto già correttamente valutati nelle sedi di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15543 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15543 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamen vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali ri al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre c immuni da manifeste incongruenze logiche con riguardo alla configurabilità del reato ex art 34 cp contestato e ritenuto, alla sussistenza del dolo e alla mancanza di elementi per ritenere ne specie la condotta scriminata ex art 51 cp, alla misura della pena irrogata rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle a GLYPH ende.
Così deciso in data 8 marzo 2024.