Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Specificità dei Motivi è Fondamentale
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del processo penale: la necessità di una rigorosa specificità nei motivi di ricorso. L’ordinanza in esame sancisce l’inammissibilità ricorso cassazione per un imputato condannato per truffa, offrendo spunti cruciali su come redigere un’impugnazione efficace e sulle conseguenze di un approccio generico. Questo caso dimostra che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso in Esame
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di truffa, previsto dall’articolo 640 del codice penale, emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze di riforma della decisione all’ultimo grado di giudizio. Il ricorso si basava su un unico motivo, volto a contestare la valutazione della prova sulla sua responsabilità penale.
L’Analisi della Corte: il difetto di specificità del ricorso in cassazione
La Suprema Corte, nell’analizzare il ricorso, ha immediatamente rilevato una carenza fondamentale che ne ha determinato il destino: la mancanza di specificità. Secondo i giudici, il motivo presentato non solo era generico e indeterminato, ma non riusciva a stabilire una correlazione diretta e critica con le argomentazioni complesse e articolate contenute nella sentenza impugnata.
In sostanza, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse doglianze difensive già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza però confrontarsi con le ragioni specifiche per cui i giudici di secondo grado le avevano disattese. L’atto di impugnazione, inoltre, tendeva a sollecitare una rivalutazione delle fonti di prova e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, è preclusa in sede di legittimità.
Il Ruolo della Corte di Cassazione
È fondamentale comprendere che la Corte di Cassazione non è un “terzo giudice” del fatto. Il suo compito non è quello di stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente riesaminando le prove, ma di verificare se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e se la loro motivazione sia logica, coerente e priva di vizi evidenti. Chiedere alla Corte una nuova lettura delle prove, come fatto nel caso di specie, equivale a snaturare la sua funzione, conducendo inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la propria decisione evidenziando come i giudici del merito avessero già ampiamente vagliato e motivatamente disatteso le argomentazioni difensive. La motivazione della sentenza d’appello era stata ritenuta esente da criticità e ben argomentata. Il ricorso, invece, si era limitato a una mera riproduzione di tali argomenti, ignorando completamente le risposte fornite dal giudice precedente. Questo comportamento processuale integra il vizio di mancanza di specificità, come previsto dall’art. 581 del codice di procedura penale, che sanziona con l’inammissibilità i ricorsi che non si confrontano criticamente con la decisione impugnata. Pertanto, il ricorso è stato giudicato incapace di superare il vaglio preliminare di ammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Le conclusioni che si possono trarre da questa ordinanza sono di grande importanza pratica. Chi intende presentare un ricorso per Cassazione deve essere consapevole che non è sufficiente dissentire dalla decisione di merito. È necessario, invece, redigere un atto tecnicamente ineccepibile, che individui con precisione i vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione) della sentenza impugnata. Qualsiasi tentativo di ottenere una nuova valutazione del fatto è destinato al fallimento e comporta, come in questo caso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nella fattispecie, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende. La decisione rafforza il principio secondo cui l’accesso al giudizio di legittimità è riservato a questioni di diritto e non può trasformarsi in un’ulteriore occasione per discutere il merito della vicenda.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava del requisito di specificità. Le argomentazioni erano generiche, non si confrontavano con le motivazioni della sentenza impugnata e si limitavano a riproporre doglianze già respinte dalla Corte d’Appello.
Cosa non è consentito fare in un ricorso per Cassazione secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, non è consentito chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione delle prove (fonti probatorie) o una ricostruzione alternativa dei fatti. Il suo ruolo è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3288 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3288 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SIDERNO il 07/10/1983
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., oltre ad essere p requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 co pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza d correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisio impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di manca di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazion delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante crit valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sind del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e deci travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazione esente da criticità giustificative, le doglianze difens dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pa della motivazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 3 dicembre 2024.