Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29094 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29094 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LECCE il 10/05/1954
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG. 13377/25
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei tre motivi di ricorso (in punto accertamento della responsabilità, di qualificazione giuridica e di mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche) concernendo essenzialmente la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio,
investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Lecce, che, contrariamente a quanto dedotto, ha fornito una congrua e
adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché fondata su condivisibili massime di esperienza, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e
reiterativi dei motivi di appello già puntualmente vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva, e si risolvono nella richiesta di rivalutare il
compendio probatorio, attraverso prospettazioni alternative, enunciate in modo astratto ed ipotetico, in generale dando maggiore credito alla versione difensiva
resa dall’imputato, in contrasto con le altre risultanze probatorie ed in particolare rispetto alla testimonianza resa dal notaio, suffragata anche da prove
documentali;
ritenuto che generici sono i rilievi dell’ultimo motivo, rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso,
ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, condividendo il
giudizio negativo sulla personalità dell’imputato e quello sulla gravità dei fatti, attesi gli importi elevati oggetto del peculato e l’assenza di condotte riparatorie, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che la memoria difensiva prodotta dall’avv. NOME COGNOME non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa Ile ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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