Inammissibilità Ricorso Cassazione: Spaccio di Droga e Limiti del Giudizio
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio pratico dei limiti del giudizio di legittimità e delle ragioni che possono condurre a una declaratoria di inammissibilità ricorso cassazione. La Corte Suprema ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. In questo caso, i motivi addotti da un imputato per spaccio sono stati ritenuti una mera riproposizione di censure fattuali, portando a una condanna definitiva.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, seppur nella sua forma di lieve entità (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990). L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la valutazione delle prove che lo avevano portato alla condanna.
Gli elementi a suo carico erano significativi: il ritrovamento di sette dosi già preconfezionate, la disponibilità di una somma di denaro in banconote di piccolo e vario taglio non giustificata dalla sua precaria situazione economica, e il suo comportamento al momento del controllo. In particolare, mentre l’imputato aveva con sé un solo spinello, il resto della droga era stato “depositato” in un pacchetto di fazzoletti all’interno di un distributore automatico, un chiaro tentativo di disfarsene all’arrivo delle forze dell’ordine.
La Difesa dell’Imputato e l’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La difesa ha tentato di sostenere la tesi dell’uso esclusivamente personale della sostanza. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha subito evidenziato come le argomentazioni difensive fossero semplici riproduzioni di profili di censura già esaminati e correttamente respinti dal giudice d’appello. Il ricorso non sollevava questioni sulla corretta interpretazione della legge, ma si limitava a criticare la ricostruzione dei fatti operata nei gradi di merito. Questo è il motivo cardine che ha portato alla declaratoria di inammissibilità ricorso cassazione.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha articolato la sua decisione su due punti principali, entrambi ritenuti manifestamente infondati e illogici.
Sulla Qualificazione del Reato: gli Indizi dello Spaccio
I giudici hanno confermato che la valutazione della Corte d’Appello era stata logica e coerente. Le modalità di confezionamento (sette dosi pronte), il numero delle stesse e il possesso di denaro contante frammentato sono stati considerati elementi “ostativi” alla tesi dell’uso personale. Questi indizi, letti insieme al tentativo di occultare la sostanza, dipingevano un quadro inequivocabile di un’attività destinata alla vendita e non al consumo personale. La Corte ha sottolineato come il ragionamento dei giudici di merito non presentasse alcuna “manifesta illogicità”, unico vizio che avrebbe potuto essere sindacato in sede di legittimità.
Sul Diniego della Sostituzione della Pena
L’imputato aveva anche contestato la mancata sostituzione della pena detentiva con misure alternative, come previsto dalla recente riforma (D.Lgs. 150/2022). Anche su questo punto, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello “esaustiva e non manifestamente illogica”. Due fattori sono stati decisivi:
1. La recidiva: l’imputato aveva precedenti penali.
2. La violazione delle misure cautelari: il reato era stato commesso mentre l’imputato si trovava agli arresti domiciliari per un’altra causa.
Questi elementi sono stati visti come un ostacolo insormontabile alla “finalità rieducativa” della pena, dimostrando una volontà dell’imputato non incline al rispetto delle regole e rendendo inidonea qualsiasi misura alternativa alla detenzione.
Le Conclusioni
L’ordinanza riafferma con forza il ruolo della Corte di Cassazione come giudice della legge e non del fatto. L’inammissibilità del ricorso cassazione scatta quando i motivi sono ripetitivi o si concentrano esclusivamente sulla rivalutazione delle prove, compito che spetta unicamente ai giudici di primo e secondo grado. La decisione condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a sanzione di un ricorso ritenuto pretestuoso. Questo caso serve da monito: per accedere al giudizio di legittimità è necessario sollevare vizi di legge concreti e non sperare in una terza revisione dei fatti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio perché si limitano a riproporre censure sui fatti già esaminate e respinte dal giudice d’appello, senza sollevare questioni di pura legalità.
Quali elementi distinguono lo spaccio di droga dall’uso personale secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, elementi come le modalità di confezionamento (dosi preconfezionate), il possesso di denaro in banconote di piccolo taglio non giustificato dalle condizioni economiche e il tentativo di disfarsi della sostanza all’arrivo della Polizia sono considerati indizi di spaccio che contrastano con l’ipotesi di uso esclusivamente personale.
Perché è stata negata la sostituzione della pena detentiva in questo caso?
La sostituzione della pena è stata negata a causa della recidiva dell’imputato e della circostanza che il reato è stato commesso mentre si trovava già agli arresti domiciliari per un altro fatto. Questi elementi sono stati ritenuti ostativi alla realizzazione della finalità rieducativa della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5604 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5604 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIAME NOME NOME a DAKAR( SENEGAL) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, parimenti alle argomentazioni svolte con la memoria difensiva, perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: le modalità di confezionamento e il numero di dosi (sette dosi preconfezionate); la disponibilità di una somma in banconote di piccolo e vario taglio, non giustificata dalle precarie condizioni economiche dell’imputato, sono stati ritenuti ostativi, senza che il ragionamento denoti tratti di manifesta illogicità, all’allegato uso esclusivamente personale che, peraltro, contrasta con la disponibilità di uno spinello detenuto indosso mentre la droga sequestrata era custodita in un pacchetto di fazzolettini di carta “depositato” all’arrivo della Polizia in un distributore automatico, nel tentativo di disfarsene.
Esaustiva, e non manifestamente illogica, anche la motivazione della sentenza impugnata sulla mancata sostituzione della pena ai sensi dell’art. 58, comma 1, I. 689/1981 come modificato dal d. Igs. 150/2022: la recidiva e la circostanza che l’imputato abbia commesso il lFatto per cui si procede violando la misura degli arresti domiciliari applicatagli per altro fatto sono stati apprezzati come elementi ostativi alla realizzazione della finalità rieducativa affidata alla volontà dell’imputato e, quindi, ritenuta inidonea a realizzare la finalità correlata alla esecuzione della pena.
Rievato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle di euro tremila in favore della Cassa delle spese processuali e della somma ammende.
Così deciso il 19 gennaio 2024
Il Consigliere r latore
Il Presi gnte