Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Valutazione di Merito è Insindacabile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logicamente motivata, dei giudici di merito. Il caso in questione riguarda una dichiarazione di inammissibilità ricorso Cassazione, una decisione che ha conseguenze dirette e significative per il ricorrente, inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti alla Base del Ricorso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Bari, ha presentato ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi principali. In primo luogo, contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. In secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte una riconsiderazione degli elementi di fatto già valutati nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Suprema Corte e l’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla distinzione tra il giudizio di merito, che valuta i fatti, e quello di legittimità, che verifica la corretta applicazione della legge. Analizziamo i punti chiave della pronuncia.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la Corte d’Appello aveva già escluso la tenuità del fatto con una motivazione immune da vizi logici. I giudici di merito avevano considerato le specifiche modalità dell’azione, le spiegazioni ‘inverosimili’ fornite dall’imputato per mascherare le reali ragioni del suo comportamento e i suoi precedenti penali. La Cassazione ha sottolineato che tali valutazioni appartengono esclusivamente al giudice di merito e non sono suscettibili di una ‘diversa ed autonoma rivalutazione’ in sede di legittimità.
Il Mancato Riconoscimento delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato come il ricorso non contenesse un ‘confronto effettivo’ con le motivazioni della sentenza impugnata. Poiché la valutazione del giudice di merito era stata adeguatamente e logicamente argomentata, essa risultava ‘insindacabile’. Tentare di ottenere una nuova valutazione in Cassazione senza evidenziare specifiche violazioni di legge o palesi illogicità nella motivazione porta inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità ricorso Cassazione.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione della Suprema Corte si concentra sulla natura del suo ruolo. Il giudizio di legittimità non è un ‘terzo grado’ di merito. I ricorsi che mirano a ottenere una rilettura degli elementi fattuali, già vagliati dai giudici delle istanze precedenti, sono destinati all’inammissibilità. In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione coerente e logica per le sue decisioni, sia riguardo alla non applicabilità dell’art. 131-bis c.p. sia al diniego delle attenuanti generiche. L’assenza di vizi evidenti o di violazioni di legge ha reso il ricorso privo dei requisiti necessari per essere esaminato nel merito.
Conclusioni
L’ordinanza conferma che la presentazione di un ricorso in Cassazione deve basarsi su critiche precise alla sentenza impugnata, focalizzate su questioni di diritto o su vizi logici manifesti della motivazione, e non su un generico dissenso rispetto alla valutazione dei fatti. La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità, come previsto dall’art. 616 c.p.p., è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro. Questa decisione serve da monito: un ricorso temerario o infondato non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche un onere economico aggiuntivo.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze del giudice di legittimità. Le valutazioni della Corte d’Appello erano state considerate logiche e ben motivate.
Quali elementi hanno portato i giudici a escludere la ‘particolare tenuità del fatto’?
L’esclusione si è basata su tre elementi: le modalità specifiche del fatto, le spiegazioni inverosimili fornite dall’imputato per nascondere le ragioni reali del suo agire e i suoi precedenti penali.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, in questo specifico caso determinata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46177 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46177 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 28/03/1967
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il primo motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto tenuto conto delle inverosimili spiegazioni fornite per celare le ragioni reali dell’allontanamento, e considerati i suoi precedenti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso anche con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna M ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 15 novembre 2024
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Il Presidente