Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando le Censure sulla Pena Sono Generiche
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale nel processo penale: l’inammissibilità del ricorso in cassazione quando le doglianze relative alla misura della pena sono generiche e non evidenziano vizi logici nella decisione del giudice di merito. Questa pronuncia offre importanti spunti sulla discrezionalità del giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio e sui limiti del sindacato di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava specificamente il trattamento sanzionatorio ricevuto, ritenendolo eccessivo. La difesa sosteneva che la pena e gli aumenti applicati per la continuazione del reato non fossero stati adeguatamente motivati dal giudice di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Secondo gli Ermellini, le censure mosse dall’imputato erano di natura generica e non tenevano conto della significatività dei fatti e delle modalità con cui erano stati commessi. La Corte ha colto l’occasione per ribadire due concetti fondamentali.
La Discrezionalità del Giudice di Merito
La determinazione della pena è una valutazione che rientra nell’esclusivo potere discrezionale del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Questo significa che, una volta rispettati i limiti minimi e massimi previsti dalla legge per un certo reato, il giudice ha la facoltà di scegliere la sanzione che ritiene più equa, tenendo conto di tutti gli elementi del caso concreto, come la gravità del fatto e la personalità dell’imputato.
I Limiti del Sindacato di Legittimità
La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti. Il suo compito è il ‘sindacato di legittimità’, ovvero verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia sufficiente, logica e non contraddittoria. Pertanto, se la decisione del giudice di merito sulla pena è supportata da una motivazione adeguata, essa non può essere messa in discussione in sede di legittimità, a meno che non emergano vizi logici evidenti, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza si fonda sulla genericità delle critiche del ricorrente. La Corte ha ritenuto che il ricorso non specificasse ragioni concrete e puntuali per cui la valutazione della Corte d’Appello dovesse considerarsi illogica o errata. In assenza di tali elementi, il ricorso si risolveva in una mera richiesta di riconsiderazione del merito della decisione, attività preclusa alla Corte di Cassazione. Inoltre, la Corte ha sottolineato che la decisione impugnata era sorretta da una motivazione sufficiente e coerente, rendendola incensurabile in sede di legittimità. Di conseguenza, è stata confermata l’inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale pacifico. Chi intende impugnare una sentenza di condanna davanti alla Cassazione per questioni relative alla pena deve formulare censure specifiche, capaci di dimostrare un’evidente illogicità o una carenza motivazionale nella decisione del giudice di merito. Limitarsi a criticare genericamente l’entità della sanzione non è sufficiente e conduce, come in questo caso, a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro.
Quando un ricorso in Cassazione contro una pena può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione contro la determinazione della pena è dichiarato inammissibile quando le censure sollevate sono generiche e non individuano vizi logici o carenze motivazionali specifiche nella decisione del giudice di merito, ma si limitano a contestare la valutazione discrezionale di quest’ultimo.
Cosa significa che la determinazione della pena è rimessa al ‘vaglio del giudice di merito’?
Significa che la scelta della pena concreta da applicare, nel rispetto dei limiti di legge, è una decisione che spetta esclusivamente al giudice che ha esaminato i fatti (Tribunale o Corte d’Appello). La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se questa è sorretta da una motivazione logica e sufficiente.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene determinato dalla Corte in base al caso specifico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46196 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46196 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME CUI CODICE_FISCALE nato il 01/01/1992
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ritenuto che le censure in merito al trattamento sanzionatorio sono generiche in considerazione della significatività del dato ponderale e delle modalità dei fat va ricordato che la decisione sul punto è rimessa all’esclusivo vaglio del giudi di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata ri sorretta da una motivazione sufficiente e logica, trattandosi di un giudizio di fa lasciato alla discrezionalità del giudice, né emergendo rispetto agli aumenti per continuazione ragioni che giustifichino una diversa determinazione degli aumenti di pena;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stim equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. GLYPH
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Così deciso il giorno 15 novembre 2024
Il Co GLYPH iliere estensore
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Il Presidente