Inammissibilità ricorso Cassazione: quando le censure di fatto bloccano l’appello
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in Cassazione presentato da un imputato, condannandolo al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda sulla natura delle contestazioni sollevate, qualificate come mere doglianze di fatto e riproduttive di censure già respinte.
Il Caso: Ricorso contro la Recidiva Reiterata
Il ricorrente si era opposto alla sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato l’applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale, un’aggravante che scatta quando si commette un nuovo reato entro cinque anni da una condanna precedente, essendo già stati dichiarati recidivi. Le sue argomentazioni, tuttavia, si concentravano su una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione legati proprio all’applicazione di tale aggravante.
Analisi sull’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte Suprema ha respinto il ricorso senza entrare nel merito delle questioni sollevate. Il motivo è strettamente procedurale: il ricorso è stato giudicato inammissibile perché costituito da “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, l’imputato non ha sollevato questioni sulla corretta interpretazione o applicazione della legge, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che esula dalle competenze della Cassazione.
Inoltre, i giudici hanno sottolineato che le censure presentate erano semplicemente “riproduttive” di argomentazioni che la Corte d’Appello aveva già esaminato e rigettato con una motivazione considerata logica e non censurabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si basano su due pilastri. In primo luogo, la Corte territoriale aveva correttamente valutato i precedenti penali specifici dell’imputato, desumendo da essi una “più marcata pericolosità sociale” manifestata dalla commissione di un nuovo delitto della stessa specie. Questa valutazione, essendo basata sui fatti, non è sindacabile in Cassazione se non è manifestamente illogica, cosa che in questo caso non è stata riscontrata.
In secondo luogo, la Corte ha notato che la condotta dell’imputato era già stata presa in considerazione per il riconoscimento delle attenuanti generiche, seppure in un “giudizio di equivalenza” con le aggravanti. Questo dimostra che la sua situazione era stata pienamente valutata dal giudice di merito.
Stante l’inammissibilità del ricorso in Cassazione e l’assenza di prove di una mancanza di colpa nel determinarla, la Corte ha applicato l’art. 616 del codice di procedura penale. Tale norma prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, fissata in questo caso a 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di strutturare un ricorso per Cassazione su solidi motivi di diritto. Tentare di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti o la valutazione delle prove operata nei gradi di merito è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici. La decisione riafferma la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, un cardine del nostro ordinamento giuridico.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché era fondato su mere doglianze in punto di fatto, ovvero contestazioni sulla ricostruzione dei fatti e non sulla violazione della legge, e perché riproponeva censure già respinte dalla Corte d’Appello con una motivazione logica.
Cosa ha valutato la Corte d’Appello per confermare l’applicazione della recidiva?
La Corte d’Appello ha considerato i precedenti penali specifici dell’imputato, deducendo che la commissione di un nuovo reato dello stesso tipo fosse indicativa di una più marcata pericolosità sociale, giustificando così l’applicazione della recidiva.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per sua colpa?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la sanzione è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27573 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27573 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso promosso nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce la violazione legge e il vizio di motivazione in relazione all’applicazione della recidiva re infraquinquennale, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fat peraltro riproduttive di censure che la Corte territoriale ha rigettato con una valutaz merito non manifestamente illogica – e quindi non censurabile in sede di legittimità considerazione dei precedenti penali specifici, da ciò evidentemente desumendo che il nuovo delitto della stessa specie sia indicativo di una più marcata pericolosità sociale, e consider che la condotta tenuta dall’imputato è stata valutata per riconoscere l’applicazione d attenuati generiche, sia pure con giudizio di equivalenza;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc:. pen., non ravvis assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/04/2024.