Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48315 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48315 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il DATA_NASCITA COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/06/2023 del TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIOCOGNOME
il quale ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorrono avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino che, nel rigettare la richiesta di riesame, ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari di Torino ha applicato ai ricorrenti la misura della custodia in carcere, in ordine al reato di cui a artt. 110 e 648 cod. pen.
Con un unico motivo, la difesa deduce la violazione degli artt. 273, 275 e 275, comma 2 -bis cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione.
1.1. Si lamenta che il Tribunale abbia ritenuto il concorso dei ricorrenti nel delit de quo, per il sol fatto che gli indagati dimorassero nell’abitazione ove sono stati rinvenuti i beni di provenienza furtiva, senza considerare che in quell’appartamento vi dimorassero anche altri soggetti indagati per furto in abitazione; né potevano trarsi validi elementi a sostegno dell’ipotesi accusatoria dal fatto che entrambi i ricorrent siano stati trovati in possesso di somme di denaro ed il NOME abbia reagito al controllo della polizia giudiziaria sulla pubblica via prima di accedere all’abitazione sottraendosi all’identificazione. Si trattava di elementi troppo labili per asseverare sul piano del gravità indiziaria un ruolo causalmente rilevante nel concorso nella detenzione ovvero nella custodia dei beni di provenienza delittuosa nell’appartamento rinvenuti.
1.2. La motivazione era, poi, illogica rispetto alla suddetta proposizione, avendo il Tribunale evidenziato la necessità di «ulteriori indagini e approfondimenti per comprendere se davvero i due indagati abbiano un ruolo secondario di supporto rispetto agli autori materiali dei furti in abitazione».
1.3. Pari rilievi potevano muoversi anche in punto di esigenze cautelari, essendosi fatto generico riferimento a significativi e concreti pericoli di recidiva e di f omettendo di individuarne almeno uno, a fronte peraltro dello stato di incensuratezza di entrambi i ricorrenti.
Con requisitoria del 7/10/2023, il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi stante la natura aspecifica dei motivi.
I ricorsi sono inammissibili in quanto i motivi dedotti sia in ordine alla gravi indiziaria che alle esigenze cautelari non si confrontano appieno con le argomentazioni spese dal Tribunale a sostegno del rigetto delle richieste di riesame.
3.1. Invero, l’ordinanza impugnata, lungi dal fondare i gravi indizi di colpevolezza sul solo fatto che i ricorrenti occupassero l’appartamento ove vennero rinvenuti i beni
di provenienza furtiva (in relazione alla cui sottrazione sono indagati altri occupanti) ha indicato altri convergenti elementi che consentono di ricondurre logicamente agli indagati la co-detenzione di tali beni. In particolare, si è fatto riferimento anche al collocazione diffusa all’interno dell’appartamento dei beni rubati rinvenuti dalla polizia giudiziaria, unitamente alla presenza di strumenti da scasso, circostanze che, per un verso, escludono che i beni siano di per sé riconducibili nella sfera giuridica esclusiva degli altri occupanti l’alloggio indagati per furto e, per altro, che gli imputati non foss a conoscenza dell’esistenza di tale compendio di provenienza furtiva; inoltre l’aver tentato da parte del Lutizde di sottrarsi all’identificazione della polizia giudiziaria possesso da parte di entrambi di considerevoli somme di denaro in contanti di cui non sapevano giustificare la presenza, dà ragionevolmente conto, sul piano della gravità indiziaria, di una co-detenzione espressione di un inserimento nell’ambito di un gruppo dedito alla commissione di delitti contro il patrimonio.
Di conseguenza, l’avere i giudici di merito ritenuto che, sulla scorta di tal situazione di fatto, ci si trovi dinanzi alla base logistica e deposito di beni derivanti sistematici atti predatori non sconta alcuna illogicità, né tantomeno incorre in violazione di legge – in particolare della disposizione che sancisce la necessaria gravità indiziaria a fondamento della cautela personale – considerato che gli elementi gravemente indiziari sopra indicati risultano pienamente convergenti a sostegno dell’ipotesi accusatoria che vede i ricorrenti quantomeno condividere la disponibilità del compendio furtivo.
3.2. Né tale argomento risulta logicamente scalfito dalla chiosa motivazionale in premessa indicata e censurata dai ricorrenti (vedi sopra sub 1.2), in quanto il riferimento alle ulteriori indagini da sviluppare è volto, semmai, ad asseverare un coinvolgimento più grave di quello allo stato ritenuto e che vuole i due coindagati svolgere un ruolo di supporto rispetto ad attività predatorie di tipo sistemico organizzato contestate agli altri occupanti la medesima abitazione.
3.3. La doglianza in tema di esigenze cautelari omette di confrontarsi col rilievo speso dal Tribunale in ordine alla praticabilità di una misura più gradata di controllo stante l’assenza di un domicilio certo a ciascuno autonomamente riferibile, nell’ambito di una giudizio di disvalore e recidiva adeguatamente supportato dalla gravità del reato, desunta dalla presenza di un’organizzata e professionale attività delinquenziale di tipo predatorio in cui si inseriscono i fatti accertati e dall’assenza di uno stabile radicamento sul territorio nazionale.
Infine, un ulteriore profilo di inammissibilità dei ricorsi va ravvisato nel fatto la difesa, nonostante i ricorrenti siano stati scarcerati successivamente alla proposizione
delle odierne impugnazioni (il 16/10/2023 – v. verbali acquisiti in atti), ha omesso di indicare, con apposita memoria, la persistenza dell’interesse a ricorrere.
Al riguardo, la Corte di legittimità ha precisato che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l’impugnazione ai fini de riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen. (ex multis Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567).
In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, condannandosi i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 200 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.
Così deciso, il 24/10/2023