Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12859 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12859 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello Palermo che, previa rideterminazione della pena, in applicazione del disposto di cui all’art co. 4 c.p., ne confermava la responsabilità penale il furto aggravato di cui agli artt. 61 7, 110, 624, 625 nn. 2 e 5 cod. pen., contestato al capo 2), essendo stato dichiarato non dove procedere per difetto della condizione di procedibilità in ordine al fatto sub 1).
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la corret della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sul rilievo della inido insufficienza probatoria dei rilevamenti satellitari e dei tabulati telefonici, è generi specificità, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse ritenute infondate dal giudice del gravame, senza confrontarsi con la motivazione della sentenz impugnata (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), che ha congruamente argomentato con riguardo all’efficacia probatoria dei predetti mezzi di ricerca della prova con c riferimenti giurisprudenziali;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comm 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le r argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2024 Il consigliere estensore