Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Critica ai Fatti Non Basta
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Questo significa che non si può chiedere alla Suprema Corte di rivalutare le prove o di ricostruire i fatti in modo diverso da come hanno fatto i giudici dei gradi precedenti. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso in cassazione quando le doglianze sollevate sono puramente fattuali.
Il Contesto del Caso: La Falsa Denuncia di Furto
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di simulazione di reato, previsto dall’art. 367 del codice penale. L’imputato aveva denunciato il furto della propria autovettura, ma le indagini e il processo avevano dimostrato il contrario. La sua condanna, confermata in appello, si basava su un solido quadro probatorio che includeva:
* La testimonianza di una persona.
* Il ritrovamento di un telefono cellulare con la fotografia dell’imputato come immagine di sfondo.
* La riconducibilità del veicolo, utilizzato per una fuga, al medesimo imputato, che ne risultava il legittimo proprietario e che, solo successivamente, ne aveva denunciato il furto.
Nonostante le prove, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
La Decisione della Suprema Corte: Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti inammissibili. La decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. I giudici hanno stabilito che l’unico motivo di ricorso non era consentito dalla legge in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato che le argomentazioni del ricorrente costituivano “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, l’imputato non stava denunciando una violazione o un’errata applicazione della legge da parte della Corte d’Appello. Al contrario, stava chiedendo una “valutazione alternativa delle fonti di prova”, invitando di fatto la Cassazione a sostituire il proprio giudizio a quello dei giudici di merito.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che la valutazione delle prove (le dichiarazioni del teste, il ritrovamento del cellulare, la proprietà dell’auto) era stata sviluppata dai giudici di merito con argomentazioni “non manifestamente illogiche” e conformi ai principi giuridici. Pertanto, non vi era spazio per un intervento della Cassazione, il cui compito è vigilare sulla corretta applicazione del diritto, non riesaminare i fatti.
Le Conclusioni: I Limiti del Giudizio di Cassazione
Questa ordinanza è un’importante lezione pratica sui limiti del ricorso in Cassazione. Non si può utilizzare questo strumento come un terzo grado di giudizio per tentare di convincere una nuova corte della propria versione dei fatti. Il ricorso è ammissibile solo se si lamentano specifici errori di diritto, come l’errata interpretazione di una norma o vizi procedurali. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava errori nell’applicazione della legge (vizi di legittimità), ma si limitava a criticare la valutazione dei fatti e delle prove fatta dai giudici precedenti, chiedendo di fatto un nuovo giudizio di merito, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Quali prove sono state considerate decisive per la condanna originaria?
La condanna si basava su più elementi: le dichiarazioni di un testimone, il ritrovamento di un cellulare con la fotografia dell’imputato come sfondo e la riconducibilità del veicolo usato per la fuga all’imputato stesso, che ne era il legittimo proprietario e ne aveva denunciato il furto.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la condanna precedente. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46632 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46632 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 367 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, volto a censurare l’affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità, là dove si valorizzano le dichiarazioni del teste COGNOME, il ritrovamento di un cellulare con la fotografia dell’imputato come immagine di sfondo e la riconducibilità della vettura utilizzata per la fuga al conducente dell’auto in quanto legittimo intestatario e poi autore della denuncia di furto;
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/2023