Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Difesa non Basta
L’ordinanza in esame offre uno spunto cruciale per comprendere i limiti e i requisiti di un ricorso davanti alla Suprema Corte. Quando un’impugnazione si limita a ripetere argomenti già vagliati e respinti, il rischio di una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione diventa una certezza. Questo principio è stato riaffermato in un recente caso riguardante reati tributari, dove la Corte ha rigettato il ricorso di un’imputata, condannandola anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale di Torino, che dichiarava una donna responsabile dei reati previsti dagli articoli 2 e 8 del D.Lgs. 74/2000, ovvero reati in materia di dichiarazioni fraudolente ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. La condanna veniva successivamente confermata in toto dalla Corte di Appello di Torino.
Nonostante la doppia pronuncia di colpevolezza, la difesa decideva di proseguire la battaglia legale presentando ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado.
Il Giudizio della Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile con una motivazione netta e perentoria. I giudici hanno rilevato che il motivo presentato dalla difesa era ‘meramente riproduttivo’ di profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti con argomenti giuridici corretti dalla Corte d’Appello.
In sostanza, il ricorso non introduceva nuovi e validi argomenti di diritto, ma si limitava a contestare nuovamente la valutazione dei fatti e le conclusioni a cui erano giunti i giudici di merito. Questo tipo di approccio è considerato privo di concretezza e non rispetta i requisiti di specificità richiesti per un ricorso in Cassazione.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella natura del ricorso. I giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse già ampiamente motivato la propria decisione, in particolare sulle pagine 6 e 7 della sentenza, dove venivano analizzati gli elementi di fatto che dimostravano la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero l’intenzionalità della condotta illecita.
Il ricorso, invece, proponeva ‘censure meramente contestative e prive di concretezza’. Non è sufficiente, per ottenere una revisione in Cassazione, manifestare un generico dissenso con la decisione impugnata. È necessario, invece, individuare specifici vizi di legittimità, ovvero errori nell’applicazione della legge o evidenti illogicità nella motivazione che rendano la sentenza invalida.
Poiché il ricorso non ha superato questo vaglio, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre ritenuto che non si potessero escludere ‘profili di colpa nella proposizione del ricorso’, condannando la ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti. È un giudizio di legittimità. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche, argomentate e pertinenti alla sentenza impugnata, evidenziando errori di diritto o vizi logici manifesti. Proporre un ricorso che si limita a ripetere le stesse doglianze già respinte in appello è una strategia destinata al fallimento, che comporta ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era una semplice riproduzione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. Mancava di motivi specifici e concreti, limitandosi a una contestazione generica della sentenza precedente.
Quali erano i reati per cui la ricorrente era stata condannata?
La ricorrente era stata condannata per i reati previsti dagli articoli 2 e 8 del Decreto Legislativo 74/2000, relativi a illeciti fiscali.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18222 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18222 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con sentenza in data 20/10/2023 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza in data 05/07/2022 del Tribunale di Torino, con la qua la ricorrente era stata dichiarata responsabile dei reati di cui agli artt. 2 74/2000 e condannata alla pena ritenuta di giustizia.
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità.
Ritenuto che il motivo è inammissibile, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argo giuridici dal giudice di merito (Si veda, in particolare, pag.6 e 7, ove la Corte di appello evidenzia e valuta gli elementi di fatto dimostrativi della sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma d euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profi di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, 05/04/2024