Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20403 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20403 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitt cui all’art. 640 cod. pen., non è consentito poiché non risulta connotato requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art. 591, com lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla cort merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confron con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltant apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta criti argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 11-14 della sentenza impugnata ove il giudice di appello, con corretti argomenti logici giuridici, descrive analiticamente le singole condotte che integrano pienamente gl elementi costitutivi del delitto di truffa);
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 14 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Cor secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli element favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffi che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanend disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 239 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
osservato, inoltre, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costan giurisprudenza non vi è margine per il sindacato dì legittimità quando la decision sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza a principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. pag. 14 della sent impugnata);
ritenuto che il terzo motivo dì ricorso, che contesta l’omesso avvis all’imputato circa la possibilità di sostituire la pena inflitta con una pena sostit è manifestamente infondato poiché in contrasto con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema dì sanzion sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni c
all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del
dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione
dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva» (Sez. 1, n.
2090 del 12/12/2023, dep. 2024. S., Rv. 285710 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
rilevato, altresì, che la richiesta di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile non può trovare accoglimento, nel difetto di alcuna attività diretta a
contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, tale da fornire un utile contributo alla decisione (Sez. U,
n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886, in motivazione).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese processuali della parte civile COGNOME NOME.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.