Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere un principio cardine del nostro sistema processuale: l’inammissibilità del ricorso in Cassazione. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare nuove e specifiche questioni di legittimità, la Suprema Corte non può fare altro che dichiararlo inammissibile. Analizziamo insieme una decisione che illustra perfettamente questa dinamica.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati dalla Corte d’Appello di Palermo con una sentenza del marzo 2023, hanno deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. I ricorsi miravano a contestare la decisione di secondo grado, basandosi su motivi che, tuttavia, erano già stati ampiamente dibattuti e valutati dai giudici di merito. In particolare, le doglianze riguardavano il dolo nel reato di resistenza per uno dei ricorrenti e la contestazione della recidiva specifica e infraquinquennale per l’altro.
La Questione Giuridica e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Il cuore della questione non risiede tanto nei reati contestati, quanto nella natura stessa del ricorso per Cassazione. Questo strumento non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso è considerato ‘meramente riproduttivo’ quando non fa altro che ripetere le lamentele già sollevate in appello, senza indicare in modo specifico e critico dove e perché i giudici precedenti avrebbero commesso un errore di diritto o un vizio logico manifesto. In questi casi, si verifica una chiara causa di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 6036/2024, ha ritenuto i ricorsi inammissibili proprio perché ‘meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito’. I giudici hanno sottolineato che la sentenza della Corte d’Appello era basata su ‘argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti… oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche’.
La Corte ha specificato che le motivazioni della sentenza d’appello erano solide sia per quanto riguarda la valutazione del dolo della resistenza, sia per le considerazioni sulla recidiva. Di fronte a una motivazione così ben strutturata e priva di vizi evidenti, i ricorsi, limitandosi a riproporre le stesse tesi difensive, non hanno offerto alla Corte di Cassazione alcun valido motivo di censura. Di conseguenza, è stata dichiarata l’inammissibilità, con le relative conseguenze previste dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Conclusioni
La decisione riafferma un principio cruciale: il ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico e mirato, non una semplice riproposizione di argomenti già sconfitti. La pronuncia di inammissibilità ha comportato per i ricorrenti la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito sull’importanza di strutturare un ricorso per Cassazione in modo specifico, evidenziando esclusivamente vizi di legittimità o palesi illogicità della motivazione, pena la sua inevitabile reiezione per motivi procedurali.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte li ha dichiarati inammissibili perché erano ‘meramente riproduttivi’, ovvero si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dai giudici nei precedenti gradi di giudizio, senza individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per i ricorrenti in caso di inammissibilità?
In base a quanto stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione non ha riesaminato i fatti. La sua decisione si è basata su una valutazione procedurale, stabilendo che i ricorsi non avevano i requisiti per essere esaminati nel merito, in quanto non sollevavano valide questioni di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6036 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6036 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letti i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME e NOME COGNOME avverso sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché meramente riproduttivi di profili di cens già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicament corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguard emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia con riguardo al dolo della resistenza contestata ascritta al COGNOME ( si veda pagina 5, dal secondo capoverso), si in relazione alla recidiva, specifica e infraquinquennale contestata dal COGNOME ( si vedan considerazioni spese con il penultimo capoverso di pagina 4), argomentazioni che portano i relativi giudizi di merito al riparo da vizi prospettabili in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2024.