Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24196 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24196 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 12/01/1978
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Messina che – decidendo a seguito di rinvio disposto dalla prima sezione penale della Corte di cassazione – ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di
cui all’art. 75, comma 2, D. Igs. 159/2011;
Rilevato che il motivo di ricorso – che contesta la correttezza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare
tenuità del fatto – oltre ad essere aspecifico difettando della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato
(principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv.
268823) è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all’esclusione della particolare tenuità
del fatto; il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art.
133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del
25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, COGNOME, Rv. 273678) – come accaduto nel caso di specie in cui il giudice di appello ha ritenuto di escludere la particolare tenuità dell’offesa in ragione della non occasionalità della condotta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07 maggio 2025
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